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Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE, i chiarimenti INPS

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L’INPS, con Circolare n. 28 del 2018, ha fornito chiarimenti sull’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – Ape che consente, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, a coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti di chiedere all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, il suddetto anticipo finanziario (c.d. Ape) da restituire in venti anni mediante trattenute mensili su pensione.

I soggetti cui è rivolta tale possibilità sono gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla gestione separata, che siano però in possesso dei requisiti indicati nella circolare 28/2018.

Approfondisce l’argomento, con particolare riguardo all’Ape aziendale con versamento di contributi aggiuntivi, anche lo speciale pubblicato oggi (15.2.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Orlando; Titolo: “L’invio dell’accordo blinda i contributi” e firma: F. Venanzi; Titolo: “Per il conteggio coefficienti diversi tra «puri» e «misti»”) che di seguito riportiamo.

L’invio dell’accordo blinda i contributi”: La circolare Inps 28/2018 del 13 febbraio ha fornito chiarimenti sull’Ape aziendale, che è una variante dell’Ape volontario, in cui un soggetto terzo versa contributi aggiuntivi a favore del futuro “apista”.
L’istituto di previdenza chiarisce la platea che potrà attivare questo strumento di esodo. In primo luogo i datori di lavoro privati, identificati a partire dalla propria natura giuridica, a prescindere dalla gestione di appartenenza a livello previdenziale. Secondo quanto già chiarito dalla circolare 178/2015, sono inclusi in questo elenco gli enti pubblici economici, ex Ipab ed enti morali.
L’Ape aziendale sarà anche attivabile attraverso i fondi di solidarietà già normati dalla riforma Fornero e ricompresi nel decreto di riordino degli ammortizzatori sociali (Dlgs 148/2015), i quali dovranno però prima conformare il proprio ordinamento per prevedere questa nuova prestazione, con la possibilità di modificare le modalità di finanziamento degli stessi fondi in modo da garantirne l’equilibrio di bilancio e l’iter burocratico di accesso (che sarà parallelo rispetto a quello attivabile dai cittadini).
L’Inps identifica poi la terza categoria di chi potrà attivare l’Ape aziendale negli enti bilaterali per la formazione e le Casse edili (articolo 2 del Dlgs 276/2003).
Prodromica al versamento contributivo è la redazione di un accordo scritto con il lavoratore, senza alcun coinvolgimento sindacale o requisito dimensionale da parte del datore di lavoro, il cui contenuto è sintetizzato in cinque punti senza tuttavia prevedere un format specifico che sarà quindi liberamente approntato dai due firmatari. Il datore di lavoro potrà fornire al dipendente che accende un Ape volontario una dote contributiva con una soglia minima, ma non un importo massimo, da versare una tantum con modello F24 Elide entro la scadenza del versamento dei contributi del primo mese di erogazione dell’Ape.
L’importo deve essere pari come minimo all’equivalente della contribuzione volontaria calcolata sull’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane precedenti alla data della domanda, con applicazione dell’aliquota Ivs vigente (33% fino ai primi 46.600 euro, 34% sulla cifra eccedente). Il dipendente, dopo avere richiesto e ottenuto la certificazione del diritto di accedere all’Ape volontario, può allegare l’accordo siglato col datore di lavoro (o l’ente bilaterale o il provvedimento di concessione dell’analoga prestazione concessa dal fondo) nella domanda di Ape aziendale (il cui modello telematico non risulta ancora accessibile).
La trasmissione dell’accordo comporta l’irrevocabilità della scelta da parte del datore di lavoro del versamento contributivo, con la garanzia dell’automaticità dell’accredito dei contributi a favore del dipendente e la possibilità di irrogazione di sanzioni già previste per l’omissione contributiva e di recupero coattivo delle cifre dovute nelle stesse modalità osservate per la contribuzione obbligatoria. L’obbligo di versamento scatta al momento della notifica da parte di Inps al datore di lavoro, ente o fondo della data di decorrenza della prima mensilità di Ape.
I contributi versati alimenteranno il solo montante contributivo del dipendente, senza alcuna crescita della sua anzianità assicurativa; questo concretamente si tradurrà in una quota “supplementare” di pensione che non aumenterà l’Ape fruito, ma potenzierà la pensione goduta al momento dell’avvio del piano di ammortamento, consentendo così al dipendente di percepire un netto più alto e meno “eroso” dai prelievi di restituzione operati da Inps.
Quello che sembra maggiormente mancare in questa fase è un simulatore che consenta alle aziende private interessate di verificare direttamente l’impatto della propria dote contributiva sulla pensione netta del dipendente.

