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Lavoro intermittente settore turismo, pubblici esercizi, spettacolo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 26 del 7 novembre 2014 è ha fornito un parere a seguito di istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernente il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente. In particolare l’istante ha chiesto di sapere se l’eccezione per i settori del turismo, pubblici servizi e spettacolo contemplata dalla disposizione normativa sopra citata, si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.

In via preliminare, si legge nell’Interpello n. 26/2014, “occorre ricordare che, ai sensi della norma in esame, l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente è ammessa nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari”. Inoltre, tale vincolo, “si riferisce alle giornate di lavoro successivamente al 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”. Tuttavia, per espressa previsione normativa, “il suddetto limite quantitativo non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo”.

Il Ministero pertanto ha concluso che, ai fini della individuazione dei datori di lavoro interessati dalla eccezione in argomento, “è possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporto di lavoro”.

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In altri termini i lavoratori interessati sono:

  • quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
  • quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore del turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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