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Risoluzione consensuale rapporto e NASpI

Giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente dimostrare solo la crisi aziendale

Risoluzione consensuale rapporto e NASpI:

In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da un’azienda con meno di 15 dipendenti, non spetta la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – indennità di disoccupazione) al soggetto disoccupato. È questo quanto reso noto dal Ministero del Lavoro con un comunicato in data odierna (15.2.2016) il cui contenuto di seguito si riporta.

E’ stata proposta una richiesta di chiarimenti alla Direzione  Generale Ammortizzatori Sociali in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità mensile di disoccupazione NASpI di cui al decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti  al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.

La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro, con nota del 12 febbraio 2016, in riscontro al quesito posto,  acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, ha chiarito che la NASpI  non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc.

Ciò in base al tenore letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI (indennità di disoccupazione) è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

 

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