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Novità su Assegno di Disoccupazione

Contratti solidarietà integrazione salariale e Fondi solidarietà

Novità su Assegno di Disoccupazione: 

Il Consiglio dei Ministri ha presentato lo scorso 20 febbraio 2015 lo Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della L.n. 183/2014 (Jobs Act).

Nello schema viene dunque regolato anche l’Assegno di Disoccupazione (ASDI) con l’introduzione delle seguenti novità.

Definizione

A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.

In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse dell’apposito Fondo.

Erogazione Durata e Importo

L’ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale.

Tale ammontare è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite di seguito.

Cumulabilità parziale

Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l’ASDI.

Condizioni

La corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Altri dettagli sull’ASDI (es. situazione economica di bisogno del nucleo familiare, individuazione di criteri di priorità nell’accesso all’ASDI, incrementi dell’ASDI, limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI, ecc.) saranno successivamente definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

Finanziamento ASDI

Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riconoscimento del beneficio

L’INPS riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

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