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Calcolo ISEE per famiglie con disabili, nuove modalità

Calcolo ISEE per famiglie con disabili, nuove modalità

Calcolo ISEE per famiglie con disabili, nuove modalità:

L’INPS, con Circolare n. 137 del 2016, informa che sono state modificate le modalità di calcolo ISEE per le famiglie con disabili a seguito delle sentenze n. 838, n. 841 e n. 842 del 2016 del Consiglio di Stato. In particolare: 1) sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità; 2) sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Relativamente alle nuove modalità di calcolo ISEE si legge quanto segue nella Circolare n. 147/2016.

Premessa

Come è noto il Consiglio di Stato, rigettando con le sentenze in epigrafe gli appelli avverso le pronunce del Tar Lazio, ha confermato quanto statuito dal Giudice amministrativo di primo grado, annullando parzialmente l’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, contenente la disciplina di riforma dell’ISEE, nella parte in cui includeva tra i trattamenti rilevanti ai fini del calcolo ISEE quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché nella parte in cui prevedeva delle franchigie differenziate sulla base dell’età per le persone con disabilità.

A seguito della decisione del Consiglio di Stato, in sede di conversione del decreto legge n. 42 del 2016, convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2016, n. 89 (G.U. n. 124 del 28/5/2016), è stato approvato l’articolo 2 sexies riguardante il calcolo ISEE per i nuclei  familiari con persone con disabilità o non autosufficienti. Tale norma ha dettato una disciplina transitoria volta a modificare il calcolo dell’ISEE per tali nuclei fino all’adozione di una modifica normativa al sopra citato D.P.C.M. n. 159 del 2013.

1)  Reddito ai fini ISEE: esclusione dei trattamenti erogati da amministrazioni pubbliche in ragione di una condizione di disabilità, non compresi nel reddito complessivo ai fini IRPEF

L’articolo 2 sexies, comma 1, lett. a) ha escluso dalla nozione di “reddito disponibile” di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Pertanto, per effetto di tale disposizione, questi trattamenti quali, ad esempio, indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le  indennità di comunicazione, non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell’Istituto né andranno più indicati nella DSU qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS.

Il comma 2 precisa poi che i suddetti trattamenti, se percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità (ad esempio carta acquisiti ordinaria, contributo affitto, assegno di maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni ecc.), restano inclusi nella nozione di reddito disponibile riportata nell’articolo 5 del decreto legge citato. Pertanto, per i trattamenti non legati alla condizione di disabilità, rimane invariato quanto disposto dall’articolo 4,  comma 2 , lett. f)  del  D.P.C.M. n. 159 del 2013 con la conseguenza che continuano a rilevare nel calcolo dell’ISEE.

2)  Maggiorazione del parametro della scala di equivalenza in sostituzione delle spese e delle franchigie per persone con disabilità

Il comma 1 lett. b) dell’articolo 2 sexies del decreto legge convertito ha inoltre sostituito le detrazioni delle spese e delle franchigie per le persone con disabilità previste nell’articolo 4, comma 4 lett. b), c) e d) con una maggiorazione della scala di equivalenza per ogni componente disabile, come definito dall’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

In particolare, dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte:

– le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori;

– la retta per l’ospitalità alberghiera;

– le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.

Infatti,  in sostituzione di tali detrazioni il comma in esame prevede, per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

3)  Modifica algoritmo di calcolo ISEE relativamente ai nuclei con componenti disabili.

Per effetto di tali novità normative introdotte dall’articolo 2 sexies, gli algoritmi di calcolo ISEE (ISEE ordinario, ISEE sociosanitario residenze, ISEE corrente ecc.) sono stati modificati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Pertanto, gli ISEE attestati a far data dal 29 maggio 2016 sono calcolati secondo le disposizioni sopra indicate.

4)  Ricalcolo d’ufficio dell’ISEE 2016

A seguito delle intervenute modifiche legislative richiamate ai paragrafi precedenti, per semplificare le attività di elaborazione del nuovo valore ISEE evitando il disagio della presentazione di una nuova domanda da parte dei nuclei interessati a questa modifica legislativa, nonché nuove ulteriori spese nella gestione delle presentazioni delle DSU,  l’Istituto provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d’ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016 con le seguenti eccezioni:

– ISEE pari a zero (se presenti più indicatori in una stessa attestazione almeno uno pari a zero);

– ISEE contestati ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell’INPS o dell’Agenzia delle entrate.

– ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all’articolo 2 sexies (ISEE attestati dal 29 maggio 2016)

Il ricalcolo in esame avverrà in base alle informazioni indicate nella DSU oggetto di ricalcolo e riferite al momento dell’originaria di presentazione  della DSU stessa.

Pertanto, ove successivamente alla data di presentazione della DSU originaria, siano intervenute rilevanti variazioni (nascita di un figlio, decesso di un componente, raggiungimento della maggiore età da parte di un componente del nucleo eccetera) ed il cittadino intenda far valere tali nuove situazioni, sarà onere dello stesso presentare una nuova DSU con le informazioni aggiornate, poiché il ricalcolo d’ufficio svolto secondo le informazioni acquisite con la DSU originaria non conterrebbe queste importanti variazioni riferite al nucleo familiare.

