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Part-time agevolato per i lavoratori vicini alla pensione

Torniamo anche oggi sull’argomento del part-time agevolato che – come vi abbiamo già detto – consente ai lavoratori vicini alla pensione di ridurre l’orario di lavoro e la cui regolamentazione è contenuta nel Decreto Interministeriale 7 aprile 2016 (v. il nostro articolo: “Tempo parziale agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione”).

Lo spunto ci è offerto dall’articolo pubblicato in data odierna (14.4.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci; Firma: “Part-time agevolato prima della pensione”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo sul part-time agevolato.

Arriva il «contratto a tempo parziale agevolato» per consentire ai dipendenti privati vicini alla pensione un’uscita graduale dall’attività lavorativa. Gli interessati potranno concordare con l’azienda una riduzione dell’orario di impiego tra il 40% e il 60%; in cambio, oltre alla retribuzione ridotta, riceveranno in busta paga una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore (sulla retribuzione per l’orario non lavorato). Sarà lo Stato, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, a riconoscere a questi dipendenti la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione effettuata, in modo da garantire che alla maturazione dell’età pensionabile venga percepito l’intero importo dell’assegno, senza penalizzazioni.

È stato firmato, ieri, dai ministri del Lavoro, Giuliano Poletti, e dell’Economia, Pier Carlo Padoan, il decreto attuativo che disciplina il part-time agevolato, introdotto dalla legge di Stabilità 2016, come misura sperimentale per promuovere, anche in Italia, un principio di “invecchiamento attivo”. Trasmesso alla Corte dei conti, il decreto diventerà operativo dopo la registrazione e la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Gli interessati, come detto, sono i lavoratori privati, con contratto a tempo indeterminato e orario pieno, che possiedono il requisito minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi), che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018 (66 anni e 7 mesi per gli uomini, per le donne 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018).

La somma erogata mensilmente dall’azienda è «onnicomprensiva», non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale. La contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, è finanziata con 60 milioni quest’anno, 120 milioni nel 2017 e 60 milioni nel 2018. La procedura prevede tre passaggi: il lavoratore deve richiedere all’Inps la certificazione che attesti il possesso dei requisiti pensionistici entro fine 2018. Poi, si dovrà stipulare con l’azienda un «contratto di lavoro a tempo parziale agevolato», di durata pari al periodo che intercorre dalla data di accesso al beneficio e la data di maturazione della pensione di vecchiaia. Infine, l’accordo deve avere il nulla osta della direzione territoriale del lavoro e poi dell’Inps. Secondo la Uil, tuttavia, l’opzione «sarà utilizzata in modo limitatissimo dalle donne», perchè «gran parte delle nate fino al 1951 sono già uscite, quelle del 1952 possono andare in pensione nel 2016 in base ad una deroga della legge Fornero, mentre le donne nate nel 1953 sono escluse perchè avranno il requisito per la vecchiaia solo nel 2019». Anche per Maurizio Sacconi (Ap) il part-time incentivato potrà essere utilizzato «da pochissime grandi imprese, dato che è molto oneroso».

Quando alle pensioni di reversibilità, il ministro Poletti ha confermato ieri la presentazione di un emendamento del governo al Ddl povertà per chiarire che non saranno toccate. Resta in agenda un intervento ad hoc sulle pensioni flessibili: «L’istruttoria è in fase avanzata», ha confermato ieri il responsabile economico del Pd, Filippo Taddei. L’orizzonte dovrebbe essere la prossima legge di Stabilità, ma non è del tutto escluso un anticipo. È invece «pronto» il decreto per il bonus di 500 euro per i diciottenni, ha annunciato il sottosegretario, Tommaso Nannicini: «Ci sarà un market place on-line dove con una app ci si potrà registrare e generare il bonus da spendere nei musei e negli spettacoli dal vivo».

LA PROCEDURA DA SEGUIRE (per il part-time agevolato):

  1. Il lavoratore del settore privato con contratto a tempo pieno e 20 anni di contributi che maturi il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e il datore di lavoro stipulano “il contratto a tempo parziale agevolato”, di durata pari al periodo intercorrente fra la data d’accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione. Nel contratto va indicata la misura della riduzione dell’orario di lavoro che può andare dal 40 al 60%.
  2. Copia del contratto va inviata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) competente per territorio. Quest’ultima ha 5 giorni di tempo per analizzare le previsioni contrattuali e autorizzare o negare l’accesso al beneficio. Decorsi inutilmente i 5 giorni il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato.
  3. Il datore di lavoro, acquisita l’autorizzazione della Dtl o trascorsi inutilmente i 5 giorni lavorativi per il rilascio della stessa, trasmette l’istanza all’INPS con il dato identificativo della certificazione del diritto, le informazioni relative al contratto del lavoro e quelle necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio per il lavoratore.
  4. L’INPS, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’stanza telematica, comunica al datore di lavoro l’accoglimento o il rigetto della stessa, tenendo conto della sussistenza dei requisiti in capo al lavoratore e della disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato (60 milioni per il 2016, 120 per il 2017 e 60 per il 2018).
  5. Dopo il via libera dell’INPS la contribuzione figurativa viene accreditata al lavoratore dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento.

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