Diritti dei lavoratori platform: la sentenza della Cassazione sul rapporto di subordinazione nei rider e corrieri
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La tensione tra flessibilità organizzativa e protezione del lavoratore non ha mai trovato un terreno più fertile — e più conflittuale — di quello delle piattaforme digitali di consegna. Con la sentenza n. 28772 del 31 ottobre 2025, la Corte di Cassazione italiana ha affrontato in modo diretto e sistematico la questione della qualificazione giuridica del rapporto tra rider e piattaforme food delivery, segnando un punto di riferimento imprescindibile per chiunque si occupi dei diritti dei lavoratori platform rider e del loro inquadramento nel sistema giuslavoristico nazionale. La decisione non è soltanto un atto giudiziario: è la sintesi di un decennio di controversie, di sperimentazioni contrattuali e di adattamenti normativi che hanno attraversato l’intero ordinamento del lavoro.

Il contesto: le piattaforme digitali e il lavoro di consegna in Italia

Nell’ultimo decennio le piattaforme digitali — Deliveroo, Glovo, Uber Eats, JustEat, foodora — hanno ridisegnato profondamente il lavoro di consegna nelle principali città italiane. Il modello di business si fonda su un’architettura apparentemente semplice: una app connette ristoranti, clienti e corrieri, remunerando questi ultimi a cottimo o per turno, spesso inquadrandoli come lavoratori autonomi o collaboratori coordinati e continuativi. Questa costruzione contrattuale ha consentito alle piattaforme di contenere i costi fissi del lavoro, scaricando sui rider il rischio d’impresa e sottraendoli — almeno formalmente — alle tutele previste per i dipendenti.

Il risultato è stato un mercato del lavoro atipico di dimensioni significative, in cui migliaia di persone svolgono attività ripetitive, eterodirette e continuative senza godere di retribuzione minima garantita, malattia, infortunio, ferie o trattamento di fine rapporto. La qualificazione del rapporto, come chiarisce la letteratura giuslavoristica più recente, non è una questione meramente tecnica: determina l’applicazione di tutele fondamentali che incidono in modo diretto sulla vita quotidiana di chi lavora su queste piattaforme.

La vicenda processuale: dal Tribunale di Torino alla Cassazione

La sentenza n. 28772 del 2025 trae origine da una controversia promossa da un gruppo di rider che avevano prestato la propria attività per società operanti nel settore del food delivery in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato. Insoddisfatti di tale inquadramento, questi lavoratori hanno adito il Tribunale di Torino per ottenere l’accertamento della natura subordinata dei loro rapporti di lavoro.

La scelta del foro torinese non è casuale: Torino è stata, negli anni precedenti, uno dei centri nevralgici del contenzioso giuslavoristico sui rider italiani, con pronunce di merito che avevano già tracciato percorsi argomentativi poi consolidati in sede di legittimità. Il ricorso alla magistratura ordinaria, anziché alla contrattazione collettiva o alla mediazione amministrativa, riflette la consapevolezza dei lavoratori — e dei loro difensori — che soltanto un accertamento giudiziale potesse produrre effetti certi e vincolanti sulla qualificazione del rapporto.

Il percorso processuale si è concluso con l’intervento della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in via definitiva sulla corretta interpretazione delle norme applicabili e sull’inquadramento giuridico del rapporto. La sentenza n. 28772 rappresenta dunque l’approdo di un iter giudiziario che ha attraversato più gradi di giudizio, affinando progressivamente i criteri di valutazione.

Il quadro normativo: l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015

Il fulcro giuridico della pronuncia è costituito dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, norma cardine nell’architettura del cosiddetto Jobs Act. Questa disposizione estende le tutele proprie del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente — anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro — quando esse si svolgano in modo esclusivamente personale e continuativo. La norma nasce proprio per colmare il vuoto di tutela che si apre tra il lavoro dipendente classico e le forme di collaborazione autonoma che, nella sostanza, replicano le caratteristiche della subordinazione senza formalmente integrarla.

