
Whistleblowing nel lavoro privato: quadro normativo e tutele per il lavoratore segnalante
Capire come funziona il whistleblowing nel lavoro privato è oggi una priorità tanto per i lavoratori quanto per le imprese che vogliono dotarsi di sistemi di compliance efficaci e conformi alla legge italiana. Il whistleblower — termine anglosassone ormai entrato nel lessico giuridico italiano — è il lavoratore che, venuto a conoscenza di una condotta illecita compiuta all’interno dell’organizzazione lavorativa, decide di segnalarla alle autorità competenti o ai canali interni predisposti dall’azienda. Questa figura, a lungo priva di un quadro normativo organico, ha acquisito dignità giuridica piena grazie alla legge 30 novembre 2017, n. 179, e alla successiva riforma operata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la Direttiva europea in materia e ampliato significativamente il perimetro delle tutele. Il presente contributo analizza la disciplina vigente, le sue fondamenta teoriche, le implicazioni pratiche per il rapporto di lavoro e i meccanismi di protezione che rendono la segnalazione un atto tutelato e non un rischio per il segnalante.
Chi è il whistleblower e quale condotta è segnalabile
Prima di esaminare le tutele, è necessario definire con precisione l’ambito soggettivo e oggettivo dell’istituto. Il whistleblower non è semplicemente un lavoratore insoddisfatto o in conflitto con il proprio datore di lavoro: è colui che, nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative, acquisisce notizia di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’organizzazione in cui opera. La segnalazione deve avere a oggetto violazioni di norme di diritto dell’Unione europea o nazionale, comprese quelle che ledono interessi finanziari, ambientali, di sicurezza sul lavoro, di tutela della concorrenza e di protezione dei dati personali.
L’elemento qualificante non è la gravità astratta dell’illecito, ma la circostanza che il segnalante abbia avuto accesso all’informazione nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Questo distingue il whistleblowing dalla denuncia del semplice cittadino e fonda la ragione stessa della protezione legislativa: il lavoratore si trova in una posizione di vulnerabilità strutturale rispetto al datore di lavoro, e proprio questa asimmetria giustifica l’intervento del legislatore a tutela di chi sceglie di parlare.
L’ambito soggettivo: chi può segnalare
La platea dei soggetti legittimati a effettuare segnalazioni protette è ampia. Vi rientrano i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che determinato, ma anche i lavoratori autonomi che collaborano con l’organizzazione, i liberi professionisti, i consulenti, i tirocinanti e i volontari. Sono inclusi altresì gli azionisti e i membri degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell’ente. Questa estensione soggettiva, consolidata dal D.Lgs. 24/2023, riflette la consapevolezza che le condotte illecite all’interno di un’organizzazione possono essere conosciute da figure che non intrattengono un rapporto di lavoro subordinato in senso stretto.
La legge 179/2017: il primo presidio normativo nel settore privato
La legge 30 novembre 2017, n. 179, ha rappresentato una svolta decisiva per il whistleblowing nel lavoro privato italiano. Prima di essa, la tutela del segnalante era limitata al settore pubblico e frammentata in disposizioni settoriali prive di sistematicità. La legge 179/2017 ha introdotto, per la prima volta in modo organico, una protezione specifica per i lavoratori del settore privato che segnalano illeciti nell’ambito di enti dotati di un modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Il collegamento con il D.Lgs. 231/2001 — che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato — non è casuale. Il modello organizzativo ex 231 prevede, tra i suoi elementi costitutivi, la presenza di canali di segnalazione interni che consentano ai dipendenti di riferire condotte illecite senza timore di ritorsioni. La legge 179/2017 ha rafforzato questo presidio, stabilendo che i dipendenti che segnalano condotte illecite nell’ambito di tali modelli non possono essere sanzionati, licenziati, demansionati o sottoposti a qualsiasi altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro.
Il nucleo della tutela: nullità degli atti ritorsivi
Il cuore della protezione legislativa risiede nel principio della nullità degli atti di ritorsione datoriale contro il whistleblower. Questa nullità opera in modo automatico: qualunque atto — licenziamento, trasferimento, demansionamento, mobbing, esclusione da opportunità di carriera, modifica unilaterale delle mansioni — adottato in ragione della segnalazione è privo di effetti giuridici ab origine. Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, con un meccanismo di inversione dell’onere della prova particolarmente favorevole al segnalante.
L’inversione dell’onere probatorio è un elemento tecnico di straordinaria importanza pratica. In caso di controversia, spetta al datore di lavoro dimostrare che la misura adottata nei confronti del dipendente è fondata su ragioni del tutto estranee alla segnalazione. Questo ribaltamento della logica ordinaria del processo del lavoro — in cui è il lavoratore a dover provare l’illegittimità del comportamento datoriale — riconosce implicitamente la difficoltà strutturale di provare il nesso causale tra la segnalazione e la ritorsione, un nesso che il datore di lavoro ha tutto l’interesse a occultare attraverso motivazioni apparentemente legittime.
