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Integrazione salariale connessa all’emergenza, nuove disposizioni INPS

Integrazione salariale connessa all’emergenza, nuove disposizioni INPS

L’INPS, con la Circolare n. 139 del 07.12.2020, ha indicato le nuove disposizioni adottate in materia di integrazione salariale connessa all’emergenza epidemiologica da covid-19, introdotte dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, modificato ed integrato dal D.L. n. 149 del 2020 e, successivamente dal D.L. n. 157 del 2020.

Ecco quanto si legge nella circolare n. 139/2020.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha implementato l’insieme delle misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il citato decreto-legge ha, infatti, introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che – nell’arco temporale ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 – può essere richiesto sia dai datori di lavoro cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) previste dal DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, sia dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 – riportati negli allegati 1 e 2 al D.L. 9 novembre 2020 n. 149 – che dispone la chiusura o limitazione delle attività’ economiche e produttive.

L’impianto normativo di cui al citato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conferma altresì, in alcuni casi, l’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano i citati strumenti di sostegno del reddito.

Successivamente, il D.L. 9 novembre 2020 n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha integrato e modificato in alcune parti la disciplina dettata dal decreto–legge n. 137/2020.

Da ultimo, sulla materia è intervenuto anche il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Con la presente circolare, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano nel dettaglio le innovazioni introdotte dai richiamati decreti-legge e si forniscono istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli da 19 a 22- quinquies del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e successive modificazioni.

1. Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

Nel quadro complessivo delle misure introdotte dal decreto-legge n. 137/2020 a sostegno ai lavoratori e alle imprese, l’articolo 12 – recante, tra le altre, disposizioni in materia di integrazione salariale – ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

Va preliminarmente osservato che la nuova disciplina di cui al decreto-legge n. 137/2020 deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al decreto–legge n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al decreto–legge n. 104/2020, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal decreto – legge n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Tuttavia, si osserva che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020.

A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.

1.1. Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

Il secondo comma dell’articolo 12 del decreto–legge n. 137/2020 prevede che le 6 settimane di trattamenti di cui alla nuova disciplina possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 – riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 – che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive. Questi ultimi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai trattamenti di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Con riferimento alla prima tipologia di soggetti, ovvero a coloro che, avendo completato le 18 settimane di trattamenti (9+9) di cui alla precedente disciplina declinata dal decreto-legge n. 104/2020, richiedono periodi regolamentati dal decreto–legge n. 137/2020, si precisa che la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti – che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 – sarà possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020,da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

In sede di istruttoria sarà verificato il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020, ovverosia che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai sensi del decreto-legge n. 104/2020, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo.

1.2. Contributo addizionale

In linea con quanto già stabilito dal decreto–legge n. 104/2020, l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020, stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, i datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale(cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 6 settimane previste dal medesimo decreto-legge sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:

  • 9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del
  • fatturato inferiore al 20%;
    18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato.

Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

La medesima esenzione è altresì stabilita in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 – riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.

In relazione al combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto–legge n. 104/2020, e 12, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, anche le settimane di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale “COVID 19 con fatturato” richieste, ai sensi della precedente disciplina di cui al decreto-legge n. 104/2020, dai datori di lavoro appartenenti ai settori elencati nella richiamata disposizione normativa, che dispone la chiusura o limitazione delle attività’ economiche e produttive, per periodi che, secondo la definizione del decreto-legge n. 137/2020, decorrono dal 16 novembre 2020, saranno escluse dal versamento del contributo addizionale.

Si ricorda che alle posizioni contributive relative alle aziende in argomento è stato attribuito il codice di autorizzazione “4X” in quanto beneficiarie delle sospensioni contributive di cui alla circolare n. 129/2020.

Si fa presente, comunque, che nel caso in cui all’azienda, pur rientrando nell’ambito di applicazione della norma, non risulti assegnato il citato codice di autorizzazione “4X”, la stessa potrà inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso.

A tal fine, in sede di compilazione e invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario, i citati datori di lavoro non saranno chiamati a rendere, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2020, n. 445, la prevista dichiarazione di responsabilità, relativa alla sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto–legge n. 104/2020.

Per quanto attiene a tutti gli altri aspetti inerenti al contributo addizionale e al termine di decadenza di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015, si rinvia a quanto già illustrato con la circolare n. 115/2020.

1.3. Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui ai decreti-legge n. 137/2020en. 104/2020

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto–legge n. 149/2020, i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 149/2020).

In relazione a quanto successivamente previsto dall’articolo 13 del decreto–legge n. 157/2020, anche le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal decreto-legge n. 104/2020, potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti – secondo quanto espressamente indicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 104/2020.