Le operazioni di ricalcolo d’ufficio avverranno in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della DSU originaria e si concluderanno entro il 10 settembre p.v..

L’attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli utenti interessati attraverso i canali messi a diposizione dall’Istituto (Caf, accesso con PIN, presso sedi periferiche dell’Istituto).

Qualora i tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di ricalcolo può derivare una perdita di opportunità a causa dell’imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, sarà possibile presentare una nuova DSU per ottenere un ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni, senza attendere il ricalcolo d’ufficio.

A seguito dell’elaborazione del ricalcolo, gli Enti che accedono al sistema informativo per codice fiscale di un componente del nucleo visualizzano immediatamente l’attestazione contenente il valore ISEE che risulta dal ricalcolo. Qualora invece l’Ente erogatore volesse prendere a riferimento l’ISEE relativo alla dichiarazione presentata, calcolato secondo le modalità previgenti l’entrata in vigore del Dl 42/2016, tale valore potrà essere consultato specificando il protocollo della dichiarazione originaria.

Infatti, come da espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la decorrenza dell’ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità di cui all’articolo 2 sexies del decreto-legge più volte citato è rimessa alla valutazione del singolo Ente erogatore della specifica prestazione sociale agevolata. Ciò in attuazione del comma 3 della norma che dispone che l’ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate adotti gli atti attuativi anche normativi conseguenti alle nuove disposizioni, disciplinando sia l’eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino a 30 giorni dall’entrata in vigore della predetta legge di conversione, sia l’erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate per il periodo successivo a tale data.

5)  Nuovi Modelli ISEE e relative Istruzioni alla compilazione

Al fine di recepire le variazioni normative apportate dall’articolo 2 sexies, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 146 del 1° giugno 2016, pubblicato in data 1° giugno 2016 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in esame, i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.

Si  riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:

– è stata modificata la denominazione dei campi relativi ai trattamenti nei Quadri FC4, FC8 e S3, precisando che sono esclusi quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità;

– è stato eliminato nel Quadro FC7 il campo relativo alla retta per ospitalità alberghiera e la sezione delle spese per acquisto di servizi alla persona presso enti fornitori;

– è stata eliminata nel Quadro FC8 nella sezione III la parte relativa alle spese, inclusive dei contributi versati, per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale;

– è stato eliminato nel Quadro FC9 sez II il riferimento al numero di disabili minorenni;

–  nelle Istruzioni è stato precisato nel paragrafo 6.5, parte 2, nel paragrafo 1.3 parte 4 e nel paragrafo 3 parte 5 che i trattamenti legati alla disabilità non rilevano nel calcolo dell’ISEE e non vanno quindi indicati;

– nelle Istruzioni sono stati eliminati, in conformità con la modulistica, i riferimenti alla retta, alle spese per l’acquisto di servizi alla persona presso enti fornitori e alle spese per i collaboratori domestici ed agli addetti all’assistenza personale;

– nelle Istruzioni i riferimenti agli abbattimenti del reddito legati alla condizione di disabilità (franchigie), sono stati sostituiti con la previsione della maggiorazione della scala di equivalenza.

Si informa, da ultimo, che la nuova modulistica e le relative istruzioni sono disponibili nel sito www.inps.it, portale “ISEE post-riforma 2015” per consentire la corretta compilazione.

6)  Accertamento da parte degli Enti erogatori dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti percepiti per motivi diversi dalla condizione di disabilità

Con riferimento ai trattamenti percepiti da amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla disabilità, comprese le prestazioni per il diritto allo studio universitario, l’articolo 2 sexies comma 2 fa salvo l’impianto normativo dettato dall’articolo 4, comma 5, del D.P.C.M. n. 159 del 2013. In base a tale disposizione, l’Ente erogatore in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario per un soggetto che ne è già beneficiario, deve sottrarre dal valore dell’ISEE l’importo del trattamento percepito, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

L’articolo 2 sexies, comma 2, del decreto legge puntualizza che tale sottrazione deve riguardare l’ammontare del trattamento già computato nell’ISEE stesso rapportato al parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

L’anno di percezione del trattamento da sottrarre, dunque, non è più l’anno precedente, ma il secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; ciò in coerenza con l’anno di riferimento dei redditi e trattamenti rilevanti ai fini del calcolo dell’indicatore.

7)  Disposizioni transitorie e finali

Il comma 3 dell’articolo 2 sexies fissa un termine massimo di trenta giorni per gli Enti erogatori per emanare gli atti necessari all’erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate in conformità con le norme in esame facendo salve, fino a tale data, le prestazioni in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

Il comma 4 dell’articolo 2 sexies prevede che i commi 1 e 2 cessano di avere efficacia dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale di approvazione del nuovo modello di DSU, attuativo delle future modifiche che verranno apportate al D.P.C.M. n. 159 del 2013, previste dal comma 1 dell’articolo in esame.

(Fonte: INPS)

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