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Trasformazione contratti solidarietà da difensivi a espansivi

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Trasformazione contratti solidarietà da difensivi a espansivi:

Il decreto-correttivo del Jobs Act, di cui si parla in questi giorni, consentirà alle aziende – tra le altre cose – la trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in espansivi.

A parlarci nel dettaglio delle previsioni del decreto correttivo del jobs act circa la trasformazione dei contratti di solidarietà da difensivi ad espansivi è l’articolo pubblicato oggi (27.9.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “La solidarietà può diventare espansiva”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il decreto correttivo del Jobs act, approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso, tra le altre cose offre ai datori di lavoro la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in espansivi.

La “mutazione” può riguardare sia gli accordi in corso da almeno 12 mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo), sia quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016. La modifica deve essere realizzata nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi e la trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata nel contratto difensivo. I lavoratori continuano a beneficiare della Cigs (ricordiamo che ora la solidarietà è una delle cause dell’intervento salariale straordinario) anche dopo la trasformazione, ma l’importo del trattamento viene dimezzato rispetto a quello precedentemente percepito. Tuttavia gli interessati non ci rimettono, in quanto la quota non ricevuta come cassa viene garantita dal datore di lavoro, chiamato a coprire (almeno) la differenza con onere a proprio carico. Tale integrazione non è imponibile ai fini previdenziali, ma sul relativo importo i lavoratori possono contare sulla contribuzione figurativa: nessuna penalizzazione, dunque, né sul profilo economico, né su quello pensionistico.

Al fine di compensare i maggiori costi aziendali, il decreto prevede che le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) relative alla retribuzione persa, maturate durante il periodo di solidarietà, restino a carico della Cassa. In aggiunta, il contributo addizionale – dovuto sull’integrazione salariale – viene ridotto della metà e diventa 4,5-6-7,5%, in luogo del 9-12-15 per cento.

Sul fronte “espansivo”, il Dlgs 148/2015 prevede che, a seguito di un’intesa sottoscritta in ambito aziendale, si possa ridurre stabilmente l’orario di lavoro, con diminuzione della retribuzione e, contestualmente, assumere nuovo personale a tempo indeterminato (la diminuzione non deve alterare il rapporto occupazionale uomo-donna). Per ogni nuovo rapporto instaurato è concesso, ai datori di lavoro, per ciascuna mensilità di retribuzione, un contributo pari, per i primi dodici mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ognuno dei due anni successivi, il contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

In alternativa, ma solo in relazione all’assunzione di dipendenti di età compresa tra i 15 e i 29 anni, i datori di lavoro possono versare la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti. Le facilitazioni possono applicarsi per le trasformazioni, introdotte dal decreto legislativo, solo per il periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua scadenza; in caso di opzione per la riduzione contributiva, non oltre il compimento del 29° anno di età del lavoratore assunto.

La norma stabilisce, inoltre, che il contratto di solidarietà trasformato si conteggi ai fini della durata massima complessiva di intervento della cassa. Quest’ultima, in genere, per ogni unità produttiva non può complessivamente superare i 24 mesi (tranne alcune particolarità), in un quinquennio mobile. Ai fini del raggiungimento dei 2 anni si considerano la Cigo e la Cigs. Per i contratti di solidarietà è previsto un computo di maggior favore, in quanto i mesi di durata nel biennio sono conteggiati al 50 per cento. Questa facilitazione trova applicazione anche ai contratti figli della mutazione (difensivo-espansivo) introdotta dal decreto correttivo.

 

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