Advertisement

Contratti a tempo determinato nella scuola

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea decide su un caso concernente la successione di contratti a termine senza indicazioni certe sulla conclusione in ambito scolastico.

La situazione all’esame della Corte, si legge nelle Conclusioni dell’avvocato generale della Corte di Giustizia, presentate il 17 luglio 2014, è la seguente:

Una normativa nazionale che consenta la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che svolgono supplenze nel settore della scuola pubblica per un lungo periodo, vale a dire per diversi anni, e senza che sia stato fissato un termine preciso per l’espletamento di concorsi di assunzione, prevede misure sufficienti a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a tali contratti ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Accordo quadro concluso il 18 marzo 1999)? Questa è in sostanza la questione sottoposta alla Corte dal Tribunale di Napoli (Italia) (cause C-22/13 e da C-61/13 a C-63/13) nonché dalla Corte costituzionale (Italia) (causa C-418/13) nell’ambito dell’accordo quadro“.

Advertisement

L’Avvocato Generale ha “bocciato” il comportamento della scuola pubblica italiana in tal senso:

Una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, che, da una parte, autorizza il rinnovo di contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti d’insegnamento e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole pubbliche, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia la benché minima certezza sulla data in cui tali procedure si concluderanno e, pertanto, senza definire criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale e sia di natura tale da raggiungere l’obiettivo perseguito e necessario a tal fine, e, dall’altra, non prevede alcuna misura per prevenire e sanzionare il ricorso abusivo alla successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico, non può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Tuttavia, è ai giudici del rinvio, tenuto conto delle considerazioni che precedono, che spetterà valutare se ricorrano tali circostanze nell’ambito dei procedimenti principali“.

Occorrerà attendere la sentenza della Corte di Giustizia UE per conoscere l’esito di questo giudizio.

Advertisement