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Proroga di due mensilità della NASPI e DISCOLL di cui al Decreto Agosto

SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AL REDDITO E ALLE FAMIGLIE

L’INPS, con il messaggio n. 3830 del 21 ottobre 2020, ha reso nota la proroga di due mensilità delle indennità NASPI e DIS-COLL.

Ecco di seguito il testo del messaggio n. 3830/2020.

L’articolo 5 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto la proroga di ulteriori due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, secondo le modalità di cui alla Circolare numero 111 del 29-09-2020.

Si precisa, al riguardo, che la proroga di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020interessa anche gli assicurati che nel predetto arco temporale (1° maggio – 30 giugno 2020) hanno terminato la fruizione della proroga delle suddette prestazioni di cui all’articolo 92 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio Italia).

Si forniscono di seguito le istruzioni operative da seguire per la corretta gestione della proroga dell’indennità NASpI e DIS-COLL.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione di quanto spettante per effetto della proroga delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, sono state messe a disposizione nell’ambito dei Servizi Datawarehouse – Osservatorio delle apposite liste (“Lista domande NASpI/DisColl prorogabili – Seconda Proroga” contenenti le domande di NASpI e di DIS-COLL in stato “D” il cui periodo di fruizione termina nel periodo 1/5/2020 – 30/6/2020 e per le quali si deve procedere alla proroga della prestazione.

Dalla lista sono stati esclusi coloro che risultano aver già percepito Bonus COVID.

Dalla suddetta lista sono state escluse le domande di NASpI e di DIS-COLL relative a coloro che alla data del 29 settembre 2020 (data di pubblicazione della circolare n. 111/2020) abbiano presentato domanda di certificazione (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci), ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pure consultabili accedendo alla “Lista Domande NASpI DisColl ESCLUSE da proroga – APE sociale Lav Precoci (Seconda Proroga)”, e con riferimento alle quali sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di certificazione (vedi paragrafo 3, punto 3.b del presente messaggio).

Per ciascuna delle domande “prorogabili” presenti nella lista di cui sopra – una volta verificata la possibilità di procedere con l’erogazione delle due mensilità aggiuntive di prestazione – l’operatore di sede dovrà entrare in procedura DSWEB e portare le suddette domande dallo stato “D” allo stato “L”.

A seguire, dopo avere atteso il completamento della elaborazione automatica di caricamento dei periodi di rioccupazione, schedulata negli orari serali, l’operatore di sede – effettuate le necessarie verifiche nel Fascicolo del soggetto in ordine ad eventuali comunicazioni Unilav che hanno comportato l’inserimento di periodi di sospensione per rioccupazione – dovrà procedere come di seguito meglio specificato.

A seguito di caricamento automatico di nuove sospensioni o di variazioni della sezione Sospensioni da parte della Sede, prima di procedere al calcolo della proroga con il pulsante ‘Calcolo’ bisogna eseguire la simulazione e l’elaborazione di pagamento in modo da rideterminare la data fine della prestazione.

Si ricorda preliminarmente che in presenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi è previsto l’inserimento automatico, nell’apposita sezione “Sospensioni”, del periodo di durata del rapporto di lavoro per la conseguente sospensione della prestazione per il periodo interessato.

Successivamente, prima di procedere con la proroga dell’indennità, è necessario che l’operatore consulti il “Fascicolo” del soggetto per le ulteriori verifiche richieste.

In particolare, si ricorda che in caso di presenza di una Comunicazione Unilav di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, è possibile inserire i periodi di sospensione solo se il rapporto di lavoro non abbia una durata superiore a sei mesi. Qualora la durata del rapporto di lavoro di tipo intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi, l’operatore di sede avrà cura di contattare – attraverso i consueti canali – l’assicurato per chiedere allo stesso di comunicare, alternativamente, o le giornate di effettivo lavoro prestato per il successivo inserimento delle stesse e la conseguente sospensione della prestazione per le predette giornate, oppure il reddito derivante dal predetto rapporto di lavoro; in tale ultima ipotesi, se il reddito annuo comunicato è inferiore al limite di € 8.145, sarà cura dell’operatore procedere all’inserimento, nell’apposita sezione “Autonomi” dell’importo di reddito comunicato per il successivo abbattimento della prestazione secondo le disposizioni vigenti in materia.

