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Prestazioni discontinue chiarimenti del Ministero

Prestazioni discontinue chiarimenti del Ministero

Prestazioni discontinue chiarimenti del Ministero:

Torniamo nuovamente sulla questione delle prestazioni discontinue a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 10 del 2016 a seguito delle domande proposte da Federalberghi (v. il nostro articolo “Lavoro intermittente le risposte del Ministero”).

Lo spunto ci è dato da un articolo pubblicato oggi (18.4.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Stefano Rossi; Titolo: “Job on call a perimetro allargato”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo sulle prestazioni discontinue.

Personale di servizio e cucina negli alberghi, interpreti, addetti ai servizi di salvataggio negli stabilimenti balneari. Sono alcune delle figure professionali per le quali è possibile ricorrere al lavoro a chiamata (o job on call) frequentemente utilizzato nella stagione estiva. Il ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello 10/2016 (su domanda di Federalberghi) ha chiarito che restano ancora valide, sul piano oggettivo, le ipotesi individuate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923.

All’indomani delle novità introdotte dal decreto legislativo 81/2015 di riordino dei contratti, che ha riscritto il lavoro intermittente negli articoli da 13 a 18, era sorto il dubbio che, fino all’emanazione di un nuovo provvedimento ministeriale, le fattispecie oggettive per le quali utilizzare il lavoro intermittente fossero soltanto quelle individuate dai Ccnl. Sulla materia, tuttavia, sono intervenuti pochi contratti, tra cui quello degli studi professionali o quello del commercio, con riferimento al marketing operativo.

Il chiarimento

Rispondendo alla Federalberghi, il ministero ha affermato che il ricorso al lavoro intermittente – ferme restando le ipotesi soggettive previste dall’articolo 13, comma 2 del Dlgs 81/2015, ovvero la possibilità di usare questo contratto per i giovani sotto i 24 anni e per lavoratori oltre i 55 anni – è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In assenza di essa, il legislatore stabilisce che «i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». E il decreto al quale fare riferimento, secondo il dicastero, è il Dm 23 ottobre 2004, in base al quale «è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657». La vigenza del decreto, risalente nel tempo, trova conferma nell’articolo 55, comma 3, del Dlgs 81/2015, in base al quale «sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti». Di conseguenza, per attivare prestazioni di lavoro intermittente, è possibile rifarsi alle ipotesi individuate dal Rd 2657/1923. Tra le principali, ricordiamo: custodi, fattorini , facchini e centralinisti. Ma anche molte delle attività legate a turismo e servizi: camerieri, cuochi e personale di servizio negli alberghi.

Le altre regole

Il lavoro a chiamata può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con lavoratori che abbiano più di 55 anni.

È invece vietato il ricorso al lavoro intermittente per sostituire lavoratori in sciopero, ovvero presso unità produttive nelle quali si è proceduto entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi o a sospensione dal lavoro o riduzione d’orario in regime di cassa integrazione guadagni. Non possono utilizzarlo neanche i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. Una novità è l’esclusione del risarcimento del danno in caso di rifiuto ingiustificato alla chiamata, prevedendo come eventuali conseguenze solo il licenziamento e la perdita dell’indennità di disponibilità relativa al periodo successivo al rifiuto.

I lavoratori a chiamata sono computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Pertanto, ai fini del calcolo della percentuale di contingentamento dei contratti a termine, devono essere computati nel semestre in base all’orario effettivamente svolto. Infine l’Inps, con la circolare 57/2016, ha affermato che la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco di sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo biennale previsto dalla legge di stabilità 2016.

LA PAROLA CHIAVE

Valutazione dei rischi

Tutti i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi (Vdr) per i lavoratori e a individuare le misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Le Pmi possono svolgere questo adempimento attraverso procedure standarizzate compilando il documento di valutazione dei rischi (Dvr)

Sempre restando in tema di prestazioni discontinue ecco lo specchietto esemplificativo proposto dal Sole 24 Ore:

GLI ESEMPI

LA PULIZIA IN ALBERGO

IL CASO

Una struttura alberghiera appalta il servizio di pulizia e di ristorazione a un’impresa di servizi. In particolare, per eseguire l’appalto, l’affidatario si avvale di sei camerieri e quattro addetti alle pulizie ai piani.

LA SOLUZIONE

L’interpello 17/2014 del ministero del Lavoro ha chiarito che, in assenza di una previsione del Ccnl, anche l’impresa appaltatrice può utilizzare il lavoro a chiamata per i servizi di pulizia in albergo secondo il n. 5 della tabella allegata al Rd 2657/1923.

IL SALVATAGGIO NEGLI STABILIMENTI

IL CASO

In un stabilimento balneare due lavoratori a chiamata sono addetti ai servizi di salvataggio, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica per l’intera stagione estiva. Un dipendente è iscritto nelle liste di mobilità.

LA SOLUZIONE

È possibile sottoscrivere contratti a chiamata per il personale addetto ai servizi di salvataggio negli stabilimenti balneari (n. 19 della tabella allegata al Rd 2657/1923). Il lavoratore conserva l’iscrizione nella lista di mobilità se ha un contratto a chiamata a tempo indeterminato.

GLI INTERPRETI IN RECEPTION

IL CASO

Un albergo occupa un dipendente con la qualifica di interprete, che ha la mansione di accogliere la clientela presso la reception. Il datore di lavoro utilizza per questa figura professionale un contratto di lavoro intermittente.

LA SOLUZIONE

In base al n. 38 della tabella allegata al Rd 2657/1923, il lavoro a chiamata può essere utilizzato per prestazioni di interpretariato rese in strutture alberghiere o in agenzie di viaggio e turismo. Con l’interpello 31/2013, il ministero ne ha invece escluso l’utilizzo per interpreti e traduttori nelle scuole o negli istituti di lingue.

L’INSTALLAZIONE DI STAND IN FIERA

IL CASO

Una società di logistica utilizza 20 lavoratori per allestire il palco per una serie di concerti da tenersi presso i teatri di varie province. Durante l’evento, i dipendenti controllano anche le luci e i microfoni. La società utilizza contratti a chiamata.

LA SOLUZIONE

Non è possibile far rientrare nei numeri 43 e 46 del Rd 2657/1923 le mansioni degli operai incaricati solo dell’installazione o allestimento dei palchi (interpello 7/2014 e lettera circolare 5286/2014). Via libera al contratto, invece, se svolgono anche attività integrate nell’evento (come il controllo luci).

I CONTRATTI NELLA RISTORAZIONE

IL CASO

Un ristorante impiega sette camerieri con contratto a chiamata. Tuttavia, per tre camerieri nel periodo da giugno 2013 a giugno 2016, l’azienda ha superato le 400 giornate di effettivo lavoro per ogni lavoratore, risultanti dal Libro unico del lavoro.

LA SOLUZIONE

L’attività di ristorazione con somministrazione rientra nel settore dei pubblici esercizi. Pertanto, nel rispetto dei limiti oggettivi o soggettivi, il contingentamento delle 400 giornate in tre anni previsto per gli altri settori, non opera.

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