
Discriminazione per stato di salute nel lavoro: il quadro del problema nel 2026
La tensione tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e il diritto del lavoratore a non subire trattamenti deteriori a causa del proprio stato di salute rappresenta uno dei nodi più delicati del diritto del lavoro contemporaneo. La discriminazione per stato di salute nel lavoro non si manifesta sempre in forme palesi — il rifiuto esplicito di assumere una persona malata o il licenziamento dichiaratamente motivato da una diagnosi — ma si annida spesso in pratiche apparentemente neutre: criteri di selezione che escludono sistematicamente chi ha avuto periodi di assenza prolungata, mansioni assegnate in modo da rendere impossibile la prestazione a chi soffre di limitazioni fisiche, o dinieghi di flessibilità organizzativa che, per un lavoratore fragile, equivalgono a un’espulsione silenziosa. Comprendere come l’ordinamento italiano e il diritto europeo affrontino queste situazioni è indispensabile tanto per chi subisce la discriminazione quanto per i professionisti chiamati a valutarla.
Il fondamento normativo: dalla Convenzione ONU alla disciplina interna
Il punto di partenza di ogni analisi sulla discriminazione per disabilità o stato di salute nel contesto lavorativo è la Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia e oggi incorporata nell’ordinamento comunitario attraverso la sua adesione da parte dell’Unione Europea. La Convenzione adotta il cosiddetto modello bio-psico-sociale della disabilità: la disabilità non è una caratteristica intrinseca della persona, bensì il risultato dell’interazione tra una menomazione individuale — fisica, sensoriale, intellettiva o psichica — e le barriere che l’ambiente fisico, organizzativo e sociale frappone alla piena partecipazione. Questa definizione ha conseguenze pratiche di straordinaria rilevanza: significa che il datore di lavoro non può semplicemente prendere atto di una limitazione e trarne le proprie conclusioni organizzative, ma deve interrogarsi su quale contributo l’organizzazione stessa abbia nel determinare o aggravare quella limitazione.
A livello europeo, la Direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, vietando la discriminazione fondata, tra l’altro, sulla disabilità. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha progressivamente esteso la nozione di disabilità rilevante ai fini della direttiva, includendovi condizioni di salute croniche che, pur non comportando un’incapacità totale, limitano la partecipazione alla vita professionale su base di lungo periodo. Il rinvio pregiudiziale C-38/24, sfociato nella decisione Bervidi di settembre 2025, costituisce un ulteriore tassello di questo percorso interpretativo, rafforzando l’obbligo per i giudici nazionali di valutare la discriminazione per disabilità alla luce del modello convenzionale e non di categorie amministrative rigide.
Nel diritto interno, il quadro normativo di riferimento include la Legge 104/1992, che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, nonché il corpus normativo sulla parità di opportunità nel lavoro. Questi strumenti si integrano con la disciplina antidiscriminatoria europea, creando un sistema multilivello che i giudici sono chiamati a interpretare in modo sistematico e coerente con gli obblighi internazionali.
L’obbligo di accomodamento ragionevole: contenuto e limiti
Cosa si intende per accomodamento ragionevole
Il concetto di accomodamento ragionevole è il cuore operativo della tutela antidiscriminatoria per disabilità. Esso impone al datore di lavoro di adottare le misure appropriate — modifiche alle mansioni, agli orari, agli strumenti di lavoro, all’ambiente fisico — che consentano al lavoratore con disabilità di svolgere la propria prestazione in condizioni di effettiva parità, a meno che tali misure non impongano un onere sproporzionato. La proporzionalità è valutata tenendo conto delle dimensioni dell’azienda, delle risorse economiche disponibili, della natura dell’attività e degli eventuali benefici pubblici accessibili per agevolare l’adattamento.