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La Cassazione ha confermato che i rider hanno diritto alle tutele del rapporto di lavoro subordinato nella ricorrenza degli elementi di cui all’art. 2 D.Lgs. 81 del 2015. Questo passaggio è cruciale: la Corte non si limita a richiamare la norma in astratto, ma ne verifica la concreta applicabilità alla fattispecie esaminata, individuando negli elementi organizzativi della piattaforma — la gestione degli orari, l’assegnazione dei turni, il sistema di valutazione e penalizzazione dei rider — i tratti caratteristici di quella etero-organizzazione che la legge considera sufficiente a far scattare le tutele del lavoro subordinato.

È importante distinguere questo approccio da quello fondato sull’art. 2094 del codice civile, che definisce il lavoratore subordinato in senso stretto come colui che si obbliga a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore. L’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 abbassa la soglia richiesta: non è necessario provare la direzione puntuale e continua del datore, ma è sufficiente dimostrare che l’organizzazione del lavoro sia strutturata dal committente in modo tale da condizionare in modo sostanziale le modalità di esecuzione della prestazione.

I criteri di subordinazione applicati ai diritti dei lavoratori platform rider

La lettura della sentenza impone di soffermarsi sui criteri concreti che la Corte utilizza per valutare la natura del rapporto. Il tema dei diritti dei lavoratori platform rider non può essere affrontato in astratto: occorre analizzare come i giudici di legittimità traducano le categorie normative in indicatori verificabili nella realtà operativa delle piattaforme.

Tra gli elementi valorizzati dalla giurisprudenza in questo ambito figurano, in primo luogo, il sistema di assegnazione degli ordini: quando è la piattaforma a determinare — attraverso l’algoritmo — quali rider ricevono le consegne, in quale sequenza e con quale priorità, il potere organizzativo del committente si manifesta in modo evidente, anche senza un ordine verbale diretto. In secondo luogo rileva il sistema di valutazione e reputazione: le piattaforme che penalizzano i rider con punteggi bassi o con la riduzione delle opportunità di lavoro in caso di rifiuto di consegne esercitano, di fatto, un potere disciplinare analogo a quello del datore di lavoro.

Un terzo elemento è costituito dalla determinazione unilaterale delle tariffe: il rider non ha alcuna possibilità di negoziare il corrispettivo della singola consegna, che viene fissato dalla piattaforma secondo criteri interni. Questa asimmetria contrattuale è incompatibile con la figura del lavoratore autonomo che, per definizione, tratta le condizioni economiche della propria prestazione. Infine, la continuità della prestazione e la sua integrazione nell’organizzazione produttiva della piattaforma completano il quadro degli indici di etero-organizzazione rilevanti ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015.

Le tutele conseguenti alla riqualificazione del rapporto

L’accertamento della natura subordinata — o para-subordinata con estensione delle tutele — del rapporto di lavoro dei rider non è un esercizio classificatorio fine a se stesso. Le conseguenze pratiche sono immediate e di notevole rilevanza economica e sociale.

Come evidenziato dalla letteratura specialistica, la qualificazione del rapporto determina l’applicazione di tutele fondamentali: innanzitutto la retribuzione minima, che deve essere commisurata ai contratti collettivi applicabili e non può essere compressa al di sotto dei minimi tabellari; poi la tutela in caso di malattia e infortunio, con il diritto alla conservazione del posto e all’indennità sostitutiva della retribuzione; ancora, il diritto alle ferie retribuite, istituto irrinunciabile nell’ordinamento italiano; e infine il trattamento di fine rapporto, che matura proporzionalmente alla durata del rapporto e costituisce una forma di risparmio forzoso a tutela del lavoratore. A queste si aggiunge la tutela dal licenziamento, che impone al datore di giustificare la risoluzione del rapporto e consente al lavoratore di impugnarla.

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Queste tutele, nella misura in cui vengono negate ai rider inquadrati come collaboratori autonomi, producono un risparmio significativo per le piattaforme, che scaricano sul lavoratore e sul sistema di welfare pubblico i costi che normalmente gravano sul datore di lavoro. La sentenza n. 28772 del 2025 interviene proprio su questo squilibrio, affermando che la sostanza del rapporto — e non la sua veste formale — deve determinare il regime di tutela applicabile.