E anche:

Per il conteggio coefficienti diversi tra «puri» e «misti»: L’importo di pensione, sul quale viene calcolato l’Ape volontario, è quello maturato alla data della domanda di certificazione del diritto all’anticipo pensionistico, ma per la trasformazione del montante in quota di pensione i coefficienti utilizzati cambiano in relazione al sistema di calcolo applicabile: per i contributivi puri valgono quelli relativi all’età posseduta dall’interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di Ape volontario; per chi è soggetto al sistema misto si applica il coefficiente della data di pensionamento di vecchiaia. Quindi i secondi beneficiano di coefficienti più favorevoli. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare 28/2018 dell’Inps.
Inoltre l’importo massimo di Ape richiedibile deve essere tale da far scaturire una rata di ammortamento mensile che, sommata a eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell’anticipo, non risulti superiore al 30% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di debiti erariali e assegni divorzili o di mantenimento dei figli.
La richiesta deve essere inviata entro il 31 dicembre 2019, da chi è nato entro il 31 luglio 1956. Contestualmente a tale domanda, gli interessati devono presentare altresì anche la domanda di pensione che, in caso di accettazione del finanziamento e delle condizioni da parte del soggetto, diventerà irrevocabile. L’Ape volontario è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con la percezione di prestazioni a sostegno del reddito. Pertanto anche i titolari di Naspi potranno fruire contestualmente dell’anticipo. Inoltre i lavoratori potrebbero decidere di trasformare l’impiego a tempo parziale e fruire in misura ridotta dell’anticipo pensionistico. Quest’ultimo è altresì compatibile con la percezione dell’Ape sociale (la cui domanda potrà essere presentata dagli aventi diritto entro il 31 dicembre 2018).
Al contrario, la titolarità di un trattamento pensionistico diretto è incompatibile con l’Ape. In presenza di tutti i requisiti, l’erogazione del finanziamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Una volta raggiunta la pensione, l’ammortamento durerà al massimo per venti anni e sarà riconosciuto un credito di imposta pari al 50% degli interessi e dei premi assicurativi, al fine di mitigare gli effetti dell’addebito della rata. Tuttavia il soggetto finanziato potrà estinguere parzialmente o integralmente il finanziamento durante il piano di ammortamento. Se il soggetto sta ancora godendo dall’anticipo pensionistico, decadrà dalla prestazione e la domanda di pensione sarà priva di effetti. Le somme mensili erogate dagli istituti di credito non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef. Per i pubblici dipendenti, l’accesso all’Ape volontario non comporta ulteriori differimenti in materia di trattamento di fine servizio/rapporto i quali saranno corrisposti entro i termini ordinari.

IN SINTESI 

1 REQUISITI
Per chiedere l’Ape volontario sono necessari 20 anni di contributi, 63 anni di età e una distanza dalla pensione di vecchiaia non superiore a 3 anni e 7 mesi e non inferiore
a 6 mesi
2 CARATTERISTICHE
L’Ape volontario consiste in un prestito che viene erogato in rate mensili per un periodo di massimo 43 mesi prima della pensione di vecchiaia. Una volta raggiunta la pensione il prestito va restituito con trattenute mensili sulla pensione per 20 anni (tredicesima esclusa)

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