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Pubblico impiego contrattualizzato:

In tema di pubblico impiego contrattualizzato le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 3183 del 1° marzo 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Tirelli) hanno reso il seguente principio di diritto:

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce un’ipotesi eccezionale, sicché, quando il lavoratore deduce inadempimento unitario dell’amministrazione protratto oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998, sussiste la giurisdizione ordinaria anche per il periodo anteriore a tale data, onde evitare il frazionamento della tutela.

Per pubblico impiego contrattualizzato, come è noto, si intende il processo mediante il quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici viene regolata dalle norme di diritto privato, con l’ausilio della contrattazione collettiva. Giova evidenziare che anche nel nuovo sistema privatizzato, la pubblica amministrazione resta in ogni caso obbligata al perseguimento di fini pubblici e alla cura di interessi pubblici.

La privatizzazione o  la contrattualizzazione del pubblico impiego è stata attuata con il d.lgs. n. 29/1993.

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GIURISDIZIONE – PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO – DOMANDA FONDATA SU INADEMPIMENTO UNITARIO DELL’AMMINISTRAZIONE PROTRATTO OLTRE IL 30 GIUGNO 1998 – GIURISDIZIONE ORDINARIA ANCHE SUL PERIODO ANTERIORE A TALE DATA – SUSSISTENZA

 

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