Advertisement

Aumento retribuzioni lavoratori operanti all’estero:

Il Ministero del Lavoro, con D.I. 14 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 17/2015) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fissato le retribuzioni convenzionali per l’anno 2015 per i lavoratori operanti all’estero.

Come è noto le retribuzioni convenzionali sono fissate ogni anno a mezzo di decreto interministeriale, con riferimento ed in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria.

In particolare, all’art. 1, del D.I. cit., viene stabilito che a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2015 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2015, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito con modificazioni dalla L.n. 398/1987, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente (ex art. 51, comma 8-bis, del T.U. delle imposte dei redditi) sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle Tabella delle retribuzioni, allegate al D.I.

Advertisement

Tali tabelle confermano un aumento delle retribuzioni convenzionali pari allo 0,60% che – rispetto all’andamento di crescita degli anni passati – denota una netta frenata.

Tale valore, come si è detto, viene utilizzato per determinare il calcolo dei contributi nel caso dei dipendenti che lavorano in uno Stato estero con il quale l’Italia non ha stipulato convenzioni in materia di sicurezza sociale o che ne abbia stipulata una c.d. parziale, che non copre, cioè, tutti gli eventi assicurati dalla nostra legislazione.

Sulle retribuzioni convenzionali, stabilisce sempre il D.I. cit., va liquidato anche il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese i valori convenzionali indicati nelle suddette tabelle, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

(Fonte: G.U.)

 

Advertisement