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Sgravio contributivo retribuzioni di produttività dirigenti:

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 2 del 12 gennaio 2015 ha risposto ad un quesito proposto dalla FederManager in ordine disciplina dello sgravio contributivo applicabile alle retribuzioni di produttività di cui all’art. 2, D.M. 14 febbraio 2014.

Il Ministero ha innanzi tutto precisato che “non tutte le questioni sottoposte sono ammissibili alla procedura di interpello” e pertanto ha provveduto a fornire chiarimenti, in particolare, sulla possibilità che di tale agevolazione possano fruire anche i lavoratori rientranti nella “categoria dei dirigenti”.

Al riguardo, acquisito il parere delle Direzione generale per le politiche Previdenziali e Assicurative, della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, il Ministero ha reso il seguente parere.

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In via preliminare, occorre muovere dall’analisi dell’art. 2 del citato Decreto ai sensi del quale, con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2013 sulla retribuzione imponibile è concesso ai datori di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2014, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 67 lett. b) e c), della L. n. 247/2007.

Nello specifico, si legge nell’Interpello n. 2/2015, lo sgravio in questione trova applicazione per “le erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale” (v. art. 2, comma 3 lett. b).

Il Ministero ha peraltro osservato che, ai fini dell’agevolazione contributiva, non esistono limitazioni di sorta circa l’entità del reddito del lavoratore che può rientrare nella misura incentivante (pur nei limiti della percentuale del 2,25% del trattamento economico imponibile annuo del lavoratore interessato).

Ciò premesso, in ordine alla questione circa l’applicabilità dello sgravio contributivo ai lavoratori rientranti nella “categoria dei dirigenti”, si evidenzia che nella vigente normativa non sembrano riscontrarsi disposizioni che escludano tale categoria di prestatori dall’agevolazione; peraltro, anche dall’esame delle norme di cui al citato Decreto non si rinvengono disposizioni ostative ad un’interpretazione estensiva ai fini della concessione del beneficio ai suddetti lavoratori in quanto il reddito, come detto, non costituisce un limite per l’accesso all’agevolazione.

Sotto un profilo più generale, del resto, si può osservare che il dirigente ricopre un ruolo strategico in funzione del miglioramento della produttività e di ogni altro fattore utile alla competitività dell’azienda e pertanto una parte della quota retributiva allo stesso spettante va ad incidere sui fattori summenzionati, ovvero sugli “incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa”, utili per la fruizione del beneficio contributivo.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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