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Assistenza disabili gravi privi del sostegno familiare

Diritto al trasferimento per assistenza al disabile, le garanzie della legge

Assistenza disabili gravi privi del sostegno familiare:

È stato pubblicato sulla G.U. n. 146 del 2016 la L.n. 112 del 2016 contenente disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La legge, di cui al progetto “Dopo di noi” del quale vi avevamo già informato (v. articolo “Disabili gravi approvato in Senato il DDL sulla tutela patrimoniale“) che entrerà in vigore domani, 25 giugno 2016 

Con riguardo alle finalità, della L.n. 112/2016 è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità (art. 1, comma 1).

In particolare, il comma 2 dell’art. 1, stabilisce quanto segue:

La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.   Tali   misure,   volte   anche   ad   evitare l’istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all’articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di   sostegno   previsti   dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

Mentre al comma 3 si legge quanto segue:

La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

La L.n. 112/2016 prevede quindi l’istituzione di un Fondo per l’assistenza disabili gravi e gli interessati per accedervi dovranno possedere i requisiti che saranno di seguito individuati dal Ministero del Lavoro (art. 3).

Tale Fondo sarà destinato all’attuazione di determinati obiettivi come:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2;

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2.

Si rinvia per il resto delle informazioni su assistenza disabili gravi privi del sostegno familiare al testo integrale della L.n. 112 del 2016 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

 

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