Come dobbiamo comportarci se rimaniamo coinvolti in un sinistro e non abbiamo testimoni? Ecco cosa dice la legge
Rimanere coinvolti in un incidente stradale senza alcun testimone può sembrare un ostacolo insormontabile per chi cerca giustizia e risarcimento. Tuttavia, la legge italiana prevede modalità precise per far valere i propri diritti anche in assenza di chi abbia assistito direttamente al fatto.
L’assenza di testimoni non significa infatti che si debba rinunciare alla richiesta di risarcimento: esistono alternative concrete e strumenti validi per sostenere la propria versione dei fatti.
Incidente senza testimoni: ecco come muoversi
Quando ci si trova in una situazione del genere, la priorità è documentare accuratamente tutto ciò che riguarda l’incidente. Foto della scena, dei veicoli coinvolti, dei danni materiali e dell’ambiente circostante (segnaletica, visibilità, condizioni della strada) possono fornire elementi chiave per una ricostruzione oggettiva.

Se l’altro conducente è collaborativo, è possibile compilare la constatazione amichevole (CID). Anche nel caso in cui sia firmata da una sola parte, il documento costituisce comunque una prova formale utile nella pratica assicurativa.
La denuncia del sinistro deve essere presentata alla propria compagnia assicurativa entro tre giorni dall’incidente, allegando tutta la documentazione raccolta: fotografie, referti medici (se ci sono feriti), preventivi di riparazione, dichiarazioni, e naturalmente la constatazione amichevole, se disponibile.
A seconda del tipo di incidente, si può accedere a una delle due principali modalità di rimborso. Risarcimento diretto: è previsto nei casi in cui siano coinvolti solo due veicoli assicurati in Italia, ci sia stato un contatto tra i mezzi e il danno fisico sia lieve. In questo caso si presenta la richiesta direttamente alla propria assicurazione. Risarcimento ordinario: si utilizza quando non sono rispettate le condizioni del risarcimento diretto. In questo caso, la richiesta va indirizzata alla compagnia dell’altro conducente.
I tempi per ricevere un’offerta dall’assicurazione variano: 30 giorni se il CID è firmato da entrambe le parti, 60 giorni se c’è una sola firma, 90 giorni in caso di lesioni personali, dal momento in cui sono stati presentati tutti i documenti richiesti.
Secondo l’articolo 2054 del Codice Civile, se non si riesce a dimostrare chi ha causato l’incidente, la responsabilità viene divisa tra i conducenti al 50%. Ci sono però eccezioni, come nel caso di tamponamento: chi colpisce da dietro è quasi sempre ritenuto responsabile.
Nel caso in cui l’assicurazione rifiuti il risarcimento o proponga un’offerta troppo bassa, è consigliabile rivolgersi a un legale. L’avvocato può supportare nella fase di trattativa e, se necessario, agire in sede giudiziaria. La causa può essere avviata presso il Giudice di Pace per danni inferiori ai 5.000 euro, o presso il Tribunale ordinario per cifre maggiori.





