Posso accettare una visita domiciliare della guardia medica che avviene per telefono? Come far valere i tuoi diritti.
La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza destinata a rivoluzionare la gestione delle prestazioni della guardia medica, ribadendo con fermezza che attestare una “visita domiciliare” mai effettuata di persona, ma solo telefonicamente, configura un reato penale di falso ideologico in atto pubblico.
La pronuncia n. 26756/2025, pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, sancisce l’impossibilità di proscioglimento nel merito per il medico coinvolto, chiarendo la natura di pubblico ufficiale del medico convenzionato e la necessità imprescindibile di veridicità in ogni documento prodotto nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Il medico della guardia medica: pubblico ufficiale a tutti gli effetti
La sentenza parte dall’assunto fondamentale che il medico convenzionato con l’ASL, incaricato di svolgere il servizio di guardia medica – sia ordinaria che turistica – assume la qualifica di pubblico ufficiale e non semplicemente di incaricato di pubblico servizio. Questa distinzione, già consolidata per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, si estende integralmente anche al personale che opera nei servizi di continuità assistenziale, come la guardia medica.
La qualifica di pubblico ufficiale comporta un’assunzione di responsabilità penale specifica, soprattutto per quanto concerne la veridicità degli atti redatti. In particolare, la certificazione di una visita domiciliare rappresenta un atto pubblico, la cui falsificazione integra il reato previsto dall’articolo 479 del Codice penale.
La scheda di attestazione come atto pubblico: rilevanza interna e valore probatorio
Un punto cardine della decisione riguarda la natura del documento compilato dal medico per attestare le prestazioni svolte durante il turno di guardia. La Corte di Cassazione ha ribadito che la scheda di attestazione, anche se destinata a uso interno e non immediatamente accessibile a terzi estranei al rapporto tra medico e Pubblica Amministrazione, costituisce un atto pubblico a tutti gli effetti. La falsità di tale documento, anche se non direttamente visibile all’esterno, incide gravemente sulla correttezza interna dell’azione amministrativa, minando la catena di affidabilità documentale. Tale principio si applica altresì ai documenti informatici, i quali, pur essendo “interni”, conservano un’efficacia probatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione e nei rapporti interni.
Inoltre, la Cassazione ha puntualizzato che il fatto che la scheda digitale riporti l’ora di compilazione e non quella effettiva della consulenza telefonica non modifica la valutazione della falsità dell’attestazione di visita domiciliare. Il medico ricorrente aveva sostenuto in difesa che la dichiarazione della visita domiciliare, in realtà sostituita da una consulenza telefonica, non costituisse un falso ideologico ma una mera violazione deontologica. A suo avviso, la casella “visita domiciliare” barrata nel report avrebbe indicato la modalità della prestazione e non una falsa attestazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato questa tesi, ricordando che la rilevanza interna del documento non esclude affatto il suo valore pubblicistico e la necessità di corrispondenza con la realtà dei fatti. Pertanto, la falsificazione, anche se limitata a documenti interni, rappresenta un illecito penale e non solo un’infrazione disciplinare.

L’argomento relativo alla non punibilità previsto dall’articolo 491-bis del Codice penale, che contempla la falsità in atto pubblico costituita da documento informatico con efficacia probatoria, non ha trovato accoglimento. La Cassazione ha ribadito che la rilevanza interna del documento non altera la sua natura di atto pubblico né esclude la sanzionabilità del falso ideologico. La sentenza costituisce un importante precedente giurisprudenziale per il settore sanitario, sottolineando che ogni attestazione resa da un medico convenzionato deve rispecchiare fedelmente i fatti e le prestazioni erogate, pena conseguenze penali anche rilevanti. La responsabilità penale connessa alla qualifica di pubblico ufficiale impone rigore e trasparenza, a tutela dell’affidabilità della Pubblica Amministrazione e della correttezza del servizio pubblico.