Il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole costituisce di per sé discriminazione: non è necessario dimostrare un intento discriminatorio, ma è sufficiente che il diniego produca l’effetto di escludere o svantaggiare il lavoratore a causa della sua condizione. Questa impostazione oggettiva della discriminazione — che prescinde dall’elemento soggettivo del datore di lavoro — è fondamentale per comprendere come i tribunali valutino le controversie in materia.
Il lavoro agile come accomodamento ragionevole: la sentenza di Busto Arsizio
Una delle questioni più dibattute negli ultimi anni riguarda se lo smart working, o lavoro agile, possa configurarsi come accomodamento ragionevole per lavoratori con condizioni di fragilità. La risposta affermativa è stata fornita con chiarezza dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 7 gennaio 2026, che ha qualificato il lavoro da remoto come misura di adattamento ragionevole per lavoratori fragili, riconoscendo che il rifiuto del datore di lavoro di concedere tale modalità, in assenza di ragioni organizzative proporzionate, integra una condotta discriminatoria. La pronuncia è particolarmente significativa perché supera la visione dello smart working come mero benefit contrattuale, elevandolo a strumento di inclusione lavorativa con rilievo antidiscriminatorio.
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Questo orientamento si inserisce in un più ampio dibattito sulla funzione del lavoro agile nel post-pandemia: se inizialmente la modalità da remoto era stata adottata come risposta emergenziale, oggi la giurisprudenza ne riconosce la valenza strutturale come strumento di accomodamento, imponendo ai datori di lavoro una valutazione caso per caso che non può essere elusa con un diniego generalizzato fondato su policy aziendali indifferenziate.
L’accomodamento per il caregiver: la Cassazione n. 9104/2026
Un’ulteriore frontiera dell’obbligo di accomodamento riguarda non solo il lavoratore direttamente affetto da disabilità, ma anche chi si prende cura di un familiare con grave disabilità. La Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 9104 del 14 aprile 2026, ha affrontato il caso di una lavoratrice ATAC, caregiver di un figlio con grave disabilità, riconoscendo che anche in questa situazione l’obbligo di accomodamento ragionevole trova applicazione. La pronuncia si colloca nel solco della cosiddetta discriminazione per associazione — il lavoratore subisce un trattamento deteriore non a causa di una propria condizione, ma a causa del legame con una persona disabile — categoria elaborata dalla Corte di Giustizia e progressivamente recepita dalla giurisprudenza italiana.
Il principio è di portata sistematica: il datore di lavoro che nega flessibilità oraria o altre misure organizzative a un caregiver, quando tali misure sarebbero necessarie per consentirgli di adempiere ai propri obblighi assistenziali senza perdere il lavoro, rischia di incorrere in una forma di discriminazione indiretta per disabilità. Naturalmente, anche qui il giudice è chiamato a valutare la proporzionalità delle misure richieste rispetto alle esigenze organizzative concrete dell’impresa.
La discriminazione per stato di salute nel licenziamento per inidoneità
Il caso della mensa scolastica: la sentenza del Tribunale di Mantova
Uno degli scenari più frequenti in cui si manifesta la discriminazione per stato di salute nel lavoro è il licenziamento per inidoneità permanente alle mansioni. La logica apparente è lineare: se il lavoratore non è più in grado di svolgere le proprie funzioni, il rapporto di lavoro non può proseguire. Ma questa linearità è smentita dall’obbligo di accomodamento ragionevole, che impone al datore di lavoro di verificare preventivamente se esistano mansioni alternative compatibili con le residue capacità del lavoratore, prima di procedere al recesso.
Il Tribunale di Mantova ha affrontato questa questione in un caso riguardante una lavoratrice impiegata in una mensa scolastica, licenziata per inidoneità permanente. Il giudice ha accertato che il datore di lavoro non aveva adeguatamente esplorato le possibilità di ricollocazione in mansioni diverse o di adattamento di quelle esistenti, e ha qualificato il licenziamento come discriminatorio. La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato: il recesso per inidoneità è legittimo solo come extrema ratio, dopo che il datore di lavoro abbia dimostrato di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per mantenere il rapporto lavorativo attraverso misure di adattamento proporzionate.