Si ricorda che, in base a tale ultima disposizione, le domande relative ai trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Conseguentemente, la previsione di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 157/2020 potrà riguardare domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale agricola (CISOA), disciplinati dal decreto–legge n. 104/2020, i cui termini decadenziali non siano ancora scaduti (ad esempio, periodi con inizio di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a novembre ovvero a dicembre 2020); in via interpretativa, su conforme parere ministeriale, sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del decreto- legge n. 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.

Diversamente, come già evidenziato, i datori di lavoro che non hanno trasmesso precedenti istanze di integrazioni salariali per periodi ricadenti nell’arco temporale previsto dal decreto–legge n. 104/2020 (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), potranno includere i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 solamente in domande la cui trasmissione rispetti la disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 104/2020.

Riguardo al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

1.4. Modalità di richiesta delle 6 settimane previste dal decreto-legge n. 137/2020

Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, si precisa che per le domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 16 novembre 2020 (cfr. l’esempio di cui al paragrafo 1) – da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 – tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal decreto–legge n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dovranno utilizzare la nuova causale “COVID -19 DL 137”.

2. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020

Atteso che l’impianto normativo delineato dal decreto-legge n. 137/2020 non modifica il precedente assetto, si ribadisce quanto già illustrato dall’Istituto, da ultimo, ai paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/2020, riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell’istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015.

3. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

L’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni.

Conseguentemente, anche le imprese che alla data del 16 novembre 2020 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID -19 DL 137-sospensione Cigs”.

L’Istituto provvederà ad autorizzare le domande di CIGO di cui trattasi nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.

I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020.

4. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Con riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano altresì gli indirizzi contenuti al paragrafo 3 della circolare n. 84/2020 – già ribaditi, peraltro, al paragrafo 4.2 della circolare n. 115/2020 – e, in particolare, le indicazioni fornite in ordine al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).

4.1. Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso

In relazione a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell’assegno ordinario – che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso – può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 6 settimane al pari di quanto previsto dal decreto-legge n. 137/2020 per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all’emergenza da COVID–19.

4.2. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, si ribadisce quanto già affermato al paragrafo 4.4 della circolare 115/2020, ossia che le domande di accesso all’assegno ordinario con causali connesse all’emergenza da COVID–19 possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, i datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziate dal decreto- legge n. 104/2020, cosi come integrate dal decreto-legge n. 137/2020 e dal decreto-legge n. 149/2020.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID -19, è erogato l’assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

5. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già illustrato nelle circolari n. 86/2020 e n. 115/2020 in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura, si precisa che il decreto-legge n. 137/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola.

Ne consegue che la domanda di CIGD – da inviare esclusivamente all’Istituto ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 – dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si ribadisce che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” (cfr. il messaggio n. 2946/2020) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS” (cfr. la circolare 86/2020).

6. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario

Il decreto-legge n. 137/2020, all’articolo 12, comma 5, conferma la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Come anticipato con il messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020, la seconda parte del medesimo comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. In virtù di tale previsione, detto termine si sarebbe collocato alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve la specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, si conferma che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).

Si ricorda che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

7. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario

L’articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 137/2020, conferma altresì che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modello SR41 semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

8. Differimento dei termini relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19

L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020, nell’abrogare la previsione di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 137/2020, differisce al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi (modelli SR41 e SR43 semplificati) che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Al riguardo, si richiamano le indicazioni già fornite con il messaggio n. 4222 del 11/11/2020.

9. Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Con riferimento al pagamento diretto, si precisa che l’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020,che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Conseguentemente, la citata disciplina – come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 e nella circolare n. 78/2020 – trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020.

Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di decadenza già illustrati ai precedenti paragrafi 7 e 8, il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Con riferimento alla cassa integrazione in deroga INPS, si ribadisce che, per la stessa, è previsto esclusivamente il pagamento diretto, mentre, in forza di quanto previsto dall’articolo 22, comma 6- bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.

10. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, nel prevedere ulteriori 6 settimane di trattamenti di integrazione salariale nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che accedono alle prestazioni di CIGO, CIGD e ASO, non ha ricompreso nell’ambito di previsione della norma i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento di CISOA.

I predetti datori di lavoro, che sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono comunque accedere al trattamento ordinario di CISOA, utilizzando la causale denominata “COVID-19 CISOA”, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020.

Si ricorda, che la prestazione concessa con la predetta causale è ricompresa nella disciplina ordinaria di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, con le seguenti peculiari previsioni: a) il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione dell’attività lavorativa; b) l’istruttoria è semplificata sul presupposto della non imputabilità dell’evento sospensivo al datore di lavoro e può essere condotta con le modalità previste al paragrafo e.2) della citata circolare n. 47/2020; c) l’azienda può richiedere la modalità del pagamento diretto anche per gli operai senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della circolare n. 139 del , disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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