Il Tribunale di Imperia con la sentenza n. 272 del 21 maggio 2025 ha ribadito un principio fondamentale in materia condominiale: tagliare senza autorizzazione le piante del vicino che sconfinano può comportare un risarcimento economico significativo. Questo provvedimento giurisprudenziale chiarisce le modalità con cui deve essere valutato il cosiddetto danno ornamentale e sottolinea l’illiceità del comportamento di chi decide di intervenire arbitrariamente senza il consenso del proprietario.

La sentenza del Tribunale ligure affronta un problema molto ricorrente nei rapporti di vicinato e condominiali: la gestione delle piante che, per ragioni di dimensione o crescita, possono invadere la proprietà confinante. Se è vero che radici invasive, rami sporgenti o la caduta di foglie possono arrecare disturbo e disagio, non è consentito “farsi giustizia da soli” attraverso il taglio non autorizzato.

Nel caso in esame, infatti, una società proprietaria di un immobile confinante aveva incaricato dei giardinieri di procedere al taglio di alcune piante di alto valore ornamentale e affettivo nel giardino di una condomina, senza informarla e senza ottenere il suo consenso. Oltre a danneggiare la recinzione, l’intervento ha provocato un danno ingiusto, configurando una violazione dell’art. 2043 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità extracontrattuale e il risarcimento danni per fatti illeciti.

Le difese della società, che giustificavano l’azione con la presunta negligenza della vicina nella manutenzione delle piante, sono state smentite da prove fotografiche e dalle stesse ammissioni del legale rappresentante della società, che ha confermato l’incarico ai giardinieri e la mancanza di preventiva comunicazione.

Il “metodo svizzero” per la quantificazione del danno ornamentale

Il risarcimento del danno alle piante danneggiate è stato determinato secondo il cosiddetto “metodo svizzero”, un sistema di valutazione ideato da agronomi elvetici negli anni ’60, oggi largamente adottato. Questo metodo tiene conto del valore estetico e ornamentale della pianta, oltre a parametri quali dimensione, posizione e stato sanitario, per quantificare economicamente il danno subito.

Tale sistema permette di attribuire un valore monetario preciso a danni provocati da potature errate, scavi, urti meccanici, intossicazioni chimiche o altre forme di lesione alle piante. Inoltre, la stima comprende anche i costi necessari per il ripristino delle condizioni originarie.

Il giudice ha quindi condannato la società non solo al risarcimento del danno, ma anche al rimborso delle spese per il ripristino. Questo conferma che la legge tutela non solo la proprietà immobiliare, ma anche il valore ornamentale e affettivo del verde privato.

Il Tribunale ha chiarito che il proprietario danneggiato non può agire con modalità arbitrarie o “fai da te”. L’art. 896 del Codice Civile consente infatti di richiedere il taglio dei rami che si protendono sulla proprietà altrui e di estirpare autonomamente le radici che invadono il proprio terreno, ma solo se ciò avviene nel rispetto della normativa e senza arrecare danni ingiustificati.

In caso di opposizione da parte del vicino, il condomino può rivolgersi all’amministratore del condominio o, in ultima istanza, al giudice civile. Quest’ultimo potrà ordinare l’intervento necessario o autorizzare il richiedente a procedere, addebitando le spese alla parte inadempiente.

Il principio è chiaro: la tutela del diritto di proprietà e del verde deve avvenire sempre nel rispetto della legge e non attraverso azioni unilaterali che possono comportare conseguenze legali gravi e onerose.