La sentenza del Tribunale di Rovereto n. 28/2025
La sentenza del Tribunale di Rovereto n. 28 del 20 novembre 2025 ha ulteriormente precisato i criteri di valutazione degli accomodamenti ragionevoli nel contesto del licenziamento, con particolare attenzione al procedimento che il datore di lavoro deve seguire prima di adottare decisioni che incidano sulla continuità del rapporto. Il giudice ha sottolineato che l’obbligo di accomodamento non è meramente formale — non basta dichiarare di aver cercato soluzioni alternative — ma richiede una ricerca genuina e documentata, condotta in dialogo con il lavoratore e, ove necessario, con il supporto del medico competente e delle rappresentanze sindacali.
Questo orientamento impone alle aziende di strutturare processi interni chiari per la gestione delle situazioni di inidoneità, che includano la mappatura delle mansioni disponibili, la valutazione delle possibilità di adattamento tecnologico o organizzativo, e la consultazione del lavoratore interessato. L’assenza di tali processi non è solo un rischio di contenzioso: è già, di per sé, un indice della mancata adozione degli accomodamenti dovuti.
La selezione del personale e il divieto di discriminazione per stato di salute
La discriminazione per stato di salute nel lavoro non riguarda soltanto il rapporto in corso, ma si estende alla fase di reclutamento e selezione. Il datore di lavoro non può legittimamente escludere un candidato sulla base di informazioni relative al suo stato di salute, a meno che non si tratti di requisiti oggettivamente necessari allo svolgimento delle mansioni specifiche e proporzionati alle esigenze del ruolo. Questa regola pone limiti precisi all’utilizzo di visite mediche preassuntive, questionari sanitari e verifiche delle assenze pregresse come criteri di selezione.
In particolare, la raccolta di informazioni sullo stato di salute del candidato deve rispettare sia il divieto di discriminazione sia la normativa in materia di protezione dei dati personali, che qualifica i dati sanitari come categoria particolare e ne subordina il trattamento a condizioni stringenti. Il candidato che ritenga di essere stato escluso da una procedura selettiva a causa del proprio stato di salute può avvalersi del meccanismo di inversione dell’onere della prova tipico delle controversie antidiscriminatorie: è sufficiente fornire elementi di fatto idonei a far presumere la discriminazione, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare che la scelta è stata fondata su criteri legittimi e proporzionati.
Il ruolo della giurisprudenza europea e il dialogo con i giudici nazionali
Il webinar organizzato da AGI Lazio e AGI Sicilia il 26 gennaio 2026, dedicato al tema “Lavoro e disabilità. Discriminazioni, diritti, accomodamenti ragionevoli e recesso tra Corte di Giustizia e giurisprudenza nazionale”, ha messo in evidenza quanto sia vivace il dialogo tra le corti nazionali e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea su questi temi. Il rinvio pregiudiziale è diventato uno strumento ordinario di aggiornamento interpretativo: i giudici nazionali che si trovano di fronte a questioni nuove o controverse sull’applicazione della direttiva antidiscriminatoria non esitano a investire la Corte di Giustizia, contribuendo a un’evoluzione giurisprudenziale che, a sua volta, retroagisce sulle controversie pendenti nei tribunali italiani.
Questo dialogo produce effetti concreti sulla prassi dei professionisti del diritto del lavoro: l’avvocato che assiste un lavoratore o un datore di lavoro in una controversia per discriminazione per disabilità deve oggi monitorare non solo la giurisprudenza della Cassazione e dei tribunali di merito, ma anche le pronunce della Corte di Giustizia e le conclusioni degli avvocati generali, che anticipano spesso gli sviluppi futuri del diritto vivente.
