Un ottobre di scioperi. Soprattutto per ciò che riguarda la questione palestinese. Ma ora arriva la mano pesante

Il 3 ottobre scorso, i sindacati Cgil e Usb hanno proclamato uno sciopero generale in risposta all’intercettazione da parte della Marina israeliana della Global Sumud Flotilla, a meno di 70 miglia dalle acque di Gaza. Un’iniziativa che ha sollevato un acceso dibattito legale e politico, con l’intervento della Commissione di garanzia, che ha giudicato l’azione come illegittima, citando una violazione dell’obbligo di preavviso previsto dalla Legge n. 146 del 1990.

Ma cosa prevede esattamente questa legge? E quali sono le possibili conseguenze per i sindacati e i lavoratori coinvolti?

La legge e le sanzioni

La Legge n. 146 del 1990 regola il diritto di sciopero, sancito dalla Costituzione, cercando di bilanciarlo con la necessità di garantire la continuità dei servizi essenziali. In particolare, l’articolo 2 impone ai lavoratori che intendano astenersi dal lavoro un preavviso di almeno dieci giorni, al fine di consentire una gestione adeguata degli impatti sui diritti dei cittadini. Questa disposizione non si applica però nei casi in cui lo sciopero sia indetto per difendere l’ordine costituzionale o per protestare contro situazioni che minacciano gravemente la sicurezza dei lavoratori. La legge mira a evitare che un’azione di sciopero metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali come la salute, l’istruzione, e la sicurezza.

Multe scioperi
Cosa accadrà dopo gli scioperi in Italia? – (diritto-lavoro.com)

Nel caso dello sciopero del 3 ottobre, la Commissione di garanzia ha ritenuto che la proclamazione senza il preavviso di dieci giorni violasse le disposizioni della legge. Tuttavia, i sindacati hanno contestato questa decisione, sostenendo che l’azione fosse giustificata da una “violazione dei limiti costituzionali” da parte dell’Italia, in relazione alla sua cooperazione con paesi che non rispettano i diritti umani.

Quando un sindacato proclama uno sciopero senza rispettare l’obbligo di preavviso, la legge prevede una serie di sanzioni. Per le organizzazioni sindacali coinvolte, ciò può comportare una sospensione dei permessi sindacali retribuiti, la perdita dei contributi sindacali trattenuti dalle retribuzioni e una multa che può variare tra i 2.500 e i 50.000 euro, a seconda della gravità della violazione. Inoltre, queste organizzazioni possono essere escluse dalle trattative sindacali per due mesi.

Anche i singoli lavoratori possono essere sanzionati. Se non rispettano le disposizioni della legge, sono soggetti a una multa giornaliera che può oscillare tra i 500 e i 1.000 euro, a seconda della gravità della violazione.

Un altro strumento previsto dalla Legge 146/1990 è la “precettazione”. Questo provvedimento straordinario viene adottato dall’autorità competente quando vi è il rischio di un danno grave e imminente ai diritti costituzionali derivante dalla sospensione dei servizi essenziali. In caso di precettazione, l’autorità può ordinare che lo sciopero venga differito, ridotto nella durata o che vengano garantiti livelli minimi di servizio.

Per i lavoratori o i piccoli imprenditori che non adempiono alle disposizioni, la multa varia tra i 500 e i 1.000 euro al giorno. Per le organizzazioni sindacali, invece, la violazione può comportare sanzioni fino a 50.000 euro per ogni giorno di inadempimento.