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Genitore disoccupato con figli disabili a carico, domande per contributo

Contributo genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto 12 ottobre 2021, contenente i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande per il contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico.

Il Decreto, firmato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle Finanze prende le mosse dalle previsioni della Legge di Bilancio per il 2021, ed anche dalla D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, le quali prevedono che “Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”.

Vediamo nel dettaglio il testo del Decreto 12 ottobre 2021.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del decreto vengono applicate le seguenti definizioni:

a) genitori disoccupati o monoreddito: per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;

b) nuclei familiari monoparentali: nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico;

c) figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento: per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un’età maggiore di 24 anni.

ARTICOLO 2 – CONTRIBUTO MENSILE IN FAVORE DEL GENITORE DISOCCUPATO O MONOREDDITO CON FIGLI DISABILI A CARICO

Il Decreto 12 ottobre 2021, disciplina i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura, che riconosce alle categorie sopra indicate, un contributo mensile per un importo massimo di 500 euro netti che non concorrono alla formazione del reddito ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza.

ARTICOLO 3 – MISURA DEL BENEFICIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il beneficio economico è corrisposto dall’INPS su domanda del genitore, con cadenza mensile per un importo pari a 150 euro ed è riconosciuto dal mese di gennaio e per l’intera annualità.

Nel caso di ammissione al contributo qualora il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto a norma del Decreto sarà pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI AMMISSIONE

La domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata annualmente dal genitore, secondo le modalità e le scadenze definite con propria circolare dall’INPS per via telematica, secondo i modelli predisposti dallo stesso Istituto.

I requisiti per il riconoscimento del beneficio sono i seguenti e devono essere posseduti dal genitore cumulativamente:

a) essere residente in Italia;

b) disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 3.000 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni;

c) essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;

d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

ARTICOLO 5 – DECADENZA E SOSPENSIONE

Il genitore decade dal riconoscimento del beneficio qualora venga meno uno dei requisiti indicati nel precedente articolo 4 alle lettere a), b) c) e d), oppure in caso di:

a) decesso del figlio;

b) decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale:

c) affidamento del figlio a terzi.

Il genitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS l’eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.

 Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza  o  presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra  amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

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