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Quote di riserva nel settore edile:

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 11 del 17 aprile 2015, ha fornito risposta al quesito avanzato dalla Federreti – Federazione sindacale Vettori e Servizi per la modalità circa le quote di riserva nel settore edile.

In particolare la richiesta di parere riguarda la “corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 con riferimento all’esclusione dagli obblighi di cui all’art. 3 della medesima Legge”. Nello specifico l’istante ha chiesto di sapere se, “nell’ambito delle esclusioni dal computo utile ai fini della corretta determinazione della quota di riserva, previste dall’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, possa rientrare anche il personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi di coordinamento, verifica, controllo e sorveglianza, così come declinati dagli artt. 147 e ss. del D.P.R. n. 207/2010”.

Al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 11/2015.

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Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, ai sensi del quale i datori di lavoro del settore edile non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 “per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”.

In proposito, a seguito della novella di cui all’art. 4, comma 27 lett. b), L. n. 92/2012, si chiarisce che, “indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”.

In altri termini, come precisato precedentemente dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 16522 del 12 dicembre 2013, “per personale di cantiere deve intendersi non solo quello operante nel settore edile, ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dell’azienda e, quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi il contratto dell’edilizia”.

Per la nozione di cantiere occorre, nello specifico, riferirsi alla definizione contenuta all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia a “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X” del medesimo Decreto.

Ciò premesso, si ritiene che il personale di cui al quesito, non appartenente al settore dell’edilizia, incaricato di svolgere le attività di cui all’art. 147 e ss. del D.P.R. 207/2010 – direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore per l’esecuzione dei lavori – non possa essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del secondo periodo dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, atteso che la disposizione in argomento fa espressamente riferimento ai datori di lavoro del settore edile (e dunque al datore che svolge nell’ambito dei cantieri edili le attività individuate nell’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nonché iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. ed in tal modo inquadrato ai fini previdenziali ed assistenziali, non rilevando invece l’applicazione del CCNL edilizia, cfr. nota prot. n. 13/III/7167 del 2 aprile 2008).

Il suddetto personale, inoltre, assolvendo a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non può comunque essere escluso dal computo della quota di riserva, ai sensi del terzo periodo dell’art. 5, comma 2, L. n. 68/1999, in quanto non direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

In risposta al quesito avanzato Il Ministero ha ritenuto, pertanto, che le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili non rientrano nelle esclusioni contemplate dall’art. 5, comma 2, dovendo di conseguenza essere considerati ai fini del corretta determinazione della quota di riserva.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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