Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Trasporto aereo e sistema aeroportuale, le integrazioni salariali

Trasporto aereo passeggeri, il risarcimento per i danni subiti per covid-19

Trasporto aereo e sistema aeroportuale, le integrazioni salariali:

L’INPS, con la circolare n. 198 del 2016, relativamente al settore del trasporto aereo e sistema aeroportuale, ha fornito chiarimenti sui termini di decadenza per la richiesta di rimborso dell’anticipazione al Fondo di solidarietà sulle prestazioni integrative di trattamenti di integrazione salariale straordinaria anticipate dalle aziende ai lavoratori.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 198/2016.

Il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, entrato in vigore il 24/09/2015, recante al titolo II la disciplina in materia di Fondi di Solidarietà, nelle disposizioni generali previste dall’art. 39, comma 1, ha previsto che ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26, si applicano le medesime disposizioni che regolano le modalità di erogazione e il termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale disposto dall’ art. 7, commi da 1 a 4.

In particolare, l’art. 7, comma 3, del citato D.lgs. ha previsto che per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24/09/2015 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 148/2015) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Per i trattamenti conclusi prima del 24/09/2015, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.

Con il decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 118 del 21 maggio 2016, in attuazione degli artt. da 26 a 40, del D.lgs. 148/2015, la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stata adeguata alle disposizioni del decreto legislativo medesimo.

Per effetto di tali disposizioni di adeguamento del Fondo, stante la correlata previsione dell’art. 39, comma 1 del medesimo decreto legislativo, il termine di decadenza di sei mesi, previsto dal richiamato art. 7 comma 3, del D.lgs. 148/2015, per richiedere il rimborso/conguaglio delle integrazioni salariali principali, deve applicarsi anche alle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo.

L’entrata in vigore della nuova disciplina di adeguamento del Fondo disposta dal citato decreto interministeriale, come precisato dal Ministero del lavoro con nota prot. 29/0003664/L del 09/06/2016 e indicato nella Circolare INPS n. 132/2016, coincide con il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, si applica a decorrere dal 6 giugno 2016.

Fermo restando che le prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria previsti da accordi stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono erogate ai lavoratori direttamente dall’INPS (art. 5, comma 8, D.I. n. 95269), il termine di decadenza di sei mesi per richiedere il rimborso delle prestazioni integrative del Fondo, connesse ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, anticipate dalle aziende ai lavoratori è come di seguito articolato ed esemplificato nel prospetto riepilogativo:

a)   per le prestazioni integrative di CIGS richieste a partire dal 6 giugno 2016, o, se richieste antecedentemente, non ancora concluse entro tale data, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del periodo di concessione; diversamente, se la deliberazione concessiva del Fondo è adottata successivamente alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento di CIGS, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della deliberazione;

b)   per i trattamenti integrativi su CIGS richiesti e conclusi prima del 6 giugno 2016, il termine di sei mesi decorre da tale data e, quindi, saranno posti in decadenza eventuali richieste di rimborso successive al 6 dicembre 2016.

In sintesi:

Entrata in vigore del decreto interministeriale n. 95269: 6/06/ 2016

Esempio 1:

Periodo concessione CIGS: dal 16/04/2016 al 15/06/2016

data delibera Fondo: 21/06/2016

termine di decadenza: 30/12/2016

ultima data utile per richiedere il rimborso: dicembre 2016

data decorrenza 6 mesi: 30/06/2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione)

Esempio 2:

Periodo concessione CIGS: dal 16/04/2016 al 15/06/2016

data delibera Fondo: 09/07/2016

termine di decadenza: 9/01/2017

ultima data utile per richiedere il rimborso: gennaio 2017

data decorrenza 6 mesi: 09/07/2016 (data del provvedimento di concessione della prestazione integrativa)

Esempio 3:

Periodo concessione CIGS: dal 22/02/2016 al 07/04/2016

data delibera Fondo: 20/05/2016

termine di decadenza 6/12/2016

ultima data utile richiedere il rimborso: dicembre 2016

data decorrenza 6 mesi: 06/06/2016 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 95269/2016)

Pertanto, i sei mesi decorrono dalla data posteriore tra:

–   data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 95269/2016 per trattamenti integrativi richiesti e conclusi prima di tale data;

–   data del provvedimento di concessione  se la deliberazione del Fondo è successiva alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento di CIGS);

–   fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione se la deliberazione è precedente a tale termine.

Pertanto, le domande di rimborso delle prestazioni integrative del Fondo, connesse ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria pervenute oltre i termini decadenziali sopra richiamati non potranno essere né accolte, né istruite.

Restano, comunque, invariati gli effetti giuridici prodotti dall’applicazione della deliberazione n. 271 del 22 dicembre 2014 (allegato 1), emessa dal previgente Fondo Speciale del trasporto Aereo, mediante la quale, fatte salve le posizioni individuali pendenti oggetto di verifiche in corso di svolgimento, sono state disposti:

1)   la cessazione degli effetti finanziari delle delibere per le prestazioni relative a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2012;

2)   come definitivamente conclusi gli effetti finanziari delle delibere per le prestazioni relative a periodi di competenza fino al 1 gennaio 2013 una volta decorsi 24 mesi dall’ultimo giorno del periodo autorizzato.

 

Exit mobile version