Una sentenza significativa che conferma la validità della sospensione dei servizi condominiali per un condomino moroso
Una pronuncia in conformità con l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La decisione, che offre chiarimenti cruciali sui limiti dell’intervento dell’amministratore, stabilisce quando è possibile interrompere i servizi senza violare diritti fondamentali degli altri residenti.
Il caso ha visto un avvocato napoletano intentare causa contro l’amministratore e il portiere di un condominio, accusandoli di aver sospeso arbitrariamente alcuni servizi a causa di un debito accumulato dal professionista per oltre sei mesi. I servizi interrotti includevano l’illuminazione di un’area comune, il citofono e la distribuzione della posta. L’avvocato sosteneva che tali disservizi avessero arrecato danni al suo studio legale, impedendo ai clienti di accedere al citofono e, quindi, ostacolando l’attività professionale.
Difesa del condominio e pronuncia del Tribunale
Il condominio ha replicato, sottolineando che i servizi erano stati prontamente ripristinati entro 48 ore. In aggiunta, hanno chiesto che la causa fosse archiviata per “cessazione della materia del contendere” in quanto, secondo loro, il problema era stato risolto senza danni significativi. Il Tribunale di Napoli, tuttavia, ha confermato la legittimità della sospensione dei servizi, ritenendo che il debito accumulato dal condomino fosse superiore a 30.000 euro. Nonostante ciò, non ha accolto la richiesta di archiviazione, poiché l’attore non aveva rinunciato formalmente alla sua domanda risarcitoria.

In fase di appello, l’avvocato ha sostenuto che, dato il ripristino dei servizi, la causa fosse venuta meno e non vi fosse più alcun conflitto da risolvere. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ribadito quanto già affermato dal Tribunale, confermando che non vi era stata alcuna rinuncia formale alla richiesta di risarcimento danni. Pertanto, i giudici hanno respinto il ricorso, stabilendo che l’interruzione temporanea dei servizi, in assenza di danni concreti dimostrati, non giustificava il risarcimento.
L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile consente all’amministratore di sospendere i servizi che siano utilizzabili separatamente da un condomino moroso, a condizione che il debito superi i sei mesi. Tuttavia, le interpretazioni giuridiche di questa norma non sono univoche. Alcuni giudici ritengono che non possano essere sospesi i servizi essenziali, come quelli legati alla salute del singolo. Altri, invece, applicano una lettura più permissiva della legge, ritenendo che la sospensione possa riguardare anche i servizi non essenziali, purché separabili e con una morosità comprovata di almeno sei mesi.
Particolare attenzione merita la disciplina relativa ai servizi essenziali, come l’acqua potabile. In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 105094/2016, deve essere garantito un minimo di 50 litri di acqua giornaliera per persona in caso di difficoltà economica. Per quanto riguarda il riscaldamento, la sospensione del servizio può essere legittima, purché esistano soluzioni alternative, come impianti autonomi di riscaldamento.
Infine, va evidenziato che l’inadempimento grave degli obblighi economici verso il condominio, se lesivo dell’onore professionale, può portare a sanzioni disciplinari per il professionista coinvolto, con pene che vanno fino alla sospensione dell’esercizio dell’attività.





