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Super bonus occupazione nel Programma Garanzia Giovani

Inadempimenti datore nel contratto di apprendistato

Super bonus occupazione nel Programma Garanzia Giovani

Il Ministero del Lavoro ha istituito l’incentivo denominato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, con il Decreto Direttoriale n. 16 del 2016.

Al riguardo si legge quanto segue nel D.D. n. 16/2016.

Come sopra detto, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” è istituito l’incentivo denominato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini. L’INPS è competente della completa gestione del Super Bonus (art. 1 del Decreto).

I destinatari del Super Bonus Occupazione (art. 2) sono i datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, purché avviato entro il 31 gennaio 2016. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate.

Il Super Bonus Occupazione è autorizzato ove sussistano le seguenti condizioni:

  1. il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del Programma “Garanzia Giovani”;
  2. il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all’inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

Il Super Bonus Occupazione è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani (come individuati dall’art. 2 del D.D. n. 16/2016) con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (art. 3).

L’importo dell’incentivo (art. 4) è determinato dalle differenze territoriali e dalla classe di profilazione assegnata al giovane dai Centri per l’Impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico, come segue:

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il Super Bonus Occupazione è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Il Super Bonus Occupazione è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. È cumulabile altresì con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali (art. 7).

Il controllo della sussistenza dei requisiti indicati nel Decreto è rimesso all’INPS e potranno essere effettuati con metodologia campionaria.

Si rinvia per tutte le informazioni al testo integrale del Decreto Direttoriale n. 16 del 2016 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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