Recentemente sono entrate in vigore importanti modifiche al meccanismo della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Cosa sapere

Parliamo della prestazione economica dell’INPS che garantisce un sostegno al reddito per i lavoratori che hanno perso involontariamente l’occupazione. La riforma, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 e ufficializzata dalla circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025, introduce un nuovo requisito per coloro che interrompono volontariamente un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si ritrovano disoccupati entro 12 mesi.

L’obiettivo della misura è quello di contrastare gli abusi del sistema e assicurare che l’indennità sia concessa solo a chi ne ha effettivamente diritto. Ecco, allora tutto quello che c’è da sapere.

NASpI: tutte le novità

La principale novità della riforma riguarda l’introduzione di un requisito addizionale. Da gennaio 2025, chi lascia volontariamente un lavoro a tempo indeterminato — sia per dimissioni che per risoluzione consensuale — e successivamente perde un nuovo impiego in maniera involontaria entro l’anno, potrà accedere alla NASpI solo se avrà maturato almeno 13 settimane di contribuzione effettiva nel periodo compreso tra le due cessazioni lavorative.

NASpI: tutte le novità
NASpI: tutte le novità da conoscere – (diritto-lavoro.com)

Il nuovo requisito si applica solo ai rapporti di lavoro interrotti volontariamente a partire dal 1° gennaio 2025. Tutti i casi avvenuti prima di questa data non rientrano nella nuova normativa. Inoltre, restano invariate le modalità di calcolo della NASpI: né la durata né l’importo dell’indennità subiscono variazioni.

Va sottolineato che le 13 settimane di contribuzione devono essere maturate nel periodo compreso tra le due cessazioni lavorative, e non all’interno del quadriennio ordinario di riferimento per la NASpI. Non basta, quindi, aver già maturato questo requisito in precedenza: sarà necessario dimostrare continuità contributiva dopo le dimissioni volontarie.

Ai fini del raggiungimento delle 13 settimane richieste, sono considerate valide le settimane di lavoro retribuite che rispettano il minimale contributivo, i contributi figurativi legati a maternità, congedi parentali e malattia, i periodi agricoli, dove sei giornate equivalgono a una settimana e i periodi di lavoro all’estero se coperti da totalizzazione.

Non tutti i lavoratori che interrompono volontariamente il loro contratto saranno soggetti al nuovo requisito. Infatti, la norma non si applica in alcuni casi. Dimissioni per giusta causa, come mobbing, mancato pagamento dello stipendio o modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro. Dimissioni durante il periodo protetto di maternità o paternità, come previsto dal Decreto legislativo 151/2001. Risoluzioni consensuali nell’ambito di procedure di conciliazione obbligatoria, ad esempio nell’ambito dell’articolo 7 della Legge 604/1966. Rifiuto di trasferimento oltre 50 km o 80 minuti di percorrenza, che giustifica la risoluzione consensuale.