Capire con precisione quale data debba figurare come inizio della prognosi in un certificato di malattia non è questione meramente burocratica: da essa dipende il riconoscimento concreto della prestazione previdenziale da parte dell’INPS. Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fornito nuove e attese indicazioni operative per chiarire i criteri di individuazione della data inizio prognosi certificato malattia, risolvendo alcune delle ambiguità che da tempo rendevano incerta la tutela del lavoratore nei giorni immediatamente precedenti alla compilazione del documento medico.
Il quadro normativo di riferimento e il ruolo del certificato medico
Il certificato di malattia telematico rappresenta il documento cardine dell’intero sistema di tutela previdenziale in caso di incapacità lavorativa temporanea. Esso assolve una duplice funzione: da un lato, attesta lo stato patologico del lavoratore e la durata prevista dell’inabilità; dall’altro, costituisce il presupposto formale indispensabile affinché l’INPS possa riconoscere ed erogare l’indennità di malattia. In questo contesto, la corretta indicazione della data di inizio della prognosi non è un dettaglio accessorio, ma un elemento costitutivo della prestazione.
Il sistema di certificazione telematica, introdotto con l’obiettivo di semplificare il flusso informativo tra medico, lavoratore, datore di lavoro e istituto previdenziale, ha tuttavia generato nel tempo una serie di interrogativi pratici. Il più rilevante riguarda il caso in cui il medico visiti il paziente in un determinato giorno ma compili il certificato soltanto il giorno successivo: in tale ipotesi, la data di inizio della prognosi deve coincidere con il giorno della visita o con quello della compilazione? Le conseguenze sul piano previdenziale sono tutt’altro che trascurabili, poiché un giorno di differenza può determinare la perdita della copertura per quella giornata lavorativa.
Le nuove indicazioni sulla data inizio prognosi nel certificato di malattia
La Circolare n. 92 del 4 settembre 2026 affronta direttamente questo nodo interpretativo, stabilendo una regola chiara e applicabile in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Secondo le nuove indicazioni dell’INPS, il medico ha la facoltà di riconoscere come data di inizio della prognosi il giorno immediatamente precedente alla compilazione del certificato. Questa possibilità è riconosciuta in maniera simmetrica sia nei casi di visita domiciliare sia in quelli di visita ambulatoriale, eliminando così una potenziale disparità di trattamento tra le due modalità di accesso alla prestazione medica.
Si tratta di una previsione di portata significativa, perché consente di tutelare il lavoratore anche in quelle situazioni — frequentissime nella pratica clinica — in cui la visita avviene in tarda serata o in un momento in cui il medico non è materialmente in grado di trasmettere il certificato telematico nella stessa giornata. Senza questa clausola, il lavoratore avrebbe rischiato di perdere la copertura previdenziale per un giorno di malattia effettivamente vissuto, per un mero ritardo tecnico-amministrativo nella compilazione del documento.
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È tuttavia fondamentale sottolineare che questa facoltà di retrodatazione è limitata a un solo giorno. Non è dunque possibile, nemmeno in presenza di circostanze eccezionali, estendere il riconoscimento retroattivo a due o più giorni precedenti la compilazione. La norma è tassativa su questo punto e non ammette deroghe discrezionali da parte del medico certificatore.
Esclusioni: sabati, domeniche e giorni festivi
Un aspetto di grande rilevanza pratica riguarda i limiti soggettivi e temporali di applicazione della regola introdotta dalla circolare. Il riconoscimento del giorno precedente alla compilazione del certificato non si applica ai sabati, alle domeniche e ai giorni festivi. Questa esclusione risponde a una logica coerente con l’impianto generale della normativa previdenziale in materia di malattia: l’indennità è concepita come sostitutiva della retribuzione nei giorni lavorativi, e pertanto nei giorni in cui il lavoratore non avrebbe comunque prestato la propria attività lavorativa la questione della decorrenza della prognosi perde rilevanza ai fini del riconoscimento della prestazione.
Questa precisazione è particolarmente utile per i medici di medicina generale, che spesso si trovano a compilare certificati nella giornata del lunedì riferendo una sintomatologia insorta nel fine settimana. In tali casi, la regola della retrodatazione di un giorno non potrà essere applicata per coprire il sabato o la domenica precedenti, anche qualora la visita sia avvenuta proprio in quei giorni e il certificato venga compilato il lunedì successivo.
