Diritti dei rider e contrattualizzazione: il decreto attuativo della Legge 128/2024 e le prime applicazioni
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Il quadro normativo sui diritti dei rider tra autonomia e subordinazione

Capire la posizione giuridica dei lavoratori delle piattaforme digitali di consegna è oggi una delle sfide più urgenti del diritto del lavoro italiano. Il dibattito sui diritti rider decreto legge 128/2024 — inteso come il percorso normativo che, a partire dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, si è progressivamente esteso fino alle più recenti iniziative legislative e regolamentari — si colloca all’incrocio tra l’evoluzione tecnologica del mercato del lavoro e la necessità di garantire tutele concrete a categorie di lavoratori strutturalmente vulnerabili. La tensione fondamentale che attraversa l’intera materia è quella tra la flessibilità organizzativa rivendicata dalle piattaforme e la sostanziale dipendenza economica e funzionale che caratterizza il rapporto di lavoro dei ciclo-fattorini. Comprendere come il legislatore italiano abbia cercato di sciogliere questo nodo — e come la giurisprudenza stia contribuendo a definire i contorni applicativi — è essenziale tanto per i professionisti del diritto quanto per chiunque operi nel settore della gig economy.

La Legge 128/2019 e l’architettura delle tutele per i rider

Il punto di partenza normativo imprescindibile è la Legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha modificato il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinando per la prima volta in modo organico l’attività lavorativa dei rider delle piattaforme digitali. Prima di questo intervento, il settore si trovava in una zona grigia: le piattaforme qualificavano quasi sistematicamente i propri fattorini come lavoratori autonomi, sottraendoli così all’intero sistema di protezioni che il diritto del lavoro riserva ai lavoratori subordinati. La Legge 128/2019 ha introdotto un doppio livello di tutela, costruendo un sistema a cascata che tiene conto della varietà dei rapporti contrattuali effettivamente presenti nel settore.

Il meccanismo funziona in modo progressivo. In primo luogo, la legge stabilisce che, ove il rapporto di lavoro presenti i caratteri della subordinazione ai sensi dell’articolo 2094 del Codice Civile, il rider deve essere qualificato come lavoratore dipendente, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di retribuzione, contribuzione previdenziale e tutele contro il licenziamento. In secondo luogo, anche qualora il rapporto non integri la fattispecie della subordinazione classica, si applica l’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2015, che estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Infine, per i rider che rimangono genuinamente autonomi, l’articolo 47-bis e seguenti del medesimo decreto legislativo garantisce un livello minimo di protezione: compenso minimo, copertura assicurativa contro gli infortuni e tutele antidiscriminatorie.

La Circolare ministeriale n. 17 del 2020 e la sua funzione interpretativa

A completare il quadro applicativo della Legge 128/2019 è intervenuta la Circolare n. 17 del 19 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha esplicitato il dettato normativo in tema di tutela del lavoro dei ciclo-fattorini. La circolare ha chiarito i criteri operativi per distinguere le diverse fattispecie contrattuali, indicando agli ispettori del lavoro e agli operatori del settore le modalità con cui procedere alla qualificazione del rapporto. In particolare, il documento ministeriale ha sottolineato come l’etero-organizzazione — vale a dire il potere della piattaforma di determinare unilateralmente i tempi, i luoghi e le modalità della prestazione — costituisca l’indice rivelatore principale per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, anche in assenza di un formale vincolo di dipendenza. Per approfondire il testo della circolare, è possibile consultare direttamente il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le tre categorie di qualificazione giuridica e le loro implicazioni pratiche

Il sistema normativo vigente identifica tre possibili inquadramenti giuridici per i rider delle piattaforme digitali, ciascuno con conseguenze molto diverse in termini di tutele applicabili. Comprendere le distinzioni tra queste categorie è fondamentale per valutare correttamente la posizione tanto del singolo lavoratore quanto della piattaforma che lo utilizza.

Il lavoratore subordinato ex articolo 2094 del Codice Civile

La categoria più tutelata è quella del lavoratore subordinato, definito dall’articolo 2094 del Codice Civile come colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. La qualificazione di un rider come lavoratore subordinato comporta l’applicazione dell’intero statuto protettivo del diritto del lavoro: retribuzione minima garantita dai contratti collettivi, malattia e infortunio coperti dall’INPS e dall’INAIL, diritto alle ferie retribuite, al trattamento di fine rapporto e alla tutela contro il licenziamento ingiustificato. Gli indici rivelatori della subordinazione nel contesto delle piattaforme digitali includono l’obbligo di rispettare orari prefissati, l’impossibilità di rifiutare le consegne senza conseguenze, l’uso di strumenti forniti dalla piattaforma e la presenza di un sistema di rating che condiziona l’accesso alle opportunità di lavoro.

