Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Rivalutazione annuale prestazioni INAIL per infortuni e malattia

Rivalutazione annuale prestazioni INAIL per infortuni e malattia

L’INAIL, con la circolare n. 36 del 14 dicembre 2021, ha comunicato la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale del settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico. La rivalutazione annuale avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Di seguito il testo della circolare n. 36/2021.

PREMESSA

Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.

Gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell’anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.41.

Ne consegue che, allorché ricorre tale condizione, per la rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico non si applica la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’Istat, bensì opera la previsione contenuta nella predetta legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Per l’anno 2021, è stata rilevata una variazione pari al 12,47% tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2020 rispetto a quella dell’anno 2011, ultimo anno in cui è stata effettuata la rivalutazione, di cui al predetto articolo della citata disposizione di legge.

A seguito della suddetta variazione del 12,47%, si riassorbono tutte le rivalutazioni relative al costo della vita intervenute dall’anno 2013 all’anno 2020, pari complessivamente a 7,22% e, pertanto, la riliquidazione al 1° gennaio 2021 risulta del 4,9% (coefficiente 1,0490).

Per quanto premesso, con delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 20 luglio 2021, n. 203, è stata adottata la proposta di rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2021, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori indicati.

Tale delibera è stata approvata con i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 186 e 188 del 23 settembre 2021 relativi rispettivamente, al settore agricoltura e al settore industria, navigazione e infortuni in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2021 (Allegato 1Allegato 2).

Con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

  1. PRESTAZIONI ECONOMICHE
1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.

Nel settore industria, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 83,092.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 83,09) e della retribuzione annua minima (euro 17.448,90), la retribuzione annua massima è così fissata:

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 26.336,74.

In particolare:

Lavoratori subordinati a tempo determinato:  Su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:

Lavoratori autonomi: Su retribuzione annua convenzionale euro 17.448,90

1.2. PRESTAZIONI PER INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
1.2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

Per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite corrisponde al minimale di legge previsto per il settore industria, pari a euro 17.448,90.

1.2.2 PRESTAZIONE UNA TANTUM PER INABILITÀ PERMANENTE

L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento è fissato nella misura di euro 337,41.

1.3 ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

Nei settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 10.542,45.

1.4 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

 1.5 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico e ammonta a euro 574,59.

1.6 ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Gli importi degli assegni continuativi, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:

v. tabella circolare n. 36 del 14 dicembre 2021

  1. RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale, secondo i seguenti criteri:

2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito indicato:

2.2 INTEGRAZIONE RENDITA

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2020 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

  1. ISTRUZIONI OPERATIVE ALLE SEDI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE

Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:

a) rendite tuttora escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale;

b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti17, elaborati per la prima volta sul rateo di gennaio 2022, dovranno essere adeguati18 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi al 1° gennaio 2021;

c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).

3.1 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE

Con effetto dall’anno 2006 è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (codice 7-8), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di febbraio 2022 a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate nello stesso mese.

3.2 PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. INDAGINE ANAGRAFICA

Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite, dovuti ai sensi dei citati decreti ministeriali del 23 settembre 2021, rispettivamente n. 186 e n. 188, sono liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di febbraio 2022.

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.

Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

3.3 AZIONE DI SURROGA E REGRESSO – AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE

Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali – in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso – sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, navigazione vanno riferiti al 1° gennaio 2021.

Le Sedi procedono quindi al conteggio dei ratei di rendita utilizzando l’apposito applicativo aggiornato con gli importi delle retribuzioni rivalutate ai sensi dei predetti decreti.

Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, devono chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

(v. anche Allegato 3)

(Fonte: INAIL)

Exit mobile version