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Certificazione unica per i pensionati residenti in Canada e Brasile:

L’INPS, con il Messaggio n. 1505 del 2016, sulla certificazione unica ed applicazione delle Convenzioni internazionali, ha fornito le relative informazioni al fine di evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata per i residenti in Canada e Brasile.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 1505/2016.

  1. CU 2016 – modalità telematiche di fornitura

l’Istituto, in osservanza dei suoi obblighi di sostituto d’imposta ha reso disponibile dal 29 febbraio 2016  la Certificazione unica, di cui al DPR n. 322/1998 articolo 4, commi 6 ter e 6 quater, in relazione ai redditi percepiti nel 2015.

Gli utenti in possesso di PIN, anche ordinario, possono scaricare e stampare la Certificazione unica 2016 dal sito www.inps.it, attraverso uno dei seguenti percorsi di navigazione:

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  1. a)      Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Certificazione unica 2016 > (codice fiscale PIN)
  2. b)      Accedi ai servizi > Elenco di tutti i servizi > Certificazione unica 2016 (Cittadino) > (codice fiscale e PIN)
  3. c)       Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Cittadino > Certificazione unica 2016 (Cittadino) > (codice fiscale PIN).

Inoltre, la Circolare n. 55 del 22/03/16 ha segnalato le ulteriori modalità attraverso cui è possibile ottenere sia telematicamente che in forma cartacea la CU 2016.

  1. CU 2016 per pensionati residenti all’estero nei casi in cui sono applicate le Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali.

Per le pensioni totalmente o parzialmente esentate da imposizione in Italia, in quanto il percipiente che risiede in uno Stato estero con cui è stata stipulata una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette ne ha richiesto espressamente l’applicazione all’Istituto attraverso apposita istanza, l’importo del reddito esentato viene indicato nelle annotazioni della CU 2016 con il codice BW, anziché AJ come avveniva fino allo scorso anno.

In particolare, se il reddito è totalmente esentato, l’importo dell’intero imponibile lordo è indicato fra parentesi nelle annotazioni con codice (BW) preceduto dalla seguente dicitura: “redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno stato estero: importo del reddito esente percepito” .

Invece, nella Certificazione unica 2016 per i pensionati delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati residenti in Brasile e Canada, cui è stata applicata la Convenzione contro la doppia imposizione vigente, l’importo del reddito corrispondente alla soglia di esenzione prevista specificamente da ciascuna delle Convenzioni in argomento, è indicato fra parentesi nelle annotazioni con il codice BW preceduto dalla citata dicitura: “redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno stato estero: importo del reddito esente percepito”, mentre nella sezione “dati fiscali” alla voce “redditi da pensione” è indicato il reddito imponibile al netto della quota esente valorizzata in euro.

2.1   Applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore con il Brasile e Canada alle pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (L. n. 844 del 29.11.1980), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all’art. 18, una soglia di esenzione di 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti ad €. 4.506,49 per l’anno d’imposta 2015, e, per l’eccedenza, la tassazione secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria).

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada (Legge n. 42 del 24.3.2011), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all’art. 18, una soglia di esenzione corrispondente alla somma equivalente di 12.000 dollari canadesi, pari ad €. 8.459,28 per l’anno d’imposta 2015, e l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana.

2.2   Applicazione della tassazione a consuntivo per l’anno 2015 e tassazione per il periodo d’imposta 2016 per le pensioni della gestione dei lavoratori privati parzialmente esentati

L’IRPEF dovuta in relazione al periodo d’imposta 2015, è stata oggetto di conguaglio fiscale sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2016 (riportato nel campo EIRPIMN del GP3) e, in caso di incapienza, il residuo debito, comunicato da Piattaforma in fase di elaborazione della CU,  è stato suddiviso in 8 rate, trattenute a partire dal mese di aprile 2016 fino al mese di novembre 2016.

Nel caso di importi a credito derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, questi ultimi sono erogati con la mensilità di aprile 2016.

Con riferimento alla tassazione a consuntivo di tali pensioni per il periodo d’imposta 2015, nel Prospetto riepilogativo della Certificazione unica 2016 sono riportate le seguenti informazioni:

–      importo totale delle ritenute IRPEF dovute per l’anno 2015;

–      importo totale delle ritenute IRPEF relative all’anno 2015, trattenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016, e l’eventuale ulteriore conguaglio a consuntivo (a debito o a credito) per l’anno 2015.

Per limitare i disagi creati dai conguagli di fine anno ai pensionati, la tassazione corrente per il periodo d’imposta 2016 è stata provvisoriamente calcolata sulla base dei 10/12 del totale conguaglio di fine anno 2015 e sarà imposta in 9 rate, a partire dal mese di aprile 2016 fino al mese di dicembre 2016. La tassazione definitiva per il periodo d’imposta 2016 sarà effettuata in sede di conguaglio fiscale a consuntivo, con esposizione nella Certificazione unica 2017.

Si rammenta infine che accedendo ai Servizi on line del cittadino del sito istituzionale www.inps.it con il proprio PIN personale, il pensionato può visualizzare gli importi delle trattenute IRPEF effettuate sulle rate di gennaio e febbraio 2016, così come tutti i successivi cedolini mensili di pagamento con le relative indicazioni degli importi a credito e delle trattenute che saranno effettuate.

(Fonte: INPS)

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