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Mancata contestazione addebito e licenziamento, scatta il diritto al risarcimento

Inadempimento contributivo, il lavoratore non ricorrere contro l’INPS

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 13667 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “L’illegittimità del recesso imposto al dirigente per la mancata contestazione dell’addebito fa scattare il diritto al danno in base a quanto previsto dal codice civile, o nel caso in ci questo sia applicabile dall’articolo 18” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 31.5.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 13667/2018.

La Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sulla revocazione della sentenza della medesima Corte d’Appello n. 3143 del 2014 – che aveva accolto l’appello proposto da … nei confronti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento irrogato in data 9 settembre 2004 – con la sentenza n. 3462 del 2016, riteneva ammissibile il ricorso per revocazione dell’ASI, ma nel merito accoglieva l’apello del … in quanto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, era stato violato l’art. 18 del CCNL dirigenti – enti di ricerca, perché il … non aveva ricevuto informazione scritta e specifica dell’infrazione addebitata, e sussisteva l’onere del datore di lavoro di invitare il lavoratore a discolparsi.

L’art. 18 del CCNL dirigenti attuava la previsione generalmente valida per l’esercizio del potere disciplinare di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970.

Nella lettera del 28 luglio 2004, non vi era menzione dell’aspetto disciplinare e non vi erano addebiti specifici, ma solo il rinvio ad una lettera anonima, con la finalità di chiedere notizie al lavoratore sulla veridicità o meno delle informazioni rese.

La Corte d’Appello dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava l’ASI al pagamento in favore del … delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al 9 luglio 2006, oltre interessi legali come per legge.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’ASI che veniva rigettato dalla Corte Suprema.

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