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Min. Lavoro interpello su lavoro intermittente alberghi

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, a mezzo di Interpello n. 17 del 26 giugno 2014, ha risposto ad un quesito proposto dalla Confindustria sulla “corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e ss.; D.Lgs. n. 276 del 2003“. In particolare, la Confindustria, “chiede se sia consentito ad un’impresa appaltatrice ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento all’attività espletata da “personale di servizio e di cucina negli alberghi” di cui al n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto 2657 del 1923 per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera – impresa committente“.

In sintesi la risposta fornita dal Ministero al suddetto quesito è la seguente:

In via preliminare, ferme restando le causali di carattere oggettivo e soggettivo contemplate dall’art. 34, D.Lgs. n. 276 del 2003 in ordine all’utilizzo del lavoro intermittente, occorre muovere dalla lettura dell’art. 40 del medesimo decreto legislativo ai sensi del quale, laddove la contrattazione collettiva nazionale non sia intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui è possibile ricorrere a tale istituto, risulta possibile riferirsi – secondo quanto previsto nel D.M. 23 ottobre 2004 – alle attività elencate nella tabella approvata con il Regio Decreto 2657 del 1923.

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Da ciò consegue che il criterio seguito dal Legislatore, con la disposizione di cui all’art. 40 citato, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente afferisce esclusivamente alla tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attività in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto.

In linea con le osservazioni di cui sopra ed in risposta al quesito sollevato, si ritiene pertanto che, in assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva in ordine alle fattispecie per le quali sia consentito l’utilizzo del contratto in argomento, anche l’impresa appaltatrice possa legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo ai sensi del n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923“.

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