Infortunio in itinere con la bicicletta non conta la distanza:
Per valutare la sussistenza di un infortunio in itinere il legittimo utilizzo della bicicletta va valutata non soltanto in base al criterio della distanza che separa l’abitazione del lavoratore dal luogo di lavoro, ma in relazione altresì degli standars comportamentali esistenti nella società civile, fra cui la tendenza presente nell’ordinamento di incentivare l’uso di tale mezzo di trasporto. È questo il principio di diritto reso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 7313 del 2016.
Il caso all’esame della Suprema Corte riguardava la seguente vicenda.
Con la sentenza n. 821/2011, pubblicata l’8.9.2001, la Corte d’Appello di Firenze in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno respingeva la domanda di (omissis) volta al riconoscimento di aver subito un infortunio in itinere in bicicletta – allorché – in data 2.1.2008, in Livorno, alle 14.50, al termine del turno mattiniero, stava facendo ritorno a casa in bicicletta, quando veniva colpito da un motociclo – ed ottenere conseguentemente la condanna dell’INAIL ad erogargli le prestazioni di cui all’art. 13 d.lgs. 38/2000.
A differenza del primo giudice, il quale aveva ritenuto che la distanza casa-lavoro da coprire fosse troppa lontana per andare a piedi, in considerazione delle esigenze legate ad una famiglia con una persona anziana da assistere; e non abbastanza lontana per l’uso del mezzo pubblico; la Corte d’Appello di Firenze aveva sostenuto che il (omissis) non avesse provato la contingente necessità dedotta (somministrare un’iniezione alla suocera) per fare ricorso al mezzo privato, e poiché il percorso da coprire, benché non coperto da mezzi pubblici, era di soli cinquecento metri doveva quindi ritenersi che l’uso del mezzo privato non fosse comunque necessitato, potendo lo stesso percorso essere coperto a piedi nel giro di pochi minuti (7,5), mentre l’utilizzo della bicicletta in città , in quanto soggetto ai pericoli del traffico, rappresentasse un aggravamento del rischio rispetto all’andare a piedi, tanto più nel mese di gennaio quando si era verificato l’infortunio.
Avverso detta sentenza (omissis) ha proposto ricorso con il quale ha chiesto la cassazione integrale della sentenza affidando le proprie censure al seguente motivo costituito dalla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 38/2000 dovendo ritenersi che nell’infortunio in itinere in oggetto l’uso della bicicletta per recarsi al lavoro fosse incluso nella tutela assicurativa in relazione alla necessità protetta dall’ordinamento di favorire spostamenti che riducano costi economici, ambientali e sociali.
La Corte Suprema ha ritenuto fondato il motivo ed ha accolto il ricorso del lavoratore.