Questa forma di tutela si rivela uno strumento essenziale per chiunque voglia mettere al sicuro il proprio patrimonio familiare da rischi.
Proteggere il patrimonio familiare dai debiti rappresenta una priorità fondamentale per molte coppie italiane, soprattutto quando sono presenti figli o attività economiche soggette a rischi finanziari.
Tra gli strumenti giuridici più efficaci per tutelare i beni di famiglia si distingue il fondo patrimoniale, un istituto previsto dal Codice Civile che consente di vincolare specifici beni a favore del nucleo familiare, rendendoli in molti casi inaccessibili ai creditori per debiti personali o professionali non legati ai bisogni familiari.
Cos’è e come funziona un fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice Civile e può essere costituito congiuntamente dai coniugi o anche da un terzo soggetto che destini dei beni alla famiglia.
La sua funzione principale consiste nel garantire che determinati beni – immobili, mobili registrati o titoli di credito – siano esclusivamente destinati a soddisfare le esigenze del nucleo familiare, come l’istruzione dei figli, le spese mediche o il sostentamento quotidiano.
I beni conferiti nel fondo rimangono di proprietà dei coniugi, ma sono sottoposti a un vincolo che ne limita la possibilità di essere alienati, ipotecati o dati in pegno senza il consenso di entrambi.
Nel caso di figli minori, per operazioni straordinarie è necessaria anche l’autorizzazione del giudice tutelare. Questa struttura protegge il patrimonio da eventuali azioni esecutive dei creditori per debiti personali o derivanti da attività imprenditoriali, a meno che questi debiti non siano stati contratti proprio per i bisogni familiari.
Costituzione e caratteristiche principali
Per costituire un fondo patrimoniale è indispensabile un atto pubblico notarile, pena la nullità. Possono intervenire entrambi i coniugi insieme, uno solo di essi con il consenso dell’altro o un terzo, come ad esempio un parente, che voglia destinare beni alla famiglia. Questa costituzione può avvenire anche per testamento, rispettando i limiti della quota disponibile.
I beni che si possono inserire nel fondo patrimoniale includono:
- beni immobili come abitazioni e terreni;
- beni mobili registrati quali auto, imbarcazioni o aeromobili;
- titoli di credito nominativi come azioni, obbligazioni o quote societarie.

È fondamentale che tali beni siano di proprietà esclusiva o comune dei coniugi o provengano da un conferimento di terzi. Il fondo convive con il regime patrimoniale scelto dai coniugi, sia esso comunione o separazione dei beni, e ne integra la disciplina.
Limitazioni e cessazione del fondo patrimoniale
Sebbene il fondo patrimoniale offra una protezione significativa, questa non è assoluta. Se il debito è stato contratto per spese inerenti ai bisogni della famiglia, i creditori possono aggredire i beni vincolati. Inoltre, la protezione decade se si dimostra che il fondo è stato costituito con l’intento di frodare i creditori: in questo caso, questi ultimi possono chiedere l’azione revocatoria entro cinque anni dalla costituzione.
Il fondo patrimoniale cessa in caso di:
- scioglimento del matrimonio, per morte, divorzio o annullamento;
- esaurimento dei beni conferiti, se nessun altro bene rimane vincolato;
- accordo tra i coniugi, con atto notarile e, se ci sono figli minori, con il consenso del giudice tutelare;
- trasformazione in altri strumenti di protezione patrimoniale, come il trust familiare.
In presenza di figli minorenni, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
Per rendere opponibile il fondo ai creditori è inoltre obbligatoria l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio presso l’ufficio dello stato civile, una procedura fondamentale per garantire l’efficacia della tutela.





