La Legge 104 protegge le persone con disabilità e i loro familiari, garantendo diritti per conciliare lavoro e assistenza. Un tema critico.
Il trasferimento del lavoratore caregiver. L’articolo 33, comma 5, stabilisce che non può essere trasferito senza consenso, salvo in due casi specifici: soppressione della sede o incompatibilità ambientale. Recentemente, il Tribunale di Milano ha confermato che il trasferimento è legittimo se comprovato e non compromette l’assistenza.
La Legge 104 del 1992 è un punto di riferimento fondamentale per la tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari, offrendo diritti specifici per facilitare la conciliazione tra esigenze lavorative e assistenziali. Un tema di grande rilevanza è il trasferimento dei lavoratori caregiver, coloro che assistono familiari con disabilità grave. È importante comprendere in quali circostanze un trasferimento possa essere considerato legittimo, nonostante le protezioni fornite dalla legge.
L’articolo 33, comma 5, della Legge 104 stabilisce che i lavoratori che assistono un disabile grave hanno il diritto di scegliere una sede di lavoro il più vicina possibile al domicilio della persona assistita. Questo diritto ha come obiettivo principale quello di garantire un’assistenza continua e adeguata. Tuttavia, esistono situazioni specifiche che possono limitare questo diritto e giustificare un trasferimento.
Cosa cambia per i caregiver
In generale, i lavoratori non caregiver possono essere trasferiti per esigenze organizzative senza particolari vincoli. Per i caregiver, invece, la legge prevede che il trasferimento possa essere considerato legittimo solo in due circostanze principali:
- Soppressione della sede lavorativa: Se la sede di lavoro del caregiver viene chiusa e il trasferimento è l’unica alternativa per evitare il licenziamento, questo può giustificare il trasferimento.
- Incompatibilità ambientale: Questa condizione si verifica quando la presenza del lavoratore nel suo attuale luogo di lavoro comporta problematiche significative, come conflitti interni o difficoltà nei rapporti interpersonali, compromettendo il benessere psicofisico del lavoratore e dei suoi colleghi.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano, n. 581 del 10 febbraio 2025, ha affrontato il tema del trasferimento di un lavoratore caregiver in una situazione di incompatibilità ambientale. Il caso riguardava una dipendente che assisteva la madre con disabilità grave e che usufruiva dei permessi previsti dalla Legge 104. Trasferita a un altro ufficio all’interno dello stesso comune, la lavoratrice ha contestato la decisione sostenendo che fosse discriminatoria.
Il Tribunale ha stabilito che il divieto di trasferimento senza consenso del lavoratore caregiver, sancito dall’articolo 33, comma 5, non è assoluto. In presenza di situazioni oggettive e comprovate, come nel caso dell’incompatibilità ambientale, il trasferimento può essere giustificato. La nuova sede, infatti, era situata nello stesso comune e non comprometteva l’assistenza alla madre della lavoratrice.
Questa sentenza chiarisce che l’incompatibilità ambientale deve essere concreta e dimostrabile. Il datore di lavoro deve dimostrare che il trasferimento è l’unica soluzione praticabile per garantire un ambiente di lavoro sereno. Tuttavia, nel contesto del caregiver, questa motivazione deve essere valutata con particolare attenzione, affinché il diritto del lavoratore di assistere il familiare non venga compromesso senza una reale necessità.
È essenziale che i lavoratori caregiver siano informati sui propri diritti e sulle circostanze in cui possono essere trasferiti. Sentenze come quella del Tribunale di Milano rappresentano un importante punto di riferimento, chiarendo che, sebbene la Legge 104 offra una protezione significativa, ci sono situazioni in cui il diritto al trasferimento può essere legittimamente limitato. Questo equilibrio tra diritti del lavoratore e necessità organizzative è cruciale per garantire un ambiente di lavoro equo e produttivo, dove le esigenze di tutti i dipendenti siano rispettate e tutelate.