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Incentivo occupazione SUD dei Sistemi Politiche attive per l’Occupazione

Prescrizione contribuzione dovuta dai datori di lavoro, le istruzioni INPS

Incentivo occupazione SUD dei Sistemi Politiche attive per l’Occupazione: 

L’INPS, con la Circolare n. 41 del 2017, ha fornito informazioni circa l’ incentivo occupazione SUD del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche attive per l’Occupazione” (PON SPAO) (v. anche l’altro articolo di approfondimento cliccando qui).

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare 41/2017.

PREMESSA

Al fine di favorire l’occupazione nelle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, con il D.D. n. 367 del 2016 (all. n. 1), rettificato dal D.D. n. 18719 del 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato un nuovo incentivo, prevedendo – tra l’altro – che la gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

  1. Datori di lavoro che possono accedere all’ incentivo.

L’  incentivo occupazione può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Il decreto direttoriale, nel disciplinare l’incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.

  1. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo occupazione.

L’incentivo occupazione spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015. Come previsto dalla citata norma, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni – intesi come 24 anni e 364 giorni -, lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio.

I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, quindi, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

Infine, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione, va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 41 del 2017 e ai suoi allegati (All. 1 All. 2 All. 3) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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