Legge 104 e contrassegno disabili: le nuove regole 2024 per tutelare il diritto alla mobilità.

Nel quadro delle misure dedicate all’inclusione e alla tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, il contrassegno disabili rappresenta uno strumento essenziale per garantire libertà di movimento, autonomia e piena partecipazione alla vita sociale.

Con le normative aggiornate per il 2024, sono stati confermati e chiariti i criteri per il rilascio del contrassegno, in linea con quanto previsto dalla Legge 104/1992 e dalle disposizioni europee.

Legge 104 e contrassegno disabili 2024, le malattie che danno diritto al pass

Il diritto alla mobilità per le persone con disabilità è riconosciuto come una componente essenziale dell’inclusione. Il contrassegno, spesso indicato anche come “pass invalidi”,  non è un semplice permesso per parcheggiare, ma un riconoscimento formale della necessità di superare le barriere fisiche e logistiche che altrimenti limiterebbero la partecipazione alla vita pubblica.

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Il contrassegno permette infatti l’accesso facilitato a molte aree urbane altrimenti interdette al traffico ordinario, oltre a garantire agevolazioni nei parcheggi e nei percorsi di cura o assistenza. Il documento è personale e non trasferibile, ma può essere esposto su qualunque veicolo utilizzato dalla persona con disabilità, sia in qualità di conducente che di passeggero.

Non tutte le persone con disabilità riconosciute hanno automaticamente diritto al contrassegno. Il rilascio, infatti, non dipende unicamente dal possesso della Legge 104, ma si fonda su una valutazione medica specifica, relativa alla capacità di deambulazione.

Secondo le normative vigenti, possono presentare domanda:

  • le persone con gravi limitazioni motorie permanenti o temporanee (a seguito, ad esempio, di interventi chirurgici, patologie acute o infortuni);

  • i non vedenti, anche in assenza di problematiche legate alla mobilità fisica.

La documentazione medica richiesta deve essere rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’ASL di competenza, che attesta la condizione clinica del richiedente. È possibile richiedere un contrassegno temporaneo, con validità limitata, oppure un documento valido per cinque anni, rinnovabile previo accertamento del persistere delle condizioni invalidanti.

La domanda va presentata al Comune di residenza, indirizzata al sindaco, secondo quanto previsto dall’articolo 188 del Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione (art. 381).

Dal 2012, con l’introduzione del contrassegno europeo per disabili, l’Italia ha recepito la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 98/376/CE, uniformando il documento agli standard comunitari.

Questo significa che i titolari del pass possono usufruire delle stesse agevolazioni previste in qualunque paese dell’UE, favorendo così anche la mobilità internazionale per motivi di lavoro, studio o turismo.

Tuttavia, il contrassegno resta valido solo se utilizzato in presenza della persona titolare a bordo del veicolo. Il suo uso improprio, ad esempio da parte di familiari o accompagnatori in assenza dell’interessato, è soggetto a sanzioni amministrative e alla revoca del permesso. In caso di decesso, scadenza o perdita dei requisiti, il contrassegno deve essere restituito all’ente che lo ha rilasciato, generalmente l’Ufficio mobilità del Comune.