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Centralinisti non vedenti aumento sanzioni amministrative:

È stato pubblicato sulla G.U. n. 2/2016 il D.D. n. 2 del 2016 il quale, relativamente ai centralinisti non vedenti, contiene l’aggiornamento delle sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione delle norme sul collocamento di queste figure professionali (L.n. 113 del 1985).

Nello specifico, il D.D. n. 2/2016 prevede quanto segue:

Articolo 1:

Gli importi di cui al primo comma dell’art. 10 della L.n. 113 del 1985, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24.7.2012, sono aumentati per effetto dell’applicazione della variazione percentuale rispettivamente da euro 127,17 a euro 128,82 e da euro 2.543,12 a euro 2.576,18.

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Nello specifico il primo comma dell’art. 10 cit. fa riferimento al disposto dell’art. 5 (Denunce) della L.n. 113/1985 e pertanto le sanzioni sopra indicate si applicano ai datori di lavoro pubblici e privati a seguito della mancata comunicazione alla DTL competente dei seguenti dati

  • caratteristiche dei centralini telefonici,
  • linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati,
  • numero e la generalità dei centralinisti telefonici privi della vista.

Pertanto in tali ipotesi le nuove sanzioni applicabili andranno da un minimo di euro 128,82 ad euro 2.576,18.

Articolo 2:

Gli importi di cui al secondo comma dell’art. 10 della L.n. 113 del 1985, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24.7.2012 e dal successivo decreto 3.9.2012, sono aumentati, per effetto dell’applicazione della variazione percentuale, rispettivamente da euro 25,40 ad euro 25,73 e da euro 101,41 ad euro 102,73.

Nello specifico il secondo comma dell’art. 10 della L.n. 113 del 1985 stabilisce le sanzioni relative al caso in cui i datori di lavoro privati che non assumono, pur essendovi obbligati centralinisti non vedenti.

Pertanto in tali ipotesi le nuove sanzioni applicabili andranno da un minimo di euro 25,73 ad un massimo di euro 102,73 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

(Fonte: G.U.)

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