Profili pratici: come valutare la proporzionalità dell’accomodamento
Sul piano applicativo, la valutazione della proporzionalità dell’accomodamento ragionevole richiede un’analisi multifattoriale che nessuna formula può sostituire. I criteri rilevanti includono:
- Le dimensioni e le risorse economiche dell’impresa: ciò che è sproporzionato per una piccola impresa artigiana può essere doveroso per una grande azienda pubblica o privata.
- La natura delle mansioni e la possibilità tecnica di modificarle senza alterare l’essenza del ruolo.
- La disponibilità di misure di sostegno pubblico — incentivi, contributi, agevolazioni fiscali — che riducano l’onere a carico del datore di lavoro.
- Il grado di limitazione funzionale del lavoratore e le sue residue capacità lavorative, valutate in modo concreto e non astratto.
- L’impatto organizzativo della misura sugli altri lavoratori e sull’efficienza complessiva del processo produttivo.
È fondamentale che il datore di lavoro documenti il percorso di valutazione seguito: la mancanza di documentazione non è un dettaglio procedurale, ma un elemento che i giudici valutano negativamente, interpretandola come indice dell’assenza di una ricerca genuina di soluzioni. Al contrario, un dossier che attesti le verifiche compiute, le alternative considerate e le ragioni per cui sono state escluse costituisce una difesa solida in caso di contestazione.
Onere della prova e strategie processuali nelle controversie antidiscriminatorie
Le controversie in materia di discriminazione per stato di salute nel lavoro presentano peculiarità processuali che le distinguono dalle ordinarie cause di lavoro. Il meccanismo dell’onere della prova attenuato — o inversione dell’onere — è la regola: il lavoratore che agisce in giudizio non deve provare con certezza la discriminazione, ma deve fornire elementi di fatto, anche di carattere indiziario e statistico, che rendano plausibile l’ipotesi discriminatoria. A quel punto, l’onere si sposta sul datore di lavoro, che deve dimostrare l’esistenza di ragioni oggettive, legittime e proporzionate a fondamento della propria decisione.
Questa distribuzione dell’onere probatorio riflette la consapevolezza che la discriminazione raramente lascia tracce esplicite: il datore di lavoro che intende escludere un candidato o un dipendente a causa del suo stato di salute difficilmente lo dichiarerà apertamente. Per questo, il legislatore e la giurisprudenza valorizzano gli indizi: la coincidenza temporale tra la comunicazione di una diagnosi e una decisione sfavorevole, la disparità di trattamento rispetto a colleghi in condizioni analoghe, la genericità delle motivazioni addotte per giustificare il recesso o il diniego dell’accomodamento.
Conclusioni: verso un diritto del lavoro inclusivo e proporzionato
Il panorama giurisprudenziale del 2026 restituisce un’immagine del diritto antidiscriminatorio in materia di salute e disabilità che è al tempo stesso più esigente e più sofisticato rispetto al passato. L’obbligo di accomodamento ragionevole non è più un principio astratto, ma una regola operativa che i tribunali applicano con crescente rigore, pretendendo dal datore di lavoro non solo l’assenza di condotte discriminatorie, ma un impegno attivo nella ricerca di soluzioni inclusive. Le sentenze esaminate — dal Tribunale di Busto Arsizio sulla qualificazione dello smart working, alla Cassazione n. 9104/2026 sul caregiver, alle pronunce di Mantova e Rovereto sul licenziamento per inidoneità — convergono nel delineare un modello in cui la proporzionalità non è un’eccezione alla tutela, ma il criterio attraverso cui la tutela si articola in modo concreto e calibrato sulle circostanze specifiche. Per i professionisti del diritto del lavoro, la sfida è accompagnare aziende e lavoratori in questo percorso con strumenti analitici aggiornati, consapevoli che il dialogo tra corti nazionali ed europee continuerà a produrre sviluppi che renderanno questo campo del diritto tra i più dinamici e rilevanti degli anni a venire.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







