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Indennità covid-19 per armatori e pescatori autonomi, istruzioni INPS

Indennità covid-19 per armatori e pescatori autonomi, istruzioni INPS

L’INPS, con la Circolare n. 173 del 19.11.2021, ha fornito istruzioni relative alla indennità covid-19 a favore dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, nonché ai pescatori autonomi.

Nella circolare sono riportate poi, oltre alle cause di eventuali incompatibilità e incumulabilità della indennità covid-19 con altre misure, anche le modalità di accesso alla indennità che verrà riconosciuta a coloro che hanno subito una riduzione del reddito del primo semestre 2021, almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019.

L’indennità covid-19, che potrà essere richiesta con le modalità indicate nella circolare n. 173/2021, sarà concessa per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 nella misura di 40 euro netti al giorno.

Di seguito il testo integrale della circolare n. 173/2021.

INDICE

  1. Premessa e quadro normativo
  2. Trattamento di sostegno al reddito a favore dei i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori e dei pescatori autonomi

3.Presentazione della domanda per il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020

  1. Finanziamento e monitoraggio
  2. Incompatibilità tra l’indennità di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 e altre prestazioni previdenziali
  3. Regime delle compatibilità e delle cumulabilità
  4. Strumenti di tutela
  5. Istruzioni contabili

  1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

L’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, prevede un trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi a condizione che le predette categorie di lavoratori non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni attuative della norma sopra richiamata relativamente al trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020, a favore dei soli soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, nonché dei pescatori autonomi.

Per quanto concerne, invece, il trattamento di sostegno al reddito di cui al medesimo articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020, previsto a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione e dei soci con rapporto di lavoro subordinato di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, le relative disposizioni attuative verranno fornire con successiva apposita circolare.

  1. TRATTAMENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO A FAVORE DEI SOCI LAVORATORI AUTONOMI DI COOPERATIVE DELLA PICCOLA PESCA, DEGLI ARMATORI E DEI PROPRIETARI ARMATORI E DEI PESCATORI AUTONOMI

La disposizione di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 prevede, tra i destinatari del trattamento di sostegno al reddito di cui al medesimo comma 315, gli armatori e i proprietari armatori – imbarcati sulla nave dai medesimi gestita – i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, nonché i pescatori autonomi.

Per le categorie di lavoratori sopra riportate, la disposizione di cui al comma 316 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020 prevede che l’accesso al trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. Ai sensi della richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 178 del 2020, per l’individuazione del suddetto requisito il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

A tal fine, il lavoratore deve autocertificare il possesso del requisito di cui sopra al momento della presentazione della domanda per l’accesso al trattamento.

Per le categorie di lavoratori come sopra individuate, il trattamento di sostegno al reddito è concesso per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, ed è riconosciuto, ai sensi del comma 318 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020, nella misura di 40 euro netti al giorno.

In base allo stesso comma 318, il richiamato trattamento di sostegno al reddito non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione dello stesso non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Il predetto trattamento di sostegno al reddito è erogato dall’INPS secondo le modalità di cui al paragrafo 4 della presente circolare.

Per l’accesso al trattamento le categorie di lavoratori come sopra individuate devono presentare domanda all’INPS entro il termine del 31 dicembre 2021.

  1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL TRATTAMENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 315, DELLA LEGGE N. 178 DEL 2020

I lavoratori potenziali destinatari del trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020, per ricevere tale prestazione, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’INPS.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

In alternativa al portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le tipologie di indennità COVID-19, tra cui il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITÀ COVID-19” presente sul sito internet www.inps.it.

  1. FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO

L’articolo 1, comma 319, della legge n. 178 del 2020 prevede che il trattamento di sostegno al reddito di cui al comma 315 del medesimo articolo 1 è erogato dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 31,1 milioni di euro per l’anno 2021.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al richiamato articolo 1, comma 319, della legge n. 178 del 2020. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5. INCOMPATIBILITÀ TRA L’INDENNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 315, DELLA LEGGE N. 178 DEL 2020 E ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Ai sensi dell’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020, il trattamento di sostegno al reddito in esame è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

Inoltre, il medesimo articolo 1, comma 315, prevede espressamente l’incompatibilità del trattamento di sostegno al reddito in esame con i trattamenti previsti dai commi da 299 a 314 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020. Pertanto, il trattamento di cui alla presente circolare è incompatibile con le seguenti prestazioni, rientranti nell’arco temporale 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021:

  1. REGIME DELLE COMPATIBILITÀ E DELLE CUMULABILITÀ

L’indennità di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 – in analogia a quanto disposto per le indennità COVID-19 di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, dal DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ed è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.

Si precisa, infine, che il trattamento di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 – analogamente a quanto previsto, per espressi pareri ministeriali, in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020 e delle successive disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 e al decreto-legge n. 73 del 2021 – è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alle indennità in argomento.

  1. STRUMENTI DI TUTELA

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 l’assicurato può proporre azione giudiziaria.

8.ISTRUZIONI CONTABILI

Gli oneri per il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge n. 178 del 2020 saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, contabilità separata (GAU), al seguente conto di nuova istituzione:

GAU30273 – per rilevare l’onere per il trattamento di sostegno al reddito corrisposto direttamente a favore dei lavoratori marittimi, dei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi – art. 1, commi da 315 a 319 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Tale prestazione sarà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “Pagamenti accentrati”.

I relativi debiti dovranno essere imputati al seguente nuovo conto:

GAU10273 – Debito verso i beneficiari del trattamento di sostegno al reddito corrisposto direttamente ai lavoratori marittimi, ai soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi – art. 1, commi da 315 a 319 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La procedura gestionale che consente la liquidazione della prestazione ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti schemi.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata, in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:

“3262 – Somme non riscosse dai beneficiari tratt.sost.redd.pescatori – art. 1 c. da 315 a 319 L.178/2021-GAU”.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:

GAU24273 – per il recupero e il reintroito del trattamento di sostegno al reddito corrisposto a favore dei lavoratori marittimi, dei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi – art. 1, commi da 315 a 319 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:

“1203 – Recupero indebiti relativi al tratt.sost.redd.pescatori – art. 1 c. da 315 a 319 L.178/2021-GAU”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

In allegato è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato 1).

(Fonte: INPS)

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