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Attività ispettiva e di vigilanza dell’Ispettorato Lavoro

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Attività ispettiva e di vigilanza dell’Ispettorato Lavoro:

L’INPS, con la Circolare n. 76 del 2016 su attività ispettiva e di vigilanza ha fornito agli interessati le relative istruzioni operative in prospettiva della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 76/2016.

PREMESSA

Le innovazioni legislative susseguitesi nel tempo hanno inciso profondamente sull’attività degli ispettori, ampliandone le competenze e i poteri, determinando un necessario ripensamento del ruolo ispettivo, orientato ad un’azione omogenea, efficace ed efficiente, non più rivolta al solo contrasto, ma anche alla prevenzione dei fenomeni evasivi ed elusivi.

Pertanto, la presente circolare, anche in prospettiva della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, intende riepilogare, ai fini della loro armonizzazione, e aggiornare le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, al fine di garantire uniformità di comportamento e trasparenza, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, a tutela dei lavoratori, della leale concorrenza tra imprese e del mercato.

  1. Organizzazione attività ispettiva

Si procede a richiamare di seguito i criteri in base ai quali va organizzata l’attività ispettiva.

Ciò per ovviare al riscontrarsi, ancora oggi, di prassi gestionali non conformi a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

Si premette che affinché sia garantito lo svolgimento dei compiti propri dei funzionari ispettivi, occorre che gli stessi siano impegnati nella specifica attività di controlli esterni, propriamente afferenti ai compiti accertativi che li contraddistinguono.

Appare utile a tal fine ribadire che l’accertamento ispettivo è per eccellenza un accertamento fattuale che non può tradursi in una verifica di carattere puramente contabile-amministrativo. Ne consegue che all’ispettore, in quanto testimone privilegiato dei fatti riscontrati nel corso dell’accertamento, è demandata la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione del singolo rapporto di lavoro verificato.

È dunque necessario, come già specificato dalla circolare n.85 del 2008, che gli ispettori siano impiegati, salvo casi eccezionali, nella specifica attività di controlli esterni, limitandone la presenza negli uffici delle sedi allo stretto indispensabile.

A tal fine si ribadisce che l’intervento irrituale nelle procedure concorsuali, nei verbali della DTL o nelle pratiche che possono trovare la loro soluzione in una verifica puramente contabile-amministrativa, dovrà essere evitato salvo limitati casi di effettiva necessità.

Si rammenta, a tal proposito, che già la circolare n. 108/2012 prevedeva che “le attività di accertamento e quantificazione di imponibili contributivi non dichiarati, totalmente o parzialmente, rilevabili da atti o elementi nella disponibilità delle Sedi devono essere svolte dalla funzione verifica amministrativa, proprio per non distogliere il corpo ispettivo dal perseguimento dell’obiettivo strategico sopra indicato, che richiede quali strumenti fondamentali l’accesso in azienda ed il presidio del territorio”.

Si rinvia per il resto delle istruzioni al testo della Circolare n. 76 del 2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

 

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