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Mancato contratto, no al risarcimento per sconvolgimento esistenziale

Mancato contratto, no al risarcimento per sconvolgimento esistenziale

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9899 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Escluso il risarcimento per lo sconvolgimento esistenziale derivato dal mancato contratto malgrado il superamento della prova” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 23 aprile 2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 9899/2018.

La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria di … fondata sulla mancata stipula da parte della convenuta società … srl del contratto di lavoro,  nonostante il positivo superamento della prova.

Il giudice di appello, per quel che ancora rileva, ha escluso la configurabilità di un obbligo a contrarre a carico della … srl riconoscendo la piena discrezionalità di quest’ultima nella scelta sul se addivenire o meno alla stipula del contratto di lavoro con il  ….; in questa prospettiva ha ritenuto prive di rilievo le deduzioni dell’appellante in ordine al carattere discriminatorio della condotta della società (in quanto asseritamente fondata sulla esistenza di un procedimento penale a carico del …. e su una sentenza di condanna in primo grado non ancora passata in giudicato), alla connessa violazione del principio di cui all’art. 27, comma 2, Cost. relativo alla presunzione di innocenza e delle previsioni degli artt. 164, comma 1, e 166, comma 2, cod. pen.; la richiesta del certificato dei carichi pendenti da parte della società era, infine, da ritenersi del tutto legittima, tant’è che alcuna critica era stata a riguardo avanzata con il ricorso in appello. Secondo la sentenza impugnata, inoltre, la responsabilità risarcitoria neppure poteva farsi derivare dall’allegato affidamento risposto dal … sulla conclusione del contratto e sulla conseguente rinunzia, nelle more, al reperimento di altra occupazione lavorativa essendo rimasta priva di riscontro probatorio l’allegazione del ricorrente circa le rassicurazioni a riguardo ricevute da …, dipendente della … srl, il quale, peraltro, non aveva alcun potere di impegnare la società.

Il giudice di appello ha ritenuto che, in ogni caso, la domanda risarcitoria doveva essere respinta in assenza di allegazione e prova del pregiudizio asseritamente sofferto (danno o morale, economico ed esistenziale) solo genericamente enunciato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore che è stato rigettato dalla Suprema Corte.

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