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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9965 del 2018, ha confermato che “nel settore scolastico l’ abuso dei contratti a termine scatta dopo i 36 mesi e per le sostituzioni relative all’organico di diritto” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 24.4.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 9965/2018.

Con sentenza depositata il 24.11.2015, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato proposta da … e altri litisconsorti … e ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a risarcir loro i danni ex art. 36, T.U. n. 165/2001, liquidati in 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, nonché al pagamento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo della retribuzione dovuta sulla base dell’anzianità di servizio effettivo e in misura pari a quella spettante ai docenti a tempo indeterminato.

Avverso tale pronuncia il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura.

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I lavoratori hanno resistito con controricorso, sollevando preliminarmente richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE affinché la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisca se il criterio di liquidazione del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine individuato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5072 del 2016 sia o meno compatibile con i principi di equivalenza, effettività e dissuasività elaborati nell’interpretazione della direttiva n. 1999/70/CE.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 9965/2018 ha accolto il primo motivo di ricorso del Ministero, ha assorbito il secondo e il terzo e ha rigettato il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

In particolare, sull’ abuso dei contratti a termine, la Corte Suprema ha precisato che esso si configura solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.

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