La riforma del 2023: il D.Lgs. 24/2023 e il recepimento della Direttiva europea
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha riformato in modo sostanziale l’istituto del whistleblowing, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. La riforma ha ampliato il campo di applicazione soggettivo e oggettivo, ha introdotto nuovi canali di segnalazione e ha rafforzato le garanzie per il segnalante, superando i limiti della legge 179/2017 che restava ancorata al perimetro del D.Lgs. 231/2001.
Una delle innovazioni più significative riguarda la struttura gerarchica dei canali di segnalazione. Il decreto distingue tra canali interni — predisposti dall’ente datore di lavoro — canali esterni — gestiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) — e divulgazione pubblica, ammessa in via residuale quando i canali interni ed esterni non abbiano dato esito o quando vi sia un pericolo imminente o manifesto per l’interesse pubblico. Questa gerarchia non è casuale: privilegia la segnalazione interna per consentire all’organizzazione di autoregolarsi, riservando l’escalation esterna ai casi in cui il canale interno si riveli inefficace o compromesso.
Il ruolo dell’ANAC nella gestione delle segnalazioni esterne
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) gestisce il servizio di whistleblowing per le segnalazioni esterne e aggiorna continuamente la propria piattaforma per garantire la riservatezza del segnalante e la corretta istruttoria delle segnalazioni ricevute. L’ANAC non si limita a ricevere le segnalazioni: ha il potere di irrogare sanzioni nei confronti degli enti che non abbiano istituito i canali interni prescritti dalla legge, che abbiano ostacolato le segnalazioni o che abbiano adottato misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Questo potere sanzionatorio conferisce all’autorità un ruolo di vigilanza attiva che va ben oltre la mera ricezione passiva delle denunce.
La tutela dell’anonimato: un diritto fondamentale del segnalante
Uno degli aspetti più delicati del whistleblowing nel lavoro privato riguarda la protezione dell’identità del segnalante. La normativa italiana tutela il diritto all’anonimato del segnalante in modo rigoroso: l’identità non può essere rivelata, senza il consenso espresso dell’interessato, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Questo principio vale sia per i canali interni che per quelli esterni, e si estende alle fasi successive alla segnalazione, comprese le eventuali procedure disciplinari o giudiziarie che ne derivino.
La riservatezza non è assoluta: in alcuni casi, come quando la segnalazione sia indispensabile per la difesa in giudizio della persona segnalata, l’identità del whistleblower può essere rivelata, ma solo previa informazione scritta all’interessato e con le garanzie procedurali previste dalla legge. Questo bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del segnalante e il diritto di difesa del segnalato è uno dei nodi più complessi della disciplina, e la sua risoluzione in concreto dipende dalla valutazione caso per caso delle circostanze specifiche.
La protezione si estende a terzi collegati al segnalante
Il legislatore ha previsto che le tutele si estendano non solo al segnalante, ma anche alle persone fisiche che lo assistono nel processo di segnalazione, ai colleghi e ai familiari del segnalante che potrebbero essere oggetto di ritorsioni indirette, e alle persone giuridiche di cui il segnalante è proprietario o per le quali lavora. Questa estensione della protezione riflette la consapevolezza che la ritorsione raramente colpisce il segnalante in modo diretto e isolato, preferendo spesso canali obliqui che rendono più difficile il collegamento causale con la segnalazione.
I canali interni di segnalazione nelle aziende: obblighi e buone pratiche
Le aziende del settore privato con almeno cinquanta dipendenti sono tenute a istituire canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante. Questa soglia dimensionale, introdotta dal D.Lgs. 24/2023, mira a bilanciare l’esigenza di compliance con le realtà organizzative delle piccole imprese, pur estendendo l’obbligo a un numero significativo di realtà aziendali. Al di sotto di questa soglia, l’istituzione di canali interni rimane facoltativa ma fortemente consigliata come presidio di buona governance.
Il canale interno deve essere gestito da una persona o da un ufficio dotati di autonomia e competenza, oppure da un soggetto esterno all’organizzazione appositamente incaricato. Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta — anche attraverso piattaforme digitali dedicate — o verbale, attraverso linee telefoniche registrate o incontri di persona. In ogni caso, il gestore del canale è tenuto a rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni e a fornire un riscontro entro tre mesi dall’avviso, informandolo delle misure adottate o previste.
