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Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà:

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 25 del 12 ottobre 2015, ha fornito agli interessati le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà.

La misura, come si legge nel relativo comunicato stampa, è stabilita in favore delle imprese che stipulano o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A. Per i lavoratori che in base a tale contratto sono interessati ad una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, l’impresa può richiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Il Decreto Interministeriale n. 17981 del 14.09.2015, che aggiorna la materia già regolata dal precedente Decreto Interministeriale n. 83312 del 7.7.2014  e successive circolari, detta requisiti e modalità di accesso al beneficio.

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Le istruzioni per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro.

Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 15.9.2015 abbiano in corso o stipulino successivamente contratti di solidarietà ai sensi della L.n. 863/84 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Sarà cura dell’impresa presentare la riduzione contributiva in bollo, nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS – on line, unitamente alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttiva ovvero il piano di investimenti di cui sopra, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro. (www.lavoro.gov.it).

La domanda dovrà, inoltre, essere contestualmente inoltrata all’INPS ed eventualmente anche all’INPGI (per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale) e alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) del luogo ove è situata la sede legale dell’azienda.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 25/2015 pubblicata insieme al presente articolo.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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