L’obiettivo è rendere più facile l’accesso, estendendo i beneficiari e semplificando le procedure. Ecco tutte le novità
Da luglio 2024, con l’entrata in vigore del D.I. del 21 maggio 2024 e successivamente della Circolare INPS n. 99 del 10 giugno 2025, l’assegno di integrazione salariale previsto dal Fondo bilaterale per le professioni è stato aggiornato per uniformarsi alla disciplina degli ammortizzatori sociali (D.lgs. 148/2015). Come vedremo, si allarga la platea.
L’aggiornamento normativo e l’implementazione della Circolare INPS n. 99/2025 segnano un’importante svolta nel sostegno al reddito dei lavoratori professionisti in caso di riduzione o sospensione dell’attività. Pur confermando requisiti chiari e limiti ben definiti, il nuovo sistema offre strumenti più inclusivi e procedure più snelle, a beneficio sia dei dipendenti sia delle aziende.
Ovviamente, il consiglio è quello di sempre: affidatevi sempre a professionisti del settore, quali commercialisti o consulenti del lavoro, che sapranno farvi orientare in questo mare magnum di regole e cavilli. Che, peraltro, come abbiamo visto e come vedremo ora in maniera ben più compiuta, cambiano costantemente.
Assegno di Integrazione Salariale chi può richiederlo e come
Possono presentare domanda: datori di lavoro nel settore professionale con almeno un dipendente nei sei mesi precedenti; tutti i lavoratori subordinati, inclusi apprendisti e collaboratori a domicilio; è richiesta un’anzianità minima di servizio di 30 giorni presso l’impresa richiedente; i dirigenti restano esclusi.

Le domande si possono inviare non prima di 30 giorni prima della sospensione o riduzione dell’attività programmata, né oltre 15 giorni dall’inizio effettivo. Le causali ammesse sono analoghe a quelle della CIG ordinaria e straordinaria, quali crisi aziendale, riorganizzazione, contratti di solidarietà e altri eventi non evitabili.
L’assegno corrisponde all’80% della retribuzione persa, fino al tetto stabilito per il 2025 che ammonta a 1.404,03 € lordi mensili, cifra già adeguata all’inflazione. L’importo non subisce la tradizionale trattenuta del 5,84%.
Il datore provvede direttamente al pagamento dell’assegno, includendolo nella busta paga e conguagliando poi con l’INPS. In alternativa, in fase di gravi crisi aziendali, l’INPS può erogare l’assegno direttamente al lavoratore .
È inoltre obbligatoria la consultazione preventiva sindacale; in sua assenza, si può presentare una dichiarazione sostitutiva. Nel caso di contratti di solidarietà, serve un accordo specifico indicante i lavoratori coinvolti.
Per i professionisti (studi associati, liberi professionisti con dipendenti), il trattamento segue le stessa regole: accesso con domanda tra 30 giorni prima e 15 giorni dopo l’evento; 80 % del salario, fino a 1.404,03 €; durata e contributi calcolati come per le imprese; integrazione dell’assegno ANF nella busta paga.





