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Assegno temporaneo per figli minori, al via dal 1° luglio

Assegni familiari e quote maggiorazione pensione INPS 2022

È stato pubblicato sulla G.U. n. 135 del 8.6.2021 il D.L. 8 giugno 2021, n. 79 con il quale viene istituito l’assegno temporaneo per figli minori a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per i nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/88, convertito con modificazioni dalla L.n. 153/88. L’assegno temporaneo verrà riconosciuto mensilmente a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, i richiedenti siano in possesso congiuntamente di determinati requisiti. Il decreto entra in vigore oggi, 9 giugno 2021.

REQUISITI PER L’ASSEGNO TEMPORANEO (art. 1)

I requisiti per ottenere l’assegno temporaneo sono i seguenti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2)essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3)essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

4)essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato  di durata almeno semestrale;

b)con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7  del  medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI (art. 2)

L’assegno temporaneo viene determinata in base alla Tabella allegata al Decreto disponibile cliccando sul link.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’ASSEGNO TEMPORANEO (art. 3)

A norma dell’art. 3 del Decreto le modalità per la presentazione della domanda per ottenere l’assegno temporaneo sono le seguenti:

1.La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovveropresso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.

Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

2.L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del presente  decreto  in  caso  di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.

3.L’assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

COMPATIBILITÀ DELL’ASSEGNO TEMPORANEO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA (art. 4)

1.L’assegno temporaneo per figli minori è compatibile con il Reddito di cittadinanza e anche con la fruizione di eventuale altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell’attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2.In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno di cui all’articolo  1,  la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, aggiornata, è presentata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova  domanda di assegno temporaneo.

3.Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, l’assegno di cui all’articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui  all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.

4.Per la determinazione del reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019, l’assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DELL’ASSEGNO TEMPORANEO (art. 5)

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili n vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

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