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L’omissione del versamento contributi è (ancora) reato:

La III Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20547 del 2015 (depositata in data 19 maggio 2015), ha stabilito che l’omissione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è (ancora) reato e pertanto gli imprenditori sotto processo per tale reato non possono invocare la depenalizzazione del fatto e ottenere un proscioglimento, sul presupposto che il reato di omesso versamento sarà assoggettato unicamente a una sanzione amministrativa come previsto dalla L.n. 67/2014.

Infatti la L.n. 67/2014 avrebbe si “depenalizzato” tale omissione con trasformazione del reato in illecito amministrativo, ma di fatto ad oggi non sono stati ancora emanati i relativi decreti attuativi.

Il caso all’esame delle Suprema Corte, come si legge nella sentenza n. 20547/2015 riguarda l’impugnazione di una sentenza d’appello da parte di un imprenditore condannato “alla pena condizionalmente sospesa di mesi 2 e gg. 10 di reclusione ed € 70,00 di multa” per il reato di “omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni di alcuni dipendenti”.

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Ad avviso dell’imprenditore ricorrente la Legge n. 67 del 2014 ha delegato il Governo all’emanazione di decreti legislativi volti a depenalizzare, tra gli altri, il reato in esame, purché l’omesso versamento non ecceda complessivamente il limite di 10.000,00 euro annui. Quindi, poiché l’omissione commessa rientrava nella soglia prevista al legislatore, l’entrata in vigore della legge avrebbe determinato la depenalizzazione di tutte quelle condotte astrattamente rientranti nella previsione della legge di depenalizzazione. Pertanto la circostanza che ancora non siano stati emanati i decreti delegati non sarebbe ostativa – sempre ad avviso dell’imprenditore – alla pronuncia di annullamento per intervenuta depenalizzazione, ciò in quanto la semplice entrata in vigore della legge delega estrinseca e renderebbe definitiva la volontà del legislatore di non perseguire più penalmente gli illeciti penali ivi elencati, senza alcuna possibilità di modifica sul punto da parte della decretazione delegata.

Tuttavia la III Sezione Penale è stata di contrario avviso ed ha rigettato il ricorso dell’imprenditore con una motivazione molto interessante contenuta – come sopra – nella sentenza n. 20547 del 2015 di cui si invita alla lettura.

 

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