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Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 come contesto di riferimento
Per le aziende già dotate di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l’integrazione del canale di whistleblowing è un passaggio naturale e spesso già previsto nelle versioni più aggiornate dei modelli stessi. Il D.Lgs. 231/2001 richiede che il modello preveda misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Un canale di segnalazione efficace e protetto è uno strumento essenziale per raggiungere questi obiettivi, e la sua assenza o inadeguatezza può incidere negativamente sulla valutazione dell’idoneità del modello da parte del giudice in caso di procedimento a carico dell’ente.
Condizioni di validità della segnalazione: buona fede e ragionevole fondatezza
La protezione legale del whistleblower non è incondizionata. Perché la segnalazione sia tutelata, il segnalante deve avere avuto ragionevole motivo di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che rientrassero nell’ambito di applicazione della normativa. Non è richiesta la certezza assoluta della violazione, ma è necessaria una base fattuale sufficiente a fondare un ragionevole convincimento della sua esistenza.
La buona fede è l’elemento soggettivo qualificante: il segnalante che agisce in malafede — ad esempio per danneggiare deliberatamente un collega o il datore di lavoro — non beneficia delle tutele previste dalla legge e può essere chiamato a rispondere civilmente e penalmente delle conseguenze della segnalazione infondata. Questo equilibrio tra protezione del segnalante e prevenzione degli abusi è fondamentale per la credibilità del sistema e per la sua accettazione da parte delle organizzazioni.
Profili processuali e rimedi giurisdizionali
Sul piano processuale, il lavoratore che subisce una ritorsione a seguito di una segnalazione protetta può agire davanti al giudice del lavoro per ottenere la dichiarazione di nullità dell’atto ritorsivo e la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Come già ricordato, l’inversione dell’onere della prova alleggerisce significativamente la posizione processuale del segnalante: è sufficiente che questi dimostri di aver effettuato una segnalazione protetta e di aver subito successivamente una misura pregiudizievole, perché si presuma il nesso causale tra i due eventi.
In parallelo, il lavoratore può presentare una segnalazione all’ANAC, che ha il potere di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’ente responsabile delle ritorsioni. Le due strade — giurisdizionale e amministrativa — non sono alternative ma possono essere percorse contemporaneamente, rafforzando la posizione del segnalante attraverso una doppia pressione sull’organizzazione responsabile.
Per un approfondimento sulla giurisprudenza più recente in materia di tutela del whistleblower e sulle prassi operative sviluppate negli ultimi anni, si rimanda all’analisi della più recente giurisprudenza e prassi operativa disponibile in letteratura specialistica, che documenta l’evoluzione interpretativa dei tribunali italiani di fronte ai casi concreti di ritorsione e segnalazione.
Le conseguenze per le aziende inadempienti
Le aziende che non si adeguano agli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023 rischiano sanzioni amministrative significative. L’ANAC può irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti che non abbiano istituito i canali di segnalazione obbligatori, che abbiano ostacolato le segnalazioni, che abbiano violato il segreto sull’identità del segnalante o che abbiano adottato misure ritorsive. L’entità delle sanzioni è calibrata in modo da rendere economicamente sconveniente l’inadempienza, anche per le aziende di medie dimensioni.
Al di là del profilo sanzionatorio, la mancata istituzione di un sistema di whistleblowing efficace espone l’azienda a rischi reputazionali e di governance che possono avere conseguenze ben più gravi delle sanzioni amministrative. Un’organizzazione in cui i lavoratori non si sentono liberi di segnalare condotte illecite è un’organizzazione in cui le irregolarità tendono ad accumularsi fino a esplodere in crisi difficilmente gestibili. In questo senso, il whistleblowing non è solo un obbligo di legge ma uno strumento di autopreservazione organizzativa.
Conclusione: verso una cultura della segnalazione responsabile
Il whistleblowing nel lavoro privato ha percorso in pochi anni una traiettoria evolutiva straordinaria: da pratica socialmente stigmatizzata — il “delatore” — a istituto giuridico pienamente riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano ed europeo. La legge 179/2017 ha aperto la strada, il D.Lgs. 24/2023 ha consolidato e ampliato il sistema, e l’ANAC ne garantisce l’applicazione concreta. Per il lavoratore che si trova di fronte a condotte illecite all’interno della propria organizzazione, il quadro normativo vigente offre oggi strumenti concreti di protezione: la nullità degli atti ritorsivi, l’inversione dell’onere della prova, la tutela dell’anonimato e la possibilità di rivolgersi sia al giudice del lavoro che all’autorità amministrativa. Per le aziende, l’istituzione di canali interni efficaci e di una cultura organizzativa che valorizzi la segnalazione responsabile non è soltanto un adempimento normativo, ma un investimento sulla propria integrità e sulla propria capacità di intercettare e correggere le disfunzioni prima che diventino crisi irreversibili. Comprendere a fondo questa disciplina permette di trasformare la segnalazione da atto di coraggio solitario a strumento ordinario di buona governance aziendale.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