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La collaborazione etero-organizzata ex articolo 2 del D.Lgs. 81/2015

La seconda categoria è quella delle collaborazioni etero-organizzate, disciplinate dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2015. Si tratta di rapporti formalmente autonomi, ma nei quali il committente organizza in modo prevalente i tempi e il luogo di lavoro del collaboratore. La norma stabilisce che a questi rapporti si applica la disciplina del lavoro subordinato, salvo che siano riconducibili a contratti collettivi specifici o a prestazioni professionali altamente qualificate. Nel contesto dei rider, questa fattispecie è stata al centro di numerose controversie giurisprudenziali, poiché le piattaforme tendono a strutturare i contratti in modo da escludere formalmente la subordinazione, pur mantenendo un controllo sostanziale sull’attività del lavoratore attraverso algoritmi di assegnazione delle consegne e sistemi di valutazione automatizzata.

Il lavoratore autonomo delle piattaforme ex articolo 47-bis

La terza categoria, quella del lavoratore autonomo delle piattaforme, è disciplinata dagli articoli 47-bis e seguenti del Decreto Legislativo 81/2015, introdotti proprio dalla Legge 128/2019. Questa categoria si applica ai rider che operano in modo genuinamente autonomo, senza che la piattaforma organizzi in modo prevalente la loro attività. Anche in questo caso, tuttavia, il legislatore ha previsto un nucleo minimo di tutele: il diritto a un compenso minimo orario determinato sulla base dei contratti collettivi del settore, la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e il divieto di discriminazione nell’assegnazione delle consegne. Si tratta di tutele significativamente inferiori rispetto a quelle garantite ai lavoratori subordinati, ma che rappresentano comunque un passo avanti rispetto alla totale assenza di protezione che caratterizzava il settore prima del 2019.

Il panorama delle piattaforme e gli obblighi informativi

Le principali piattaforme digitali di consegna che operano in Italia — Deliveroo, Glovo, Uber Eats, JustEat e Foodora — hanno adottato modelli contrattuali diversi nel corso degli anni, in parte per rispondere alle pressioni normative e giurisprudenziali, in parte per differenziarsi competitivamente. Alcune piattaforme hanno optato per l’inquadramento dei rider come lavoratori dipendenti o parasubordinati, stipulando accordi con le organizzazioni sindacali. Altre hanno mantenuto il modello del lavoratore autonomo, cercando di strutturare il rapporto contrattuale in modo da escludere i presupposti dell’etero-organizzazione.

Uno degli aspetti più innovativi della normativa vigente riguarda gli obblighi informativi delle piattaforme nei confronti dei rider. Le piattaforme sono tenute a comunicare in forma scritta, prima dell’inizio del rapporto, le condizioni applicabili alla prestazione lavorativa, inclusi i criteri di determinazione del compenso, le modalità di assegnazione delle consegne e i parametri utilizzati dai sistemi algoritmici per valutare le prestazioni e adottare decisioni che incidono sul rapporto di lavoro. Questo obbligo di trasparenza algoritmica rappresenta uno degli elementi più avanzati della disciplina italiana, anticipando per certi versi le indicazioni che sarebbero poi emerse a livello europeo.

La Direttiva europea sul lavoro delle piattaforme e il recepimento italiano

Il contesto normativo italiano non può essere letto in isolamento rispetto all’evoluzione del diritto europeo. Il Parlamento europeo ha adottato una direttiva sul lavoro delle piattaforme digitali con 554 voti favorevoli, 56 contrari e 24 astensioni, volta a garantire una classificazione corretta della posizione lavorativa dei lavoratori delle piattaforme e a correggere il fenomeno del lavoro autonomo fittizio. La direttiva introduce una presunzione legale di subordinazione: se il rapporto di lavoro presenta determinati indicatori di controllo da parte della piattaforma, si presume che il lavoratore sia un dipendente, con onere della prova a carico della piattaforma per dimostrare il contrario. Per consultare il testo ufficiale e i dettagli del voto, è possibile fare riferimento alla pagina ufficiale del Parlamento europeo dedicata alla direttiva.

Il recepimento di questa direttiva nell’ordinamento italiano costituisce oggi uno dei cantieri normativi più rilevanti in materia di lavoro. Il processo di implementazione richiede l’adozione di misure legislative e regolamentari che raccordino la presunzione europea di subordinazione con il sistema a tre livelli già previsto dalla normativa italiana. La sfida principale consiste nel garantire che la presunzione sia effettivamente operativa e non aggirata attraverso la strutturazione artificiosa dei contratti. In questo contesto si inserisce il dibattito sui diritti rider decreto legge 128/2024 e sugli strumenti attuativi che il legislatore italiano è chiamato ad adottare per dare piena esecuzione agli obblighi derivanti dal diritto europeo, anche se i dettagli specifici di tali strumenti sono ancora in corso di definizione al momento della redazione di questo articolo.

Il ruolo della giurisprudenza nella qualificazione del rapporto

In assenza di una normativa che risolva in modo definitivo e automatico la questione della qualificazione, la giurisprudenza italiana ha svolto e continua a svolgere un ruolo decisivo. I tribunali del lavoro di diverse città italiane si sono trovati a dover qualificare il rapporto tra rider e piattaforme, con esiti non sempre uniformi. La tendenza prevalente della giurisprudenza di merito è stata quella di valorizzare gli indici fattuali di etero-organizzazione, riconoscendo in molti casi l’applicabilità della disciplina del lavoro subordinato o, quantomeno, delle tutele previste per le collaborazioni etero-organizzate.