L’evoluzione giurisprudenziale e il dibattito dottrinale

La pronuncia della Cassazione si inserisce in un percorso giurisprudenziale che negli anni precedenti aveva già prodotto risultati significativi, pur con esiti non sempre uniformi. I tribunali di merito avevano adottato approcci differenziati: alcuni avevano privilegiato la qualificazione come lavoro subordinato in senso stretto ai sensi dell’art. 2094 c.c.; altri avevano optato per l’applicazione dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015; altri ancora avevano riconosciuto la natura autonoma del rapporto, valorizzando la libertà del rider di scegliere quando e quanto lavorare.

Questa eterogeneità giurisprudenziale aveva generato incertezza sia per i lavoratori sia per le piattaforme, rendendo difficile pianificare i modelli contrattuali e prevedere gli esiti del contenzioso. Il ruolo nomofilattico della Corte di Cassazione — ossia la sua funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge — diventa in questo contesto particolarmente prezioso: la sentenza n. 28772 offre un criterio interpretativo chiaro e vincolante per i giudici di merito, riducendo la frammentazione applicativa.

Sul piano dottrinale, il dibattito si è concentrato sulla tensione tra due esigenze: da un lato, la necessità di garantire tutele adeguate a chi svolge lavoro economicamente dipendente; dall’altro, il rischio che un’estensione eccessiva della nozione di subordinazione comprima la libertà contrattuale e disincentivi forme di lavoro flessibile genuinamente autonome. La sentenza del 2025 sembra privilegiare il primo polo di questa tensione, ancorando la valutazione agli elementi concreti dell’organizzazione del lavoro piuttosto che alle dichiarazioni formali delle parti. Per un approfondimento del quadro normativo europeo in materia, è utile consultare la direttiva (UE) 2024/2831 sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, che offre un riferimento sovranazionale sempre più rilevante per l’interpretazione del diritto interno.

Implicazioni per le piattaforme e per il sistema del lavoro

La sentenza n. 28772 del 2025 pone le piattaforme di consegna davanti a una scelta strategica ineludibile. Continuare a inquadrare i rider come collaboratori autonomi espone le società al rischio di contenzioso seriale, con la prospettiva di dover corrispondere arretrati retributivi e contributivi per l’intera durata dei rapporti riqualificati. Adeguare i modelli organizzativi alla realtà giuridica accertata dalla Corte, invece, implica una revisione strutturale dei costi del lavoro e dei modelli di business.

Sul piano del sistema previdenziale, la riqualificazione dei rapporti incide sull’obbligo contributivo: i rapporti di lavoro subordinato o para-subordinato con estensione delle tutele implicano versamenti all’INPS secondo aliquote e basi imponibili diverse da quelle applicabili alle collaborazioni autonome. Questo aspetto, pur non essendo stato oggetto di specifica quantificazione nelle fonti disponibili, rappresenta una delle conseguenze più rilevanti della pronuncia sul piano economico-finanziario per le imprese coinvolte.

Più in generale, la sentenza riflette una tendenza diffusa a livello europeo verso il riconoscimento della platform economy come ambito che richiede regole specifiche e tutele effettive. La direttiva europea sul lavoro mediante piattaforme digitali, adottata nel 2024, ha introdotto una presunzione legale di subordinazione per i lavoratori delle piattaforme, invertendo l’onere della prova e imponendo alle piattaforme di dimostrare l’autonomia genuina dei propri collaboratori. La pronuncia della Cassazione italiana si muove in una direzione coerente con questo orientamento sovranazionale, rafforzando la tutela dei lavoratori attraverso gli strumenti già disponibili nell’ordinamento interno.

Comprendere la portata della sentenza n. 28772 del 2025 significa, in definitiva, riconoscere che la questione dei diritti dei lavoratori platform rider non è risolvibile con aggiustamenti marginali ai contratti di collaborazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che ciò che conta non è l’etichetta contrattuale apposta dalle parti, ma la struttura concreta del rapporto: quando la piattaforma organizza il lavoro, fissa i corrispettivi, valuta le prestazioni e può escludere il rider dall’accesso alle consegne, siamo di fronte a un rapporto che l’ordinamento italiano — nella lettura offerta dall’art. 2 D.Lgs. 81/2015 — riconduce nell’alveo delle tutele del lavoro dipendente. Questa affermazione di principio, destinata a orientare la giurisprudenza di merito nei prossimi anni, rappresenta un passo significativo verso un mercato del lavoro digitale in cui l’innovazione tecnologica non si traduce in una regressione delle garanzie fondamentali per chi lavora.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.