Analogamente, qualora dalla consultazione del fascicolo del soggetto dovessero emergere elementi che fanno presupporre il potenziale svolgimento di attività lavorativa autonoma, è necessario contattare – attraverso i consueti canali – l’assicurato al fine di chiedere allo stesso conferma circa lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, nonché di effettuare la comunicazione del reddito annuo presunto derivante dall’attività eventualmente svolta per il conseguente abbattimento della prestazione; in tale caso, se il reddito annuo comunicato è inferiore al limite di € 4.800, sarà cura dell’operatore procedere all’inserimento, nell’apposita sezione “Autonomi” dell’importo di reddito comunicato per il successivo abbattimento della prestazione.

Le medesime istruzioni valgono anche per la gestione della proroga delle domande di DIS-COLL. Relativamente alla prestazione DIS-COLL si ricorda che il periodo massimo di sospensione è pari a 5 giorni per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche se di tipo intermittente, mentre è necessario procedere sempre all’applicazione dell’istituto del cumulo in caso di nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di svolgimento di attività lavorativa autonoma. A tale riguardo si rammenta che il limite di reddito in caso di contestuale percezione della indennità DIS-COLL e di reddito da lavoro autonomo è pari ad € 4.800, mentre in caso di contestuale percezione della prestazione e di reddito derivante da altro contratto di collaborazione coordinata e continuativa il limite è pari ad € 8.145.

Al termine delle suddette verifiche, per l’estensione del periodo occorre accedere alla domanda in “Variazione” per effettuare il ricalcolo della durata della prestazione. In particolare, nel caso di domande di NASpI il ricalcolo sarà effettuato mediante il pulsante ‘Calcolo’ visualizzabile al termine della variazione; nel caso, invece, delle domande di DIS-COLL, la procedura provvederà in automatico, in fase di variazione, ad effettuare il ricalcolo suddetto.

In ragione delle precisazioni di cui sopra, pertanto, l’operatore di sede dovrà – dopo avere riportato la pratica dallo stato “D” allo stato “L” ed avere atteso il caricamento automatico, negli orari serali, dei periodi di rioccupazione – accedere nuovamente alla domanda in “Variazione” ed effettuare il ricalcolo ella prestazione mediante il pulsante “Calcolo; tale passaggio è necessario al fine di completare le operazioni per la successiva liquidazione del periodo di proroga della prestazione.

Il calcolo della misura della prestazione è stato adeguato in modo tale che l’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive sia pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Come precisato con la circolare INPS n. 111 del 2020 i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità Covid-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. Pertanto, l’applicazione provvede in automatico a non erogare la suddetta proroga se il lavoratore ha già beneficiato di bonus covid-19 erogati con DsWeb o di bouns covid-19 lavoratori domestici.

Si ribadisce, infine, che per i due mesi di proroga della NASpI e della DIS-COLL trovano applicazione gli istituti della sospensione della prestazione e del cumulo di cui all’articolo 9, commi 1 e 2 e articolo 15, comma 11 del D.lgs. n. 22 del 2015 in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, l’istituto del cumulo di cui all’articolo 10, comma 1 e articolo 15, comma 12 del suddetto decreto legislativo n. 22 in caso di percezione contestuale del reddito da lavoro autonomo/parasubordinato e dell’indennità di disoccupazione, nonché della decadenza di cui agli articoli 11 e 15 del citato D.lgs. n. 22 del 2015.

L’articolo 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Si richiamano in proposito le disposizioni di cui alle circolari INPS n. 180 del 2014, n. 142 del 2015 e n. 88 del 2019.

Analogamente a quanto avvenuto in occasione della prima proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio Italia, di seguito le istruzioni operative e procedurali da seguire ai fini di una corretta gestione della domanda di NASpI oggetto della seconda proroga di cui al presente messaggio qualora sia presente una ulteriore e successiva domanda di NASpI attualmente in stato “L”, considerato che non possono essere contestualmente presenti due domande di NASpI in stato “L”.

All’interno della casistica sopra rappresentata (presenza di due domande di NASpI, una oggetto di proroga ed una in corso di erogazione), occorre distinguere le seguenti due possibili ipotesi:

  1. presenza di domanda di NASpI oggetto di proroga e di domanda di NASpI in corso di erogazione (quindi in stato “L”) con sovrapposizione di periodi potenzialmente indennizzabili;
  2. presenza di domanda di NASpI oggetto di proroga e di domanda di NASpI in corso di erogazione (quindi in stato “L”) senza sovrapposizione di periodi indennizzabili.

Di seguito, per ciascuna delle casistiche, le istruzioni operative e procedurali da seguire.

  1. Presenza di domanda di NASpI oggetto di proroga e di domanda di NASpI in corso di erogazione (quindi in stato “L”) con sovrapposizione di periodi potenzialmente indennizzabili.

Nella ipotesi di cui al presente punto 1, al fine di evitare che il periodo di proroga della NASpI vada a sovrapporsi con la successiva indennità NASpI in corso di erogazione, si dovrà procedere come di seguito specificato.

L’operatore di sede, in tale caso, deve prima porre in decadenza la domanda di NASpI in corso di liquidazione chiudendo la stessa a zero giornate e ponendo quale data di decadenza la data di decorrenza della prestazione in corso di erogazione.

Tale operazione si rende necessaria al fine di potere procedere – secondo le modalità procedurali di cui al presente messaggio – alla proroga della domanda di NASpI precedente.

L’operatore di sede, una volta verificata la sovrapposizione della proroga NASpI con l’indennità NASpI in corso di erogazione, dovrà – se la nuova domanda è stata presentata secondo i termini ordinari di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e di cui alla Circolare n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.7 – porre quale data di decadenza della domanda di NASpI oggetto di proroga la data di presentazione della nuova/successiva domanda di NASpI; ciò in quanto, in caso del rispetto dei termini ordinari di presentazione della domanda di NASpI, la data di decorrenza della prestazione è successiva alla data di presentazione della domanda.

Qualora, invece, la nuova domanda – in ragione della proroga del termine di presentazione prevista dal decreto Cura Italia per l’emergenza epidemiologica da Covid19 – sia stata presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, oppure decorrente dalla data di fine del periodo di preavviso, oppure sia stata presentata oltre il termine di 98 giorni dalla data di cessazione in caso di licenziamento per giusta causa, l’operatore di sede dovrà porre particolare attenzione alla data di decorrenza dell’indennità relativa alla nuova domanda. In tali ipotesi, infatti, la data di decorrenza della prestazione sarà antecedente rispetto alla data di presentazione della domanda, secondo quanto meglio precisato al paragrafo 9 della Circolare n. 49 del 30 marzo 2020. L’operatore di sede, in tali ipotesi, porrà quindi in decadenza la domanda oggetto di proroga alla data di decorrenza della nuova prestazione NASpI.

Al fine di porre in decadenza la domanda di NASpI oggetto di proroga, l’operatore di sede dovrà procedere attraverso la valorizzazione dell’apposito campo nella variazione NASpI e la motivazione “Presentazione nuova domanda di NASpI”.

Una volta effettuata l’operazione di cui sopra e definita quindi la domanda di NASpI oggetto di proroga, l’operatore di sede dovrà riportare l’ultima domanda di NASpI nuovamente dallo stato “D” allo stato “L”, rimuovere quindi la data di decadenza precedentemente inserita per il conseguente ripristino della liquidazione della prestazione medesima.

Si precisa che le istruzioni sopra fornite sono da considerarsi utili anche per le domande di DIS-COLL in corso di erogazione (quindi in stato “L”) con sovrapposizione di periodi potenzialmente indennizzabili.

  1. Presenza di domanda di NASpI oggetto di proroga e di domanda di NASpI in corso di erogazione (quindi in stato “L”) senza sovrapposizione di periodi indennizzabili.

Nella ipotesi di cui al presente punto 2, al fine di potere procedere con l’operazione di proroga della prestazione NASpI, si dovrà procedere come di seguito specificato.

L’operatore di sede, in tale caso, deve prima porre in decadenza la domanda di NASpI in corso di liquidazione chiudendo la stessa a zero giornate e ponendo quale data di decadenza la data di decorrenza della prestazione in corso di erogazione.

Tale operazione si rende necessaria al fine di potere procedere alla proroga della domanda di NASpI secondo le modalità procedurali di cui al presente messaggio.

A seguire, una volta effettuata l’operazione per l’erogazione dei mesi di proroga NASpI, l’operatore di sede dovrà riportare l’ultima domanda di NASpI nuovamente dallo stato “D” allo stato “L”, rimuovere quindi la data di decadenza precedentemente inserita per il conseguente ripristino della liquidazione della prestazione medesima.

Le istruzioni di cui al presente punto 2 sono da considerarsi utili anche per le domande di DIS-COLL in corso di erogazione (quindi in stato “L”) senza sovrapposizione di periodi indennizzabili.

Anche per la seconda proroga NASpI di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 104 del 2020, si precisa che con apposita decodifica i periodi di proroga NASpI verranno differenziati in estratto dalla NASpI originaria con contestuale aggiornamento dei dati già presenti in archivio.

Come già previsto per la prima proroga NASpI, anche per la seconda proroga di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 104 del 2020 si precisa che i periodi di proroga NASpI verranno differenziati in estratto dalla NASpI originaria con gli appositi codici Unex di seguito riportati:

I suddetti codici saranno gestiti in estratto con gli stessi criteri già in uso per l’accredito figurativo della prestazione NASpI originaria.

  1. Riconoscimento della proroga della NASpI/DIS-COLL in favore dei soggetti che hanno presentato domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci).

Stante l’incidenza che la proroga della Naspi/DisColl può avere sia sul diritto che sulla decorrenza dell’indennità ape sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci, nelle ipotesi in oggetto il riconoscimento della proroga è effettuato d’ufficio ovvero in seguito ad esplicita manifestazione di volontà a seconda della data di presentazione della domanda di certificazione – se antecedente o successiva alla data di pubblicazione della Circolare numero 111 del 29-09-2020 – e dell’esito della stessa.

3.a. Domande di certificazione presentate dopo il 29 settembre 2020, ovvero entro il 29 settembre 2020 con riferimento alle quali non sussistono le prescritte condizioni di accesso ai trattamenti di ape sociale/pensione precoci.

In tali casi il riconoscimento della proroga della Naspi/DisColl opera d’ufficio.

In caso di accoglimento dell’istanza di riesame avverso il rigetto della domanda di certificazione presentata entro il 29 settembre 2020, trovano applicazione le disposizioni di cui alla successiva lettera b).

3.b. Domande di certificazione presentate entro il 29 settembre 2020 con riferimento alle quali sussistono le prescritte condizioni di accesso ai trattamenti di ape sociale/pensione precoci.

Il riconoscimento della proroga della Naspi/DisColl per l’intero periodo pari a due mesi è subordinato alla presentazione da parte degli interessati, entro il 31 ottobre 2020, del modello NASpI-Com.

Ciò in quanto solo a seguito della presentazione del modello NASpI-Com l’interessato manifesta la volontà di accettare gli effetti che potrebbero derivare dal riconoscimento della proroga della Naspi/DisColl per l’intero periodo pari a due mesi, quali ad esempio il differimento della decorrenza della prestazione richiesta (Ape sociale o pensione anticipata per lavoratori precoci) ovvero il venir meno delle condizioni sussistenti alla data di presentazione della domanda di certificazione.

Le strutture territoriali avranno cura di fornire agli stessi un supporto informativo in ordine agli effetti che deriverebbero dalla presentazione entro il 31 ottobre 2020 del modello Naspi-Com.

Successivamente alla scadenza del termine del 31 ottobre, verranno fornite indicazioni alle strutture territoriali interessate per il riconoscimento, a coloro che ne hanno fatto espressa richiesta entro il suddetto termine, della proroga della Naspi/DisColl per l’intero periodo pari a due mesi e per la conseguente gestione della domanda di certificazione già accolta.

Si evidenzia, infine, che nei confronti di coloro che non hanno presentato domanda di proroga entro il sopracitato termine del 31 ottobre 2020, successivamente alla liquidazione dell’indennità ape sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci, verrà riconosciuta, ove spettante, la proroga della disoccupazione NASpI e DIS-COLL per il periodo compatibile con la decorrenza effettiva della prestazione richiesta e con le condizioni che devono sussistere al momento dell’accesso. Anche per la gestione di tale casistica verranno fornite indicazioni alle strutture territoriali interessate.

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