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Gli elementi che i giudici hanno ritenuto più rilevanti includono: la presenza di un sistema di login che condiziona la disponibilità del rider a ricevere consegne; l’uso di algoritmi che assegnano le consegne in modo automatico senza possibilità di scelta da parte del lavoratore; la previsione contrattuale di penalizzazioni in caso di rifiuto delle consegne o di valutazioni negative da parte dei clienti; la necessità di utilizzare l’applicazione della piattaforma come unico strumento di lavoro. Questi elementi, valutati nel loro complesso, tendono a rivelare un grado di controllo e di integrazione nell’organizzazione della piattaforma che difficilmente si concilia con la qualificazione di lavoratore genuinamente autonomo. La questione rimane tuttavia aperta e oggetto di evoluzione continua, poiché le piattaforme adattano costantemente i propri modelli contrattuali e organizzativi per rispondere alle indicazioni giurisprudenziali.

Le implicazioni pratiche per rider, piattaforme e professionisti del diritto

Per i rider, la corretta qualificazione del rapporto di lavoro determina l’accesso a tutele fondamentali: retribuzione minima, copertura in caso di malattia e infortunio, diritto alle ferie retribuite, maturazione del trattamento di fine rapporto e protezione contro il licenziamento ingiustificato. Si tratta di diritti che incidono in modo significativo sulla qualità della vita e sulla sicurezza economica di lavoratori che spesso si trovano in condizioni di dipendenza economica sostanziale dalla piattaforma, pur essendo formalmente qualificati come autonomi.

Per le piattaforme, il quadro normativo attuale impone una revisione attenta dei modelli contrattuali e organizzativi adottati. Il rischio di una riqualificazione del rapporto da parte dei tribunali comporta conseguenze economiche rilevanti: il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi non versati, il riconoscimento di retribuzioni arretrate calcolate sulla base dei minimi contrattuali e l’eventuale applicazione di sanzioni amministrative. La conformità normativa non è quindi solo una questione di responsabilità sociale, ma una necessità strategica per la sostenibilità del modello di business.

Per i consulenti del lavoro e gli avvocati, la complessità del quadro normativo — con i suoi tre livelli di qualificazione, le sovrapposizioni tra disciplina nazionale e direttiva europea, e la variabilità della giurisprudenza — richiede un aggiornamento costante e un approccio analitico che sappia distinguere caso per caso gli indici rilevanti. La valutazione del rapporto non può prescindere da un’analisi concreta delle modalità operative della piattaforma, dei termini contrattuali effettivamente applicati e delle prassi di gestione del personale adottate.

Prospettive evolutive e nodi irrisolti

Il quadro normativo sui diritti rider decreto legge 128/2024 e sulle tutele dei lavoratori delle piattaforme digitali è destinato a evolversi ulteriormente nei prossimi mesi e anni, sotto la spinta congiunta del recepimento della direttiva europea, dell’evoluzione tecnologica delle piattaforme e del consolidamento della giurisprudenza. Alcuni nodi rimangono tuttavia irrisolti e meritano attenzione.

Il primo riguarda l’effettività delle tutele minime previste per i lavoratori autonomi delle piattaforme: il compenso minimo orario e la copertura assicurativa sono diritti riconosciuti dalla legge, ma la loro applicazione pratica dipende dalla capacità degli organi di vigilanza di monitorare il settore e di sanzionare le violazioni. Il secondo nodo riguarda la contrattazione collettiva: alcuni accordi stipulati tra piattaforme e organizzazioni sindacali hanno definito condizioni specifiche per i rider, ma la rappresentatività delle parti firmatarie e la copertura effettiva degli accordi sono state oggetto di discussione. Il terzo nodo, forse il più complesso, riguarda l’impatto dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi di gestione del lavoro: man mano che le piattaforme affinano i propri sistemi di controllo algoritmico, la distinzione tra autonomia e subordinazione rischia di diventare sempre più difficile da tracciare con i tradizionali strumenti del diritto del lavoro.

In questo scenario in rapida evoluzione, la disciplina italiana sui diritti dei rider rappresenta un laboratorio normativo di grande interesse, capace di offrire indicazioni utili anche per altri settori della gig economy e per il più ampio dibattito europeo sul futuro del lavoro digitale. La sfida per il legislatore, per i giudici e per i professionisti del diritto è quella di costruire un sistema di tutele che sia al tempo stesso effettivo, proporzionato e capace di adattarsi alla velocità con cui cambia il mercato del lavoro delle piattaforme. Solo attraverso un approccio integrato — che combini intervento legislativo, vigilanza amministrativa e giurisprudenza attenta alla sostanza dei rapporti — sarà possibile garantire che i diritti riconosciuti sulla carta si traducano in protezione reale per i lavoratori che ogni giorno percorrono le strade delle nostre città.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.