Pignoramento del conto corrente, cosa devi assolutamente sapere sul termine di 60 giorni che usano i creditori.
La sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha portato nuova luce, e non poche preoccupazioni, sul tema del pignoramento dei conti correnti. Con questa pronuncia, i giudici hanno ridefinito l’interpretazione dell’articolo 72-bis del DPR 602/1973, ampliando di fatto il potere dell’agente della riscossione.
In sintesi, la Corte ha stabilito che, una volta notificato il pignoramento del conto, non si blocca soltanto il denaro già presente, ma anche quello che vi entrerà nei successivi 60 giorni. Una decisione che trasforma quella che sembrava una “sospensione tecnica” in un vero e proprio periodo blocco prolungato.
Pignoramento conto corrente: ecco il termine di 60 giorni che i creditori usano e tu ignori
L’articolo 72-bis del DPR 602/1973 prevede che, in caso di pignoramento presso terzi, l’agente della riscossione possa ordinare al terzo, in questo caso la banca, di versare le somme dovute dal debitore direttamente al Fisco. Il pagamento deve avvenire:
- entro sessanta giorni dalla notifica del pignoramento per le somme già maturate,
- alle rispettive scadenze per quelle future.

Fin qui nulla di nuovo. Ma ciò che la Cassazione ha ribadito è che quel periodo di 60 giorni, non rappresenta solo un tempo di verifica o decisione per la banca, bensì un vincolo effettivo e continuativo.
Durante questa finestra, tutto ciò che affluisce sul conto corrente del debitore, bonifici, stipendi, rimborsi o versamenti, non gli appartiene più: è automaticamente destinato a soddisfare il credito del Fisco.
La decisione della Corte ha chiarito che il pignoramento del conto corrente non si esaurisce con il blocco delle somme già presenti, ma si estende anche alle somme future. Di conseguenza, per sessanta giorni il conto del debitore è, di fatto, inutilizzabile.
Non importa che al momento del pignoramento il conto sia vuoto o in rosso: tutto ciò che verrà accreditato nei due mesi successivi sarà “risucchiato” dal meccanismo della riscossione. Stipendi, pensioni (nei limiti della legge), bonifici di familiari o rimborsi bancari finiscono immediatamente congelati.
La banca, in qualità di terzo pignorato, ha l’obbligo di custodire le somme affluenti sul conto e di versarle, fino a concorrenza del debito, all’agente della riscossione. Non può liberarsi di tale obbligo con un pagamento parziale, perché il vincolo di custodia resta attivo per l’intero periodo dei 60 giorni.
Prima della sentenza 28520/2025, la prassi interpretativa era meno rigida. La banca, ricevuto l’atto di pignoramento, congelava solo le somme disponibili al momento della notifica. Se poi decideva di versarle subito al Fisco, le somme che affluivano nei giorni successivi restavano nella disponibilità del correntista.