Applicazione ai certificati di continuazione e ricaduta
Un ulteriore elemento di novità introdotto dalla Circolare n. 92/2026 riguarda l’estensione della regola ai certificati di continuazione e ai certificati di ricaduta. La previsione non si limita dunque ai soli certificati iniziali di malattia, ma abbraccia l’intero ciclo documentale che può accompagnare un episodio morboso prolungato o recidivante.
Nel caso dei certificati di continuazione — quelli emessi quando la prognosi precedente si esaurisce e il medico ritiene necessario prorogare il periodo di inabilità — la possibilità di indicare come data di inizio della nuova prognosi il giorno immediatamente precedente alla compilazione evita che si creino hiatus di copertura tra un certificato e l’altro. Senza questa previsione, un lavoratore che si recasse dal medico il giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente avrebbe potuto trovarsi privo di copertura per quella giornata di transizione, con conseguente perdita dell’indennità.
Analogamente, per i certificati di ricaduta — emessi quando il lavoratore riprende l’attività lavorativa e poi si riammala per la stessa patologia entro un determinato lasso di tempo — la regola consente di garantire una continuità nella tutela previdenziale che altrimenti sarebbe vulnerabile alle stesse problematiche tecnico-temporali già descritte per i certificati iniziali.
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Il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale
Al di là delle specifiche regole sulla retrodatazione, la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026 ribadisce un principio fondamentale: affinché l’INPS riconosca la protezione previdenziale, è necessario che il certificato riporti correttamente la data di inizio della malattia nell’apposito campo previsto dal sistema di certificazione telematica. La corretta compilazione di questo campo non è quindi una formalità superflua, ma la condizione tecnica che attiva il meccanismo di riconoscimento della prestazione.
Questo significa che, qualora il medico indichi la data di inizio della prognosi nel campo designato — anche avvalendosi della facoltà di retrodatare di un giorno nei casi consentiti — l’INPS è tenuto a riconoscere la copertura a partire da quella data. Il sistema non ammette interpretazioni discrezionali ex post da parte dell’istituto: se il certificato è formalmente corretto e la data è indicata nel campo appropriato, la prestazione deve essere riconosciuta.
Questa chiarezza procedurale è di grande utilità pratica sia per i lavoratori sia per i professionisti sanitari. I medici di medicina generale, i medici specialisti e i medici ospedalieri che redigono certificati di malattia possono ora operare con maggiore certezza, sapendo esattamente entro quali limiti possono esercitare la propria discrezionalità nella determinazione della data di inizio della prognosi. Per ulteriori approfondimenti sul testo integrale della circolare, è possibile consultare direttamente la pagina ufficiale dell’INPS dedicata alla Circolare n. 92/2026.
Implicazioni operative per datori di lavoro e lavoratori
Le nuove indicazioni contenute nella circolare producono effetti concreti anche sul versante del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, che riceve comunicazione del certificato di malattia attraverso i canali telematici, deve poter fare affidamento sulla data di inizio della prognosi indicata nel documento come elemento certo e verificabile. La chiarezza introdotta dall’INPS riduce il rischio di contestazioni sulla decorrenza dell’assenza per malattia e semplifica la gestione amministrativa delle pratiche di malattia all’interno delle aziende.
Per il lavoratore, la principale implicazione pratica è la necessità di recarsi dal medico tempestivamente, non appena insorge lo stato morboso, evitando di posticipare la visita. La regola della retrodatazione di un solo giorno è una misura di flessibilità, non un meccanismo per sanare ritardi prolungati nella certificazione. Chi attende due o più giorni prima di consultare il medico non potrà beneficiare di alcuna copertura retroattiva per i giorni non coperti dal certificato, indipendentemente dalla data di effettiva insorgenza dei sintomi.
La corretta comprensione della data inizio prognosi nel certificato di malattia diventa quindi un elemento di consapevolezza necessario per tutti i soggetti coinvolti nel rapporto previdenziale. Le indicazioni operative fornite dalla Circolare n. 92 del 4 settembre 2026 rappresentano un passo avanti verso una maggiore certezza del diritto in un ambito — quello della tutela previdenziale in caso di malattia — in cui la chiarezza procedurale si traduce direttamente in protezione concreta per i lavoratori e in semplificazione gestionale per le imprese e per lo stesso istituto previdenziale.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



