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Conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista:

È stato pubblicato sulla G.U. n. 214 del 15.9.2015 il Decreto n. 144 del 12 agosto 2015, contenente il Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (ex art. 9, L.n. 247/2012).

A norma del suddetto decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di seguito indicati (secondo l’articolo 3 del decreto).

Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso   formativo   previsto dall’articolo 7 del decreto stesso o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8 del decreto n. 144/2015.

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Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

L’avvocato, a norma dell’art. 3 del Decreto n. 144/2015, può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

b) diritto agrario;

c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

d) diritto dell’ambiente;

e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;

g) diritto successorio;

h) diritto dell’esecuzione forzata;

i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

l) diritto bancario e finanziario;

m) diritto tributario, fiscale e doganale;

n) diritto della navigazione e dei trasporti;

o) diritto del   lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;

p) diritto dell’Unione europea;

q) diritto internazionale;

r) diritto penale;

s) diritto amministrativo;

t) diritto dell’informatica.

Per conseguire il titolo di avvocato specialista, a norma dell’art. 6 del Decreto citato, l’interessato deve presentare domanda   presso   il   consiglio   dell’ordine d’appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.

Può presentare domanda l’avvocato che:

a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione (di cui all’articolo 7 del Decreto), oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell’articolo 8;

b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.

Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l’istante. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al consiglio dell’ordine di appartenenza, ai

fini dell’iscrizione negli appositi elenchi (art. 5 del Decreto).

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo del Decreto n. 144 del 12 agosto 2015 pubblicato unitamente al presente